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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
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1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Casteller»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974,
e successive modifiche, è
sostituito per intero dal testo annesso al presente disciplinare di
produzione le cui misure entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire
dalla vendemmia 2004, il proprio
prodotto con la denominazione di origine controllata del vino «Casteller»,
provenienti da vigneti
non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica
conforme ai disposti dell'annesso
disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare - ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, - la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai competenti organi
territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo
dei vigneti della denominazione di
origine controllata «Casteller» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. 1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente articolo 2, solo
per l'annata 2004, possono essere
iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'articolo 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici, della provincia autonoma di
Trento, le denunce risultino
sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa
non abbia ancora potuto effettuare,
per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti
dalla normativa vigente.
4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini con la
denominazione di origine controllata «Casteller», è tenuto a norma
di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Casteller»
Articolo 1
Àmbito applicazione.
La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al
vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Vitigni ammessi.
La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al
vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vitigni aventi, nell'àmbito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Merlot, minimo 50%;
Schiava grossa, Schiava gentile, Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio),
Lagrein e Teroldego da
soli o congiuntamente, per la differenza.
La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti
della denominazione di origine
controllata del vino «Casteller», deve essere adeguata entro la
quinta vendemmia compresa, a
partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di
produzione.
È consentito che, in àmbito aziendale, la base ampelografica dei
vigneti possa essere adeguata
parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato al
raggiungimento di quella stabilita dal
presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti
di cui sopra iscritti a titolo
transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata del vino «Casteller»,
potranno usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al
comma precedente, saranno
cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori
interessati non abbiano provveduto a
riportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione ampelografica
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del presente
disciplinare di produzione, dandone
comunicazione al competente ufficio della provincia autonoma di
Trento.
Articolo 3
Zona di produzione.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine
controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei
comuni di: Ala, Albiano, Aldeno,
Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine,
Cembra, Cimone, Civezzano,
Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis,
Lisignago, Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi,
Padergnone, Pergine,
Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele
all'Adige, Segonzano, Tenna,
Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano,
Zambana.
Articolo 4
Condizioni ambientali e resa.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Casteller»
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo i vigneti ubicati in terreni con
buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purché
questi ultimi a tradizione viticola, con
esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello
del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller»
è stabilita in 15 tonn per
ettaro in coltura specializzata. Su detto limite di resa di uva ad
ettaro è ammessa una tolleranza
massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine
controllata. L'eventuale
superamento del limite del 20% sopraindicato comporta la rinuncia
alla denominazione di origine
controllata per l'intera partita.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della
provincia autonoma di Trento, con
proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
di anno in anno, prima della
vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione
al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale supero di resa, consentito
nella misura massima del 5% non avrà diritto alla D.O.C.
Articolo 5
Zona di vinificazione e pratiche enologiche ammesse.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel
territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller»
un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 10,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e
nazionali, è consentito utilizzando
mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve
dei vigneti iscritti all'albo della stessa
denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Articolo 6
Caratteristiche vino al consumo.
Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali
modificare con proprio decreto i limiti
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore
minimo.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione.
1 - Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8
Confezionamento.
Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi
dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Casteller», è consentita, in favore di altre
denominazioni compatibili in base
alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei
vigneti, la scelta vendemmiale prevista
dall'articolo 7 della legge n. 164/1992. I produttori interessati
hanno facoltà di optare per le
denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme
vigenti.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la
denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non
risponde alle condizioni ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione è punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164. |
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