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Art 1
la denominazione di origine controllata “Candia dei Colli Apuani” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Candia dei Colli Apuani amabile”
“Candia dei Colli Apuani secco”
“Candia dei Colli Apuani Vin Santo”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Candia dei
Colli Apuani” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Candia dei Colli Apuani”
Vermentino bianco dal 70 al 80%
Albarola dal 10 al 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, le uve dei vitigni:
Trebbiano toscano e Malvasia sino ad un massimo del 20%
Purché la Malvasia Biancalunga non superi il 5%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende la parte
di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di
cui all’art. 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di:
Carrara Massa Montagnoso
In provincia di Massa – Carrara.
Tale zona è così delimitata:
dal km. 378,000 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale
verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa
direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro
abitato, pervenuto in località Capaccola (quota 70) segue in
direzione nord – est prima e dopo quota 63 ad est, la strada urbana
fino ad attraversare il fiume Frigido alla confluenza del fosso
Colombera; segue poi verso sud la strada che alla quota 46 piega
verso nord – ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro
(quota 62) da dove, verso sud – ovest, segue la strada per Falce ad
incrociare Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione
prima lungo questi ed in località Romagnano a quota 33 per la strada
che immette a quota 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue
verso tale località fino alla quota 17 per prendere poi la strada
verso nord – est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove
prosegue verso sud – ovest, per la strada verso la costa.
All’altezza di raglia raggiunge la quota 35 dove piega verso nord –
ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud –
ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria
alla quota 18.
Da quota 18 segue verso nord – ovest la strada che passa a sud dei
rilievi del monte Castellaro e monte Barbuto passando per le quote
10, 11 fino a raggiungere la quota 18 sul confine di provincia,
lungo questi prosegue verso nord – est fino all’altezza del Pezzo
Grande da dove, con una linea retta est – sud raggiunge Santa Lucia
a quota 336, da Santa Lucia segue una linea spezzata in direzione
nord –est con i vertici su: Fonta (quota 353), il Grattarolo (quota
153), quota 359 e quota 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso
nord –
est, il fosso affluente del canale Gragnana ed all’altezza di San
Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta
verso est fino alla quota 99 sulla strada per Miseglia, prosegue
verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la
ferrovia per breve tratto, raggiunge quota 123.
Da quota 123 segue in direzione sud prima una retta fino a Santa
Croce (quota 295) e poi la strada fino a quota 226 (la Foce)
incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo
questi verso ovest e sud, toccando le quote 305, 380 e 413 da dove
segue una retta verso est fino a quota 201 e successivamente nella
stessa direzione l’impluvio, per raggiungere il canale della Foce,
ridiscende lungo questi e, all’altezza della quota 125, allorché il
canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine
comunale di Massa dai rilievi a nord (quota 569, 535), il limite
segue una retta in direzione est – sud fino a raggiungere quota 150
sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella
stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l’impluvio a quota
263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul fiume Frigido
(quota 54).
Da quota 54 segue una retta in direzione sud – est e raggiunge, a
san Carlo, la strada Altamagna – Massa, prosegue lungo questa verso
sud fino alla quota 208, da dove segue nella stessa direzione una
retta spezzata che passa per le quote 255 e 354 e raggiunge a quota
94 l’acquedotto alle pendici del monte Pepe (quota 228).
Da quota 94 segue il sentiero che, in direzione est – nord, tocca la
Presa d’acqua, quota 263 e raggiunge quota 253, per proseguire poi
verso est, lungo una linea retta che attraversa le quote 367, 213 e
381 per raggiungere infine sul torrente Tascio la quota 241.
Da quota 241, in linea retta verso sud – est, arriva a quota 723 sul
confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo quest’ultimo
fino alla quota 201.
Da quota 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare
la strada Aurelia all’altezza della stazione ferroviaria, al km.
374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato
il canale Montagnoso prende a nord la strada per Capanne a quota 44,
quella che in direzione nord – ovest si immette nuovamente
nell’Aurelia al km. 376,500 e quindi su tale via verso nord –ovest
raggiunge il km. 378,000 da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Candia Colli Apuani”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in
terreni collinari calcareo – argillosi o argillosi – silicei e di
favorevole esposizione, con l’esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ elusa ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 6.000 ceppi/ettaro ed una produzione media di 1,500 kg per ceppo.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini
a d.o.c. “Candia dei Colli Apuani” non deve essere superiore a
9,00 tonn./ettaro in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Candia dei Colli Apuani”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate
alla produzione dei vini a DOC “Candia dei Colli Apuani” devono
essere effettuate all’interno dell’intero territorio amministrativo
dei comuni di Carrara, Massa e Montagnoso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Candia dei Colli Apuani” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
10,50% vol.
Non è consentita l’aggiunta di anidride carbonica. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e
costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
I vini a DOC “Candia dei Colli Apuani amabile” possono essere
soggetti a rifermentazione in bottiglia.
E’ consentito l’arricchimento nella misura massima di un grado
alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC
“Candia dei Colli Apuani” per le tipologie “secco o amabile”, con
mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e Albarola prodotte nel
comprensorio o con mosto concentrato rettificato.
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Candia dei Colli
Apuani” possono essere destinate alla produzione della tipologia
“Vin Santo” e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del:
16,00% vol.
Le operazioni di vinificazione del vino a DOC “Candia dei Colli
Apuani Vin Santo” devono seguire il tradizionale metodo che, in
particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un’accurata
cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali
idonei, e ammostate non prima del
1° dicembre dell’annata di produzione delle uve
e non oltre il:
31 marzo dell’annata successiva
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al:
27,00%.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere
superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del vino a DOC
“Candia dei Colli Apuani Vin Santo” debbono avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 500 litri; solo al
momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.
L’immissione al consumo del “Candia dei Colli Apuani Vin Santo” non
può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art 6
I vini a DOC “Candia dei Colli Apuani” all’atto
dell’immissione l consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Candia dei Colli Apuani amabile o abboccato”
“Candia dei Colli Apuani amabile o abboccato frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: amabile, fruttato, armonico, vivace o tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Candia dei Colli Apuani secco”
“Candia dei Colli Apuani secco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con
retrogusto amarognolo, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Candia dei Colli Apuani Vin Santo”
colore: dal paglierino all’ambrato più o meno intenso;
profumo: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all’amabile. Armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento
alla tipologia secco o asciutto. E’ facoltativo il riferimento alla
tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere
comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in
bottiglia.
Art 7
nella designazione e presentazione del vino a DOC
“Candia dei Colli Apuani” è vietato l’uso di qualificazioni
aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra,
fine, scelto. Selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3, nel rispetto della normativa vigente.
Sui recipienti contenenti i vini a DOC “Candia dei Colli Apuani”
deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. |