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Art 1
La denominazione di origine controllata “Capri” è
riservata ai vini:
Capri bianco
Capri rosso
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Capri” devono essere ottenuti
dalle uve presenti nei vigneti composti dai vitigni
seguenti:
Capri bianco:
Falanghina e Greco minimo 80% (Falanghina minimo 50%)
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve provenienti dal vitigno
Biancolella fino ad un massimo del 20%
Capri rosso:
Piedirosso minimo 80%
possono concorre alla produzione di detto vino anche le uve
a bacca nera, raccomandate e/o autorizzate per la provincia
di Napoli, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del
20%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio
dell’isola di Capri in provincia di Napoli.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Capri”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
La resa massima dio uva ammessa alla produzione dei vini a
DOC “Capri”, di vigneto in coltura specializzata, non deve
essere superiore a: 12,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, può consentire che le suddette operazioni
di vinificazione siano effettuate nell’ambito della
provincia di Napoli da quelle ditte vinificatrici che
dimostrino di aver vinificato vini di cui all’art 1 prima
della pubblicazione della domanda di riconoscimento della
denominazione di origine controllata nel foglio degli
annunzi legali della prefettura di Napoli n. 62 del
17/Agosto/1971
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Capri bianco 10,50% vol.;
Capri rosso 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Capri” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Capri bianco:
colore: giallo paglierino chiaro più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Capri rosso :
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Capri” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona
delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Capri” vini
che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione è punito a norma
dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |