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Art 1
La denominazione di origine controllata “Castelli
Romani” è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, nelle tipologie
secco, amabile, frizzante e limitativamente al rosso, anche nella
tipologia novello, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata
“Castelli Romani bianco” nelle tipologie:
secco
amabile
frizzante
deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
Malvasia bianca di Candia e/o puntinata, Trebbiano toscano,
romagnolo, di Soave, verde e giallo, da soli o congiuntamente minimo
70%
Possono concorre alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati, rispettivamente per le
Province di Roma e di Latina, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
Il vino a DOC “Castelli Romani rosso” nelle tipologie:
secco
amabile
frizzante
novello
deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
Cesanese, Merlot, Montepulciano, Nero buono, Sangiovese, da soli o
congiuntamente minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandato e/p autorizzati per le province di Roma e
di Latina, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.
Il vino a DOC “Castelli Romani rosato” nelle tipologie:
secco
amabile
frizzante
deve essere ottenuto dall’uvaggio tra uve a bacca bianca ed uve a
bacca rossa o dalla lavorazione in rosato delle uve a bacca rossa
provenienti dai vigneti di cui ai precedenti commi.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Castelli Romani” devono essere prodotte nella zona indicata che
comprende gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni:
Albano Laziale Ariccia Castel Gandolfo
Ciampino Colonna Frascati
Genzano di Roma Grottaferrata Lanuvio
Lariano Marino Monteporzio Catone
Nemi Rocca di Papa Rocca Priora
Velletri Zagarolo San Cesareo
E parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
Ardea Artena Montecompatri
Pomezia Roma
Tutti in provincia di Roma
L’intero territorio amministrativo del comune di:
Cori
E parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Cisterna di Latina Aprilia
In provincia di Latina.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta:
partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall’incrocio della
via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud – ovest il
percorso di quest’ultimo sino all’incrocio con la via Laurentina,
deviando verso sud, segue la via Laurentina sino al punto d’incrocio
(km. 28,500 circa) di quest’ultima con la strada statale n. 148
Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud – est costeggiando
la medesima sino al punto d’incrocio con la via Nettunense dal
quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord,
raggiunge il confine provinciale di Roma – Latina, che segue verso
sud sino al ponte Guardapassi in comune di Aprilia.
La linea di demarcazione segue tale confine verso sud, sino ad
incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla
confluenza con il Fosso di Carano, risalendo verso est fino al
confine delle province di Roma e di Latina.
Continua in direzione est lungo il confine provinciale sino a
raggiungere il Fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada
provinciale che costeggia il sopraccitato fosso e lungo la stessa
scavalca la strada statale n. 148, circoscrive il perimetro
dell’impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso
percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale.
Continua verso est sino a raggiungere la ferrovia Roma – Napoli in
località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e
prosegue lungo la stessa in direzione sud – est fino all’incrocio
con il Fosso di Cisterna.
Risale lungo il Fosso di Cisterna in direzione nord sino
all’incrocio con la strada Cisterna – Cori, segue tale strada in
direzione nord – est sino all’incrocio con il confine comunale di
Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il
confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione
sud, poi sud – est, fino a raggiungere la strada ferrata della linea
Velletri – Terracina, procede lungo tale ferrovia in direzione sud
sino ad incontrare il Fosso Morillo, segue quest’ultimo fino alla
confluenza con il Fosso Teppia, scende lungo lo stesso fino a
raggiungere il canale delle acque alte, che segue verso est fino
allo stradone, segue tale stradone sino a congiungersi con la strada
vicinale Pezze di Ninfa, segue la stessa strada vicinale verso nord
sino ad incontrare il confine comunale di Cori.
Prosegue lungo lo stesso confine comunale verso nord – est, quindi
verso nord – ovest, raggiunge il confine provinciale in prossimità
della strada Giulianello – Artena.
Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere
il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana
Mastrangelo.
Prosegue poi lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa,
Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori.
Procede, quindi verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla
quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo,
dapprima in direzione nord – est, poi in direzione nord – ovest,
quindi, in località Corzanello, in direzione sud sino alla località
Casella.
Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per
discendere verso sud – ovest sulla via dell’Acquafelice sino al
ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km. 21,000.
Percorre la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il
G.R.A.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Castelli Romani” devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso in annate particolarmente
secche.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Castelli Romani” è di:
“Castelli Romani bianco” 16,50 tonn./ettaro
“Castelli Romani rosso e rosato” 16,00 tonn./ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Castelli Romani” devono
essere riportati nei limiti di cui opra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire,
con proprio decreto un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. competenti per
territorio.
Per i vigneti di nuovo impianto, od oggetto di reimpianto successivo
alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero
dei ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 1.100, calcolati
sul sesto di impianto e come forme di allevamento dovranno essere
utilizzate quelle tradizionali: Guyot, Cordone speronato, Cortina
pendente, C.D.G., Tendone e Cortina semplice.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della
d.o.c. “Castelli Romani” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
“Castelli Romani bianco” 10,00% vol.
“Castelli Romani rosso e rosato” 10,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC
“Castelli Romani”, ivi compresa la elaborazione dei vini
“frizzanti”, devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi locali,
leali e costanti e tradizionali della zona e comunque atti a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Tuttavia il Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su domanda degli
interessati, può autorizzare l’effettuazione di tali operazioni in
impianti vinicoli situati al di fuori della zona di produzione di
cui all’art. 3 del presente disciplinare di produzione, purché detti
impianti siano ubicati in comuni compresi solo in parte nella zona
di produzione medesima e venga dimostrata l’utilizzazione della
indicazione geografica “Castelli Romani” da almeno tre anni prima
dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore
al:
“Castelli Romani bianco” 73%
“Castelli Romani rosso e rosato” 70%
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre, rispettivamente, il 78% e il 75% le eccedenze non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata;
oltre dette percentuali, decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Castelli Romani”, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Castelli Romani bianco”
“Castelli Romani bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, intenso, ricorda l’uva ammostata;
sapore: secco e/o amabile, fresco, armonico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Castelli Romani rosato”
“Castelli Romani rosato frizzante”
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
profumo: fruttato, intenso, vinoso;
sapore: secco e/o amabile, fresco, armonico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Castelli Romani rosso”
“Castelli Romani rosso frizzante”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e/o amabile, fresco, armonico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“castelli romani rosso novello”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: fresco, fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, fragrante, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Castelli
Romani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’impiego di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree.
Zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art.
3.
Nella designazione del vino a DOC “Castelli Romani” può essere
utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la
vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di
accompagnamento.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, feudo,
podere, cascina ed altri similari, sono consentite in osservanza
delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art 8
I vini a DOC “Castelli Romani”, qualora
confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a litri
cinque, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma
consona all’immagine di un vino di qualità e aventi le capacità
previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
I recipienti di capacità da 0,500 a 1,500 litri devono essere muniti
di una chiusura con tappo di sughero o a vite; per tutti i
recipienti è esclusa la tappatura con tappo a corona.
E’ consentita la capsula a strappo per i recipienti fino a litri
0,375.
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