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Riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini
"Capalbio"
Art. 1.
È riconosciuta la denominazione di origine controllata "Capalbio"
ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione. La denominazione di
origine controllata "Capalbio" e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 1999.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine
controllata "Capalbio", sono tenuti ad effettuare la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed
alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo
provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n.164, se, a giudizio degli organi tecnici della
regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur
non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di
idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo
massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le
superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di
vitigni diverse da quelle indicate nell'articolo 2
dell'unito disciplinare di
produzione purche' la presenza, in detti vigneti, di viti
diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti
essere superiore al 20% del totale della base ampelografica
medesima, in conformita' delle attuali disposizioni delle
normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal
rispettivo albo, qualora i produttori interessati non
abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le
modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato
regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli
accertamenti tecnici di idoneita'. I vigneti di cui al comma
precedente, che a seguito dell'effettuazione degli
accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito
disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini con la denominazione di
origine controllata "Capalbio" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 1999
Il dirigente: Camilla
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAPALBIO"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Capalbio" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia
riserva), bianco, rosato, Vermentino, Sangiovese, Cabernet
Sauvignon e Vin Santo.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
"Capalbio" rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo
50%. Per il complessivo rimanente possono concorrere uve a
bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati
e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
"Capalbio" bianco e Vin Santo: Trebbiano Toscano minimo 50%.
Per il complessivo rimanente possono concorrere alla
produzione uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai
vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di
Grosseto.
"Capalbio" Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve
prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per
almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto
vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o
autorizzati nella provincia di Grosseto.
"Capalbio" Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve
prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per
almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto
vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non
aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati
nella provincia di Grosseto.
"Capalbio" Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto
da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet
Sauvignon per almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve
a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni
raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Capalbio",
ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud
della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori
amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e
Orbetello. La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto
d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con
la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad
Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi
nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28
fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla strada
statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio
Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che
passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada
di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume
Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna
fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra
nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di
Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la
strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo
la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad
Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite
comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la
ferrovia Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del
Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad
incontrare la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la
percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a
Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira
parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione
Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n.
24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita' del
podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al
ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del
Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al
centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la
strada interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si
immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino
ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che
percorre sino al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
"Capalbio" devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono esclusi i
vigneti di fondo valle, in argille plioceniche, in zone
golenali o comunque in terreni umidi o che difettano di
adeguata sistemazione idraulicoagraria. Sono pertanto da
considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui
all'art.15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente
i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei
ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata "Capalbio" possono
essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Capalbio" Vin Santo, qualora i
produttori interessati optino per tale rivendicazioni in
sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente
camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelle tradizionali della zona
(spalliera
semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti
di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La
regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle
uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione uva T./Ha
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo %
Rosso . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 10,50%
vol.
Rosso Riserva . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,50%
vol.
Sangiovese . . . . . Tipologia Produzione uva T./Ha11,0
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,50%
vol.
Cabernet Sauvignon . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo11,50%
vol.
Rosato . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,00%
vol.
Bianco . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,5
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo 10,00%
vol.
VinSanto (primadell'appassimento) Tipologia Produzione uva
T./Ha 11,5 Titolo alcolometrico volumico naturale vol.
minimo10,00% vol.
Vermentino . . . . . Tipologia Produzione uva T./Ha 11,5
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo10,50%
vol.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro
della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento
obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata
"Capalbio" devono essere effettuate nell'ambito della zona
di produzione di cui all'art. 3. L'imbottigliamento deve
essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo
della provincia di Grosseto.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui
all'art. l, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato e a
mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La tipologia "Capalbio" rosato deve essere ottenuta con la
vinificazione "in rosato" delle uve rosse.
Nella vinificazione dei vini a D.O.C. "Capalbio" sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti atte a
conferire ai vini medesinii le loro peculiari
caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve
essere superiore, per i
vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
rosso, "Capalbio" rosso riserva, "Capalbio" Sangiovese, "Capalbio"
Cabernet Sauvignon, "Capalbio" rosato, "Capalbio" bianco e "Capalbio"
Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale
sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata "Capalbio";
oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C.
per tutto il prodotto. Per la tipologia "Capalbio" rosso
riserva e' obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni,
di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l'immissione al
consumo non puo' avvenire prima del 1 di giugno del terzo
anno successivo a quello di produzione delle uve. Per le
tipologie "Capalbio" Sangiovese, e "Capalbio" Cabernet
Sauvignon l'immissione al consumo non puo' avvenire prima
del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve. Per le tipologie "Capalbio" rosato, "Capalbio"
bianco e "Capalbio" Vermentino l'immissione al consumo non
puo' avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione
delle uve.
Per la produzione della tipologia "Capalbio" Vin Santo il
metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima
del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve
deve avvenire in locali idonei, ed e' ammessa anche una
parziale disidratazione con aria ventilata, fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate
in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non
superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il
vino a denominazione di origine controllata "Capalbio" Vin
Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di
invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non puo'
avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
"Capalbio" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Capalbio" Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
"Capalbio" rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Capalbio" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto mimmo: 22,0 g/l.
"Capalbio" rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato
con l'invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
"Capalbio" bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio" Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con
riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio" Vin Santo:
colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo
secco: 16,00% vol. di cui massimo 2 da svolgere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo
amabile: gradi 16,00% vol. di cui da 3 a 6 da svolgere;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 21,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
È' facolta' del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita'
totale e dell'estratto
secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in
recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo'
rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato
e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. E'
consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita'
comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi'
qualificato, e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai
decreti ministeriali 22 aprile 1992 e da successive
modifiche od integrazioni. Per le tipologie "Capalbio"
riserva, e "Capalbio" Vin Santo, in etichetta, deve figurare
obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. l possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5
litri ad
eccezione delle tipologie "Capalbio" Vin Santo e "Capalbio"
rosso riserva, per le quali sono consentite solo bottiglie
di capacita' nominale non superiori a 0,750 lt.
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