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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Castel San Lorenzo” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Castel San Lorenzo” debbono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, in
ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica:
Castel san Lorenzo bianco:
Trebbiano toscano dal 50 al 60%
Malvasia bianca dal 30 al 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vini altri
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%.
Castel San Lorenzo rosso e rosato:
Barbera dal 60 all’80%
Sangiovese dal 20 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%.
Castel San Lorenzo Barbera:
Barbera minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Salerno, fino ad un massimo
del 15%.
Castel San Lorenzo Moscato:
Moscato bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo
dei comuni di:
Castel San Lorenzo Bellosguardo Felitto
Ed in parte quello dei comuni di:
Aquara Castelcivita Roccadaspide
Magliano Vetere Ottati
Tutti in provincia di Salerno.
Tale zona è così delimitata:
dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il
confine comunale di Controne il limite segue tale strada
verso est fino ad incrociare in prossimità del km 25 il
confine che separa i comuni di Ottati e di Sant’Angelo a
Fasanella; lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad
incrociare il confine di Bellosguardo.
Prosegue lungo questo in direzione est lungo il confine
settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello
orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine
comunale di Felitto.
Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a
raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale
confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume
Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a
raggiungere il confine. Segue tale confine, prima in
direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il
confine con il comune di Roccadaspide, in località Tempa
Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi
nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa
Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide.
Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la
strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue
quest’ultima passando prima per località Serra, poi
Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino
all’incrocio con il confine sud del comune di Albanella; lo
costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di
Castelcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina.
Segue il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e
Castelcivita fino ad incrociare il confine di Controne che
percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la
strada Controne-Ottali, punto di partenza della
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Castel San
Lorenzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art. 10 del DPR 12/07/1963, unicamente i
vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di
quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona
e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2
non deve essere superiore ai:
Castel San Lorenzo bianco 120 quintali/ettaro
Castel San Lorenz rosso e rosato 100 quintali/ettaro
Castel San Lorenzo Barbera 100 quintali/ettaro
Castel san Lorenzo Moscato 100 quintali/ettaro
La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere
superiore a:
Castel San Lorenzo bianco 5 kg/ceppo
Castel san Lorenzo rosso e rosato 4 kg/ceppo
Castel san Lorenzo Barbera 4 kg/ceppo
Castel San Lorenzo Moscato 4 kg/ceppo
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l’eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla
elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del
vino spumante devono essere effettuate all’interno
dell’intero territorio dei comuni anche solo in parte
compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Castel San Lorenzo bianco 10,00%
Castel San Lorenzo rosso e rosato 10,50%
Castel San Lorenzo Moscato 10,50%
Castel San Lorenzo Moscato Lambiccato 11,50%
Castel San Lorenzo Barbera 10,50%
Castel San Lorenzo Barbera riserva 11,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire
ai vini le peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Castel San Lorenzo” all’atto
dell’immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Castel San Lorenzo bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: secco, acidulo, fruttato, lievemente amarognolo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
Castel san Lorenzo Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,50%
zuccheri residui minimo: 60,00 grammi/litro
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro
Castel san Lorenzo Moscato spumante:
spuma: fine e persistente;
\ colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, aromatico;
sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
titolo alcolometrico svolto minimo: 9,00%
zuccheri residui minimo: 50,00 grammi/litro
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
Castel San Lorenzo Moscato Lambiccato:
colore: giallo paglierino carico;
profumo: delicato, fine, aromatico;
sapore: dolce, caldo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%
titolo alcolometrico svolto minimo: 8,50%
zuccheri residui minimo: 60,00 grammi/litro
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro
Castel San Giovanni rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, a volte fruttato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, giustamente tannico
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro
Castel San Lorenzo rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto tendente al morbido, delicato, leggermente
acidulo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro
Castel San Lorenao Barbera:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico e leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro
Castel San Lorenzo Barbera riserva:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: etereo, intenso, persistente;
sapore: asciutto, tannico, di corpo, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
La DOC “Castel San Lorenzo Moscato” può essere
utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare.
Il vino a DOC “Castel San Lorenzo Barbera” ottenuto da uve
che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11,50%, qualora venga sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di:
due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno;
a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve;
ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di 12,50%, può riportare in etichetta la
qualificazione “riserva”.
Il vino a DOC “Castel San Lorenzo Moscato” ottenuto da uve
che assicurino un titolo alcolometrico naturale minimo di
11,50% mediante macerazione a temperatura controllata e
successivo arresto del processo fermentativo con mezzi
fisici, se immesso al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 13,50% di cui svolti almeno 8,50%,
può portare in etichetta la qualificazione “Lambiccato”.
Art 8
Nella presentazione e designazione dei vini
a DOC “Castel San Lorenzo” accompagnati dal nome del
vitigno, il nome del relativo vitigno deve figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
controllata.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Castel
San Lorenzo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, selezionato ed altri similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, fattoria,
cascina, tenuta ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ì consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree e località mappali dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime
indicazioni:
1) siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto
del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste, su conforme
richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
2) vengano indicati all’atto della denuncia dei vigneti;
3) siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e
che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli
appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;
4) rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla
normativa comunitaria in materia di designazione e
presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Castel San Lorenzo” può figurare l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Detta indicazione è obbligatoria per il tipo “Castel San
Lorenzo Barbera riserva”.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Castel San
Lorenzo” vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
è punito a norma dell’art. 28 del DPR 12/luglio/1963 n. 930.
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