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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
CARSO |
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DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«CARSO» |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Carso» è
riservata ai vini che rispondono a!le condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Carso», con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia Istriana);
Pinot grigio;
Sauvignon;
Traminer;
Vitovska;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Refosco dal peduncolo rosso;
Terrano,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigenti
composti nell'ambito aziendale per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da
sole o congiuntamente, anche le uve provenienti dai
vitigni rispettivamente a bacca bianca e a bacca
rossa rispettivamente «raccomandati» e/o
«autorizzati» rispettivamente in provincia dì
Trieste e Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Carso»,
senza altra qualificazione, è riservata al vino
rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa
«raccomandati» e/o «autorizzati» rispettivamente in
provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o
congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 30%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Carso»
devonoessere quelle prodotte nella zona che
comprende in provincia di Trieste l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Trieste,
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della
Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia l'intero
territorio del comune di Doberdò del Lago ed in
parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei
Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.
Tale zona e cosi delimitata:
partendo dalle foci del fiume Timavo, segue la costa
verso est e verso sud fino al confine di Stato in
prossimità di S. Bartolomeo di Muggia. Da qui il
limite procede lungo tale confine verso est e poi
nord-ovest fino all'intersezione con il corso del
fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.
Da questo punto discende il corso del fiume fino ad
incrociare la linea ferroviaria Udine-Trieste in
prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo
questa, in direzione di Trieste, fino ad incontrare
l'autostrada A4 Venezia-Trieste e proseguire lungo
questa sino ad incrociare il fiume Timavo.
Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove è
iniziata la delimitazione.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Carso» Terrano
devono essere quelle prodotte nella zona che
comprende in parte il territorio amministrativo dei
comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino, in
provincia di Trieste.
Tale zona è cosi delimitata:
partendo dal confine italo-sloveno sulla strada che
dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre
confine (Km 4,100 circa), il limite segue il confine
di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere,
superato il monte Sambuco, la strada per Ceroglie
dell'Ermada in prossimità di q. 174; segue tale
strada verso sud fino all'incrocio con quella
Ceroglie-Medeazza (q. 171); risale verso nord lungo
questa per circa 100 metri per prendere poi il
sentiero che in direzione sud raggiunge la strada
Coregliefalde di Monte Cocco, prosegue lungo
quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed
a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero
fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato
dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in
direzione nord-est fino ad incontrare la strada S.
Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso
sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria
(q. 169).
Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco
dopo la stazione di Poggioreale Campagna,incrocia la
strada che da Poggioreale del Carso porta oltre
confine e a tal punto prosegue lungo questa in
direzione nord-est fino a raggiungere il confine di
Stato. laddove è iniziala la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art.
2, debbono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le loro determinate e specifiche
caratteristiche.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Carso»
Terrano sono da considerarsi idonei unicamente i
vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa
autoctona, derivata dalla degradazione delle rocce
calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici
debbono essere quelli caratteristici, atti
aconferire le peculiari specificità organolettiche
del vino «Carso» Terrano.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la
produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Carso», non deve essere superiore a t
10 per ettaro di superficie vitata in vigneto in
coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Carso» devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per
i
quantitativi di cui trattasi.
È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia
ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini a
denominazione di origine controllata «Carso» debbono
essere effettuate nel territorio amministrativo di
tutti i comuni compresi in tutto o, in parte, nelle
rispettive zone di produzione delle uve delimitate
nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione debbono
assicurare ai vini a denominazione di origine
controllata «Carso» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di almeno il 9,5%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Sono consentite le pratiche enologiche finalizzate
all'aumento delle gradazioni alcoliche, alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa
delle uve in vino di cui al successivo comma.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata;
oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllala «Carso»,
all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Carso» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo; 15 per mille;
«Carso» Malvasia:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore; aromatico caratteristico o fruttato,
armonico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Carso» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore; asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Carso» Sauvignon:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore; asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille
«Carso» Tramminer:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Carso» Vitovska:
colore: paglierino;
odore: delicato, fine;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Carso» tipologia rosso:
colore: rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Carso» Cabernet/franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Carso» Cabernet sauvignon:
colore: rubino, anche con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Carso» Merlot:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo, alcoiomctrico. volumico. totale minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille
estraitto secco netto minimo: 18 per mille.
«Carso» Refosco dal peduncolo rosso
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Carso» Terrano:
colore: rubino intenso;
odore: vinoso, profumo caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille
I vini di cui al presente, articolo, qualora,
affinati in fusti di legno, potranno presentare i
peculiari caratteri organolettici derivanti dal
sistema di produzione, che dovranno tuttavia
prevalere su quelli derivanti dal vitigno.
È in facoltà del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali -.Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto minimo
Art. 7
In etichetta, oltre alla denominazione di origine
controllata «Carso» e le relative specificazioni di
colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana
potrà comparire con caratteri inferiori la
traduzione letterale in lingua slovena.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quellepreviste nel presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato»,
«superiore», «vecchio» e simili.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purché abbiano significato laudativo e non
traggano in inganno il consumatore.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a c omuni, frazioni o localitàc
ompresi nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengano le uve da
cui i vini così ottenuti. |
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