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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
CAPRIANO DEL COLLE DOC
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CAPRIANO DEL COLLE
D.M. 3/GIUGNO/1998
D.O.C. |
Art 1 :
La denominazione di origine controllata “Capriano del Colle”
è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione:
“Capriano del Colle bianco o Trebbiano” tranquillo
“Capriano del Colle bianco o trebbiano” frizzante
“Capriano del Colle rosso”
“Capriano del Colle rosso” novello
“Capriano del Colle rosso” riserva
Art 2:
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del
Colle rosso – novello – riserva” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 40%
Marzemino (localmente detto Berzamino): minimo 35%
Barbera: minimo 3%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve
provenienti da vitigni Merlot e Incrocio Terzi n. 1 presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del
Colle bianco o Trebbiano – tranquillo – frizzante” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Trebbiano di Soave (localmente detto Trebbiano Veronese o di
Lugana) e/ o Trebbiano di Toscana: minimo 85%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo
del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Capriano del Colle” comprende l’area collinare
idonea alla coltura della vite dei comuni di:
Capriano del Colle Poncarale in provincia di Brescia
Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale
Brescia – Quinzano in località Fenili Belasi, il limite
segue la strada, in direzione sud – ovest fino a quota 98
(Km 10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada
provinciale per Capriano del Colle; costeggiando cascina
Braga, cascina Santus, attraversa il centro abitato di
Capriano del Colle e in direzione sud – est prosegue lungo
la strada per Ferramonde a quota 87: Da Ferramonde segue
verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro
abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di
Poncarale – Flero. Lungo questi in direzione nord – est,
raggiunge, superata cascina Monte Santo, la carrareccia
pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione
lambendo cascina Ortigara e attraversando le quote 102 e 102
fino a
raggiungere cascina Gilli. Da cascina Gilli prosegue verso
nord – ovest lungo la strada che attraversa la località La
Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale
Brescia – Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4:
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Capriano del Colle” di cui all’art 1 devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art 15 della legge 10 febbraio 1992 n.
164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona
esposizione su terreni prevalentemente argillosi
generalmente poveri di calcare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli di tipo
tradizionale e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita
l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo
dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a: 12,50
tonnellate/ettaro
per tutte le tipologie “bianco o trebbiano tranquillo –
frizzante – rosso” dei vini a DOC “Capriano del Colle”
10,00 tonnellate/ettaro
per la tipologia “Capriano del Colle rosso riserva”
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Capriano del
Colle” devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purché la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite del 20%, non hanno
diritto alla dnominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutti il prodotto.
Fermi restando i limiti di sopra indicati, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Capriano
del Colle bianco o Trebbiano” – “Capriano del Colle bianco o
Trebbiano frizzante” - “Capriano del Colle rosso” –
“Capriano del Colle rosso novello” devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10,50% vol.
quelle destinate alla vinificazione del vino a DOC “Capriano
del Colle riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di
11,50$ vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto
conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno
si sono verificate, può stabilire con decreto un limite
massimo di produzione inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino
ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Brescia.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni
di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di
Brescia.
E’ tuttavia in facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazione geografiche dei
vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte
interessate che ne facciano richiesta, e che già
effettuavano dette operazioni prima dell’entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione, l’effettuazione di
tali operazioni anche nell’intero territorio amministrativo
dei comuni limitrofi a quelli indicati nel comma precedente
a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle
stesse.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti tradizionali della zona,
atte a conferire al vino le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al:
70% per tutte le tipologie
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del
Colle” può ssere designato con la qualificazione “Novello” a
condizione che la vinificazione venga fatta mediante
macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale
non inferiore al 60% e che nella produzione e
commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni
previste dalla normativa vigente per questa tipologia di
vino.
Il vino “Capriano del Colle riserva” deve essere sottoposto
ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
24 mesi, anche in botti di legno
detto periodo decorre dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
Per i vini a DOC “Capriano del Colle rosso – novello –
riserva” è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta
delle uve che concorrono alla denominazione di origine.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini
deve avvenire nella cantina del vinificatore.
Art 6:
I vini a denominazione di origine
controllata “Capriano del Colle” all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Capriano del Colle bianco o Trebbiano” tranquillo:
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Capriano del Colle bianco o Trebbiano” frizzante:
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Capriano del Colle rosso”:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, armonico, con eventuale percezione
di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Capriano del Colle Novello”:
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di
bosco;
sapore: fresco, rotondo, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.;
“Capriano del Colle riserva”:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l’invecchiamento;
profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;
sapore: fine, asciutto, vellutato eventualmente con
percezione di
legno derivante dall’affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto secco
netto.
Art 7:
Nella designazione e presentazione dei vini
a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, selezionato, scelto e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva
“vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché
le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e
siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo
dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164,
tenuto presso la C.C.I.A.A. di Brescia.
In sede di designazione del vino a DOC “Capriano del Colle”
l’indicazione bianco o Trebbiano è facoltativa.
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del
Colla” frizzante, novello e riserva devono indicare in
etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto esse non
possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e il
nome di “Capriano del Colle”. In ogni caso tale
specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di
dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati
per la DOC “Capriano del Colle” ma non inferiori alla metà
della stessa.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC
“Capriano del Colle” deve figurare l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Art 8:
Per i vini a DOC “Capriano del Colle”è
vietato l’uso del tappo a corona.
Il vino a DOC “Capriano del Colle riserva” deve essere
immesso al consumo in recipienti di vetro, con tappo di
sughero, di capacità compresa tra 0,375 litri e 3,000 litri.
Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per
specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a
vite. |
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