Art. 1
La denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna" è riservata ai vini rossi e rosati
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
I vini "Cannonau di Sardegna" devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Cannonau.
Possono concorrere alla produzione di detto
vino, da sole o congiuntamente, nella misura
massima del 10%, le uve provenienti da vitigni a
bacca nera raccomandati o autorizzati nella
regione sarda.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della regione Sardegna.
La sottodenominazione geografica tradizionale "Oliena"
o "Nepente di Oliena " è riservata al "Cannonau
di Sardegna" proveniente da uve prodotte e
vinificate nell'intero territorio comunale di
Oliena e in parte di quello di Orgosolo (Nuoro).
Tale zona è così delimitata: partendo
dall'estremo sud della zona e cioè dal punto di
incrocio dei confini comunali di Oliena,
Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru,
la linea di delimitazione segue verso ovest il
confine comunale di Oliena fino alla località
Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità
della quota 953, un affluente di riu Tortu,
discende lungo tale affluente prima e poi lungo
il riu Tortu fino alla confluenza di questo con
il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R.
Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente
di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la
strada che costeggia il corso d'acqua. Da quota
474, in direzione ovest, la linea di
delimitazione segue la strada che costeggia il
R. Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo
e Oliena, prosegue per la medesima in direzione
di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso
che si dirige verso la quota 629, raggiunge la
linea altimetrica di 550 metri, la segue verso
nord per circa 500 metri, quindi piega verso
est, fino a ricongiungersi con la strada per
Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa;
segue tale strada verso Oliena fino ad
incrociare il confine comunale che segue in
direzione nord-ovest fino al corso d'acqua
Virdarosa; prosegue verso ovest, lungo il
medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa
Maria, da dove prende il sentiero per la
località rovine di San Paolo e passando per
Furtana Mala, piega verso sud per 400 metri per
ritornare poi verso ovest attraversando la
località Teulaspru; raggiunge così la strada che
porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea
retta verso ovest incrocia al Km.13 la strada
per Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord
e al Km. 7,550 circa incrocia il confine
comunale di Oliena, che segue prima verso nord,
poi verso est e quindi verso sud fino a
ritornare al punto di incrocio dei tre confini
comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.
La sottodenomonazione geografica tradizionale
"Capo Ferrato" è riservata al "Cannonau di
Sardegna" proveniente da uve prodotte e
vinificate nei territori comunali di Castiadas,
Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius
(Cagliari).
La sottodenomonazione geografica tradizionale "Jerzu"
è riservata al "Cannonau di Sardegna"
proveniente da uve prodotte e vinificate nei
territori comunali di Jerzu e di Cardedu.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini "Cannonau
di Sardegna" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche. Sono pertanto da escludere i
terreni umidi, in particolare se interessati
dalla falda freatica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, e
i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura e è
consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
dei vini "Cannonau di Sardegna" non deve essere
superiore a q.li 110 di uva per ettaro di
coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Fermo restando il limite sopra
indicato, la resa per ettaro di vigneto in
coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto
all'effettiva superficie coperta della vite.
La Regione Sarda, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Le uve devono assicurare ai vini "Cannonau di
Sardegna" rosso e rosato un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12,5%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia
"Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 13%.
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei
vini "Cannonau di Sardegna " rosso "riserva" e "Cannonau
di Sardegna" liquoroso le relative uve dovranno
essere oggetto di specifica denuncia annuale e
sui relativi registri dovrà essere espressamente
indicata la destinazione delle uve medesime.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio dei vini "Cannonau
di Sardegna" debbono avvenire nel territorio di
cui all'articolo 3.
Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio del "Cannonau di
Sardegna" designato con una delle
sottodenominazioni previste nel presente
disciplinare "Oliena o Nepente di Oliena", "Capo
Ferrato" e "Jerzu" debbono essere effettuate
nell'ambito delle rispettive zone di produzione
delle uve di cui al precedente articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica
complessiva del prodotto mediante concentrazione
del mosto o del vino base o impiego di mosti o
di vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
E' consentito un leggero appassimento delle uve
sulla pianta o su stuoia.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70% in prodotto finito.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra
riportato l'eccedenza non avrà diritto alla Doc.
I vini "Cannonau di Sardegna" non possono essere
immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno
successivo alla vendemmia.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva"
essere sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno due anni, a partire dal
primo dicembre dell'anno di raccolta, di cui
almeno sei mesi in botti di rovere o di
castagno.
Art. 6
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno intenso,
tendente all'arancione con l'invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,5%;
- contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4
g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosato all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosa brillante;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,5%;
- contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4
g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E' facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste di modificare con proprio decreto i
limiti minimi sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
La menzione "riserva" è riservata alla tipologia
di vino "Cannonau di Sardegna" rosso proveniente
da uve aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 4 del presente disciplinare, che
sia sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di cui all'articolo 5 e immesso al
consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 13%.
La denominazione "Cannonau di Sardegna" può
anche essere utilizzata per i vini liquorosi
ottenuti da uve rispondenti alle condizioni
previste per la produzione della tipologia
"riserva" usando nella preparazione soltanto
l'aggiunta di alcol di origine viticola al mosto
o al vino naturale di base.
La resa massima delle uve in vino è fissata nel
limite del 70% tenuto conto dell'aggiunta di
alcol. Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso può
essere preparato nei seguenti tipi "secco" e
"dolce naturale" con le seguenti caratteristiche
al consumo, oltre a quelle stabilite a titolo
generale per il "Cannonau di Sardegna" rosso:
Tipo secco:
- titolo alcolometrico volumico effettivo
minimo: 18%;
- zuccheri riduttori: non superiori a 10 g/l;
- acidità totale minima: 3,5 per mille.
Tipo dolce naturale:
- titolo alcolometrico volumico effettivo
minimo: 16%;
- zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
- acidità totale minima: 3,5 per mille.
Il "Cannonau di Sardegna " liquoroso non può
essere immesso al consumo in data anteriore al
1° settembre dell'anno successivo a quello della
vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi
di invecchiamento in botte.
Art. 7
Nella designazione e presentazione della
denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna" le sottodenominazioni geografiche "Oliena"
o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu"
sono riservati ai rispettivi vini provenienti
dalle uve prodotte nelle zone delimitate
all'articolo 3 e vinificate nell'ambito delle
relative zone di vinificazione specificate
all'articolo 5 del presente disciplinare. In
sede di designazione le sottodenominazioni
geografiche "Oliena" o "Nepente di Oliena ",
"Capo Ferrato" e " Jerzu" devono figurare in
etichetta alla stessa altezza della
denominazione "Cannonau di Sardegna" oppure al
di sotto della dicitura "denominazione di
origine controllata" e pertanto non può essere
intercalata tra quest'ultima dicitura e il nome
"Cannonau di Sardegna".
In ogni caso tali menzioni geografiche devono
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni
non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione "Cannonau di Sardegna", della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base
colorimetrica.
In sede di designazione le qualificazioni
"riserva" e "liquoroso" devono figurare in
etichetta al di sotto della dicitura
obbligatoria "denominazione di origine
controllata" e riportate in caratteri di
dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli
utilizzati per la denominazione "Cannonau di
Sardegna", della stessa evidenza e sulla
medesima base colorimetrica.
In sede di designazione il riferimento al
contenuto in zuccheri per la tipologia
"liquoroso" deve essere effettuato utilizzando
la locuzione "secco" o "dolce naturale".
Nella presentazione e designazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi "extra", "fine", "superiore",
"scelto", "selezionato" e similari. E'
consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali
"viticoltore", "tenuta", "podere", "cascina" e
altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in
materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a unità amministrative,
frazioni, aree, fattorie e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Nella designazione e presentazione dei vini "Cannonau
di Sardegna" deve essere riportata sulle
bottiglie o altri recipienti l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
I vini a denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna" ai fini dell'immissione al consumo
debbono essere confezionati in recipienti di
vetro di capacità non superiore a 1,5 litri.
I contenitori di capacità non superiore a 0,5
litri possono essere chiusi con tappatura a
vite, mentre per le sole capacità superiori
ammesse di 0,750 litri e 1,5 litri è prevista
esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna", vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma degli articoli 28,
29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.