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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 9 luglio 1967.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Carema"
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata " Carema" è
riservata al vino che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione
.
Articolo 2.
Composizione del vigneto
Il vino " Carema" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno
Nebbiolo (cultivar Picutener , Pugnet, Nebbiolo-Spanna)
prodotto esclusivamente nel territorio del Comune di Carema
(Torino).
Articolo 3.
Caratteristica dei vigneti e delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Carema" devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità .
Sono, pertanto, da considerassi idonei unicamente i vigneti
ubicati sulle coste rocciose, in buona esposizione , in
terreni di origine morenica , con esclusione di quelli di
fondo valle.
I sistemi di impianto , le forme di allevamento e di
potatura debbono essere quelli generalmente usati , comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura .
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Carema"
non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto a
coltura specializzata ed a tale limite , anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
mediante cernita delle uve .
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Articolo 4.
Vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione , di conservazione e di
invecchiamento del vino "Carema" devono essere effettuate
nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2 e
nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle
d’Aosta) , secondo gli usi tradizionali della zona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
gradi 11,5.
La vinificazione deve avvenire con ammostamento delle uve
preceduta da sosta in atmosfera carbonica naturale .
Articolo 5.
Caratteristiche del vino
Il vino "Carema" all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: volgente al granato;
sapore: morbido, vellutato, di corpo;
profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
gradazione alcolica complessiva minima: 12 °
acidità totale : non inferiore al 5,0 per mille;
estratto secco netto : non inferiore al 20 per mille;
ceneri: non inferiore a 1,5 per mille;
Articolo 6.
Designazione e Presentazione
Il vino "Carema " non può essere immesso al consumo se non
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno quattro anni e conservato , per almeno due anni ,
di detto periodo botti di rovere o di castagno di capacità
non superiore a q.li 40.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all’annata di produzione delle uve.
Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare il
predetto periodo di invecchiamento è ridotto a 2 anni.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata "Carema" è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e simili.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Carema deve
figurare l’annata di produzione, purché veritiera e
documentabile.
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Carema, in
vista della vendita, debbono essere di forma bordolese o
borgognona, di vetro scuro, di capacità corrispondente ai
tipi contraddistinti con le sigle F, G, H, I, L di cui
all’art. 29 del DPR 12 febbraio 1965, n. 162.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata " Carema" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare , è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12
Luglio 1963 n. 930.
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