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Art 1
La denominazione di origine controllata “Castel del
Monte” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Castel del Monte” devono essere
ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di
produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che,
nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione
ampelografica:
“Castel del Monte bianco”
Pampanuto o Pampanino e/o Chardonnay e/o Bombino bianco dal 65 al
100%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 35%.
“Castel del Monte rosso”
Uva i Troia e/o Aglianico e/o Montepulciano dal 65 al 100%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti, fino
ad un massimo del 35%.
“Castel del Monte rosato”
Bombino nero e/o Aglianico e/o Uva di Troia dal 65 al 100%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti, fino
ad un massimo del 35%.
I vini a DOC Castel del Monte” con le seguenti specificazione di
vitigno, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti
dalla zona delimitata dall’art. 3, da vigneti che, nell’ambito
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
“Castel del Monte Bombino bianco”
Bombino bianco minimo 90%
“Castel del Monte Chardonnay”
Chardonnay minimo 90%
“Castel del Monte Sauvignon”
Sauvignon minimo 90%
“Castel del Monte Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei
vigneti, fino ad un massimo del 10%.
“Castel del Monte Uva di Troia”
Uva di Troia minimo 90%
“Castel del Monte Bombino nero”
Bombino nero minimo 90%
“Castel del Monte Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon minimo 90%
“Castel del Monte Pinot nero”
Pinot nero minimo 90%
“Castel del Monte Aglianico”
Castel del Monte Aglianico rosato”
Aglianico minimo 90%
Possono concorrer alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti, fino
ad un massimo del 10%.
I vini a DOC “Castel del Monte” nelle seguenti tipologie:
“Castel del Monte bianco”
“Castel del Monte Bombino bianco”
“Castel del Monte Chardonnay”
“Caste del Monte Sauvignon”
“Castel del Monte Pinot bianco”
“Castel del Monte rosato”
“Castel del Monte Aglianico rosato”
possono essere prodotti nella tipologia “frizzante”
I vini DOC “Castel del Monte rosso” possono essere prodotti anche
nella tipologia “novello”, senza specificazione del vitigno.
I vini a DOC “Castel del Monte” nelle seguenti tipologie:
“Castel del Monte rosso”
“Castel del Monte Aglianico”
“Castel del Monte Cabernet”
“Castel del Monte va di Troia”
possono essere prodotti anche nella tipologia “riserva”.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
che comprende il territorio comunale di:
Minervino Murge
Ed in parte i territori comunali di:
Andria Corato Trani
Ruvo Terlizzi Bitonto
Palo del Colle Toritto
E completamente l’isola amministrativa
D’Ameli del comune di Binetto.
Tutti in provincia di Bari.
Tale zona è così delimitata:
dal punto di incontro dei confini comunali di Minervino Murge,
Andria e Canosa di Puglia (quota 234) la linea di delimitazione
segue verso nord – est il confine comunale tra Andria e Canosa fino
a quota 159.
Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via
vecchia Canosa – Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il
centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a quota
162 la strada statale n. 98 Andriese – Coratina, che segue in
direzione sud – est; attraversa il centro abitato di corato ed al
km. 49,000 (Madonna delle Grazia) segue la strada vicinale (via
vecchia Corato – Terlizzi) e raggiunge l’abitato di Terlizzi,
passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e
182.
All’altezza della quota 182 si immette nella circonvallazione che
passa a sud dell’abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente
la strada statale n. 98 Andriese – Coratina, che segue fino alla
grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla
strada provinciale Bitonto – Palo del Colle, quindi prosegue verso
sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle e si immette nella
strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incontro con
il confine tra i comuni di Torritto e Grumo (contrada Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di
Torritto e poi i confini meridionali del comune di Torritto, di
Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (quota 485), di Ruvo di Puglia,
fino alla località Feltro (quota 631) e quello del comune di Andria,
sempre in direzione ovest; sino all’incrocio di questi con il
confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di
Gioia.
Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge
il punto di incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria
e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Castel del Monte” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ tuttavia consentita l’irrigazione solo come mezzo di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Castel del Monte”
è la seguente:
“Castel del Monte bianco” 14,00 tonn./ettaro
“Castel del Monte bianco con il riferimento del vitigno” 14,00 tonn./ettaro
“Castel del Monte rosato” 14,00 tonn./ettaro
“Castel del Monte Aglianico rosato” 14,00 tonn./ettaro
“Castel del Monte rosso” 13,00 tonn./ettaro
“Castel del Monte rosso con il riferimento del vitigno” 13,00 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa massima per
ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalle viti.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Castel del Monte” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando la resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni
professionali di categoria, può modificare i limiti di cui sopra con
la procedura dell’art. 10 della Legge 10/02/1992, n. 164.
Art 5
La resa massima delle uve in vino finito, non deve essere
superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l’eccedenza no ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti e
le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata
dall’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona
delimitata ed anche nei comuni di:
Barletta Canosa Bisceglie.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Castel del Monte bianco” 10,00% vol.
“Castel del Monte rosato” 10,00% vol.
“Castel del Monte Bombino bianco” 10,00% vol.
“Castel del Monte Bombino nero” 10,00% vol.
“Castel del Monte Chardonnay” 10,00% vol.
“Castel del Monte Sauvignon” 10,00% vol.
“Castel del Monte Pinot bianco” 10,00% vol.
“Castel del Monte Aglianico rosato” 10,00% vol.
“Castel del Monte rosso” 11,50% vol.
“Castel del Monte Uva di Troia” 11,50% vol.
“Castel del Monte Pinot nero” 11,50% vol.
“Castel del Monte Aglianico” 11,50% vol.
“Castel del Monte Cabernet” 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Castel del
Monte” con la specificazione “riserva” devono assicurare un titolo
alcolometrico naturale minimo di:
“Castel del Monte rosso riserva” 12,00% vol.
“Castel del Monte Aglianico riserva” 12,00% vol.
“Castel del Monte Uva di Troia riserva” 12,00% vol.
“Castel del Monte Cabernet riserva” 12,00% vol.
Le predette tipologie “riserva” debbono essere sottoposte ad un
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni, di cui uno in botte di legno,
a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve.
E’ consentito per i vini a DOC “Castel del Monte bianchi o rossi”
con o senza riferimento del vitigno, un periodo di affinamento in
recipienti di legno.
I vini, qualora sottoposti ad invecchiamento e ad affinamento in
recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore di
legno.
Art 6
I vini a DOC “Castel del Monte” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Castel del Monte bianco”
“Castel del Monte bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: secco, fresco, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte rosso”
colore: dal rosso rubino al granata;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Castel del Monte rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Castel del Monte rosato”
“Castel del Monte rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicatamente vinoso, caratteristico, anche fruttato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, tranquillo o frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte Bombino bianco”
“Castel del Monte Bombino bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, armonico, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte Chardonnay”
“Castel del Monte Chardonnay frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, talora fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte Sauvignon”
“Castel del Monte Sauvignon frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l:
“Castel del Monte Pinot bianco”
“Castel del Monte Pinot bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, armonico, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte Bombino nero”
colore: rosato più o meno intenso”
profumo: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicato, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte Cabernet”
colore: rosso tendente al granata;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Castel del Monte Cabernet riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Castel del Monte Uva di Troia”
colore: rosso dal rubino al granata;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vinoso, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Castel del Monte Uva di Troia riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Castel del Monte Pinot nero”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Castel del Monte Aglianico”
colore: dal rosso rubino al granata;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Castel del Monte Aglianico riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Castel del Monte Aglianico rosato”
“Castel del Monte Aglianico rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato, fragrante, di buona intensità;
sapore: asciutto, armonico, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Castel del Monte rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC:
“Castel del Monte rosso”
“Castel del Monte Aglianico”
“Castel del Monte Cabernet”
“Castel del Monte Uva di Troia”
possono essere designati in etichetta con la menzione “riserva” se
derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente
art. 5.
Art 8
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la
DOC “Castel del Monte”, deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Castel del Monte”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a DOC “Castel del Monte” può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
corrispettivo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. |