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Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
“Carmignano” già riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1990, è riservata ai vini rossi
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 50%;
Canaiolo nero fino al 20%;
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o
congiuntamente, dal l0 al 20%;
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Prato fino ad un massimo del 10% del totale.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata è garantita “Carmignano” devono essere
prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e
Poggio a Caiano in provincia di Prato.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita Carmignano» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve, al mosto e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell'iscrizione nell’albo di cui all'art. 15 della legge IO
febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di
giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un
altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da
calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi
(eocene) e arenarie (oligocene).
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di/uva per ettaro di coltura specializzata
non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli,
i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a D.O.C.G. “Carmignano” devono essere
riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite
resa uva-vino di cui al presente articolo per i quantitativi
predetti, purché la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo. Oltre tale limite decade il diritto alla
D.O.C.G. per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i
kg. 3 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora superi detto limite ma non il 75%
l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade
il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le.
organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di
anno in anno. prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione inferiore a quello fissato nel presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento
obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel
territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di
Poggio a Caiano.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita “Carmignano” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 12,00%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
È consentita l'aggiunta, nel limite massimo. del 15% del
vino avente diritto alla denominazione “Carmignano” di
annate diverse da quella indicata in etichetta.
Le uve provenienti dai vigneti iscritte all'albo del
“Carmignano” D.O.C.G. possono essere destinate .alla
produzione dei vini “Vin Santo di Carmignano” D.O.C. e “Vin
Santo di Carmignano occhio di pernice” D.O.C. qualora i
produttori interessati optino in tutto o in parte per tali
rivendicazioni ili sede di denuncia annuale delle uve e del
vino.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Carmignano” all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rubino vivace, intenso, tendente al granato con
l’invecchiamento;
- odore vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con
più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
- sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e
vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% voI.;
- acidità totale minima: 5,0 gli;
- estratto secco netto minimo: 22 gli;
È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i
limiti sopra indicati per il vino “Carmignano” relativi
all'acidità totale e all'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Carmignano” non può essere immesso al consumo prima del l°
giugno del secondo anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Qualora il vino “Carmignano” venga immesso al consumo a
partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di
Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione
aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere
effettuato in botti di rovere e/o di castagno,
rispettivamente per almeno otto mesi per il “Carmignano” e
per almeno dodici mesi per il “Carmignano” tipologia
“riserva”; si potrà mantenere il 5% di vino dell'annata in
affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in
contenitori diversi dal legno.
L'obbligo del periodo di invecchiamento di cui sopra,
decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1996.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'art. l è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione compresi
gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«superiore» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in
coerenza con le norme vigenti.
In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
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