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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
CELLATICA DOC |
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CELLATICA
D.M. 14/AGOSTO/1995
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Cellatica” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini rossi a denominazione di origine controllata
“Cellatica” e “Cellatica superiore” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti iscritti all’apposito Albo
dei vigneti di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n.
164, aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione
varietale:
Marzemino (Berzamino) minimo 30%
Barbera minimo 30%
Schiava gentile (media o grigia) minimo 10%
Incrocio Terzi n. 1 (Barbera x Cabernet Franc) minimo 10%
Possono concorrere alla produzione di detto vino
congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da
vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, presenti nei
vigneti sino ad un massimo complessivo del 10%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Cellatica” comprende
in tutto o in parte i territori dei comuni di:
Rodengo Saiano Gussago Cellatica
Collebeato Brescia
In provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
a sud – ovest partendo dal ponte sul Fiume Mella in Brescia,
località chiamata Ponte Grotte, segue la strada per
Cellatica fino a Villa Torricella.
Qui piega verso sud con un’ansa che raccoglie la collina che
da Villa Torricella si estende fino a Villa Sant’Anna e a
Badia Alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia
Alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto,
ritorna sulla strada di Gussago a quota 139.
Da quota 139 sale fino all’incrocio della Fantasina, da qui
prende la vecchia strada per Gussago detta Delle Brine fino
al Caporalino.
Prosegue fino al crocevia di Croce, da qui scende verso Case
Casotto per seguire il piede del Colle Santo Stefano fino
alla frazione Sale.
Risale quindi alla frazione Villa, passa per cascina Pomaro,
da qui alla cascina Dordaro che oltrepassa fino ad
incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago –
Ronco e segue passando Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli
fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per
Delma fino a quota 193.
Da qui segue la carrareccia e la mulattiera fino a quota
228, segue quindi il confine comunale di Rodengo Saiano fino
a Monte Valenzano.
A nord, da Monte Valenzano segue il confine del comune di
Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino
all’intersezione di questi con il ramo del Torrente Canale
che prende avvio in prossimità della località Barche, e
scende, seguendolo, sino al Caricatore a quota 293.
Da qui risale attraverso Piè di Monte di Sotto, fino a quota
422, dove continua passando a nord di Quarone di Sopra,
quota 694 e si interseca con il confine del comune di
Concesio, nei pressi di Dosso Croce.
Ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il
confine del comune di Concesio attraverso Passo della
Forcella, Madonna della Stella, cascina Monte Grande, Monte
Peso fino a quota 360. Qui segue la strada che porta a
Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte
Grotte in Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Cellatica” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti di cui all’art. 15 della Legge
10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti pedecollinari e
collinari di buona esposizione, situati ad un’altitudine non
superiore ai 400 metri s.l.m., con esclusione dei terreni
pianeggianti, freschi, profondi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Sono esclusi i sistemi espansi che sono tuttavia consentiti
su particolari sistemazioni del terreno senza alternativa
come i terrazzamenti ed i gradoni.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo
di 2.200 ceppi/ettaro fatto salvo i nuovi vigneti piantati
con i sistemi Sylvoz o a Pergola, la cui densità non può
essere inferiore a 2.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è ammessa
l’irrigazione come mezzo di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare per il vino:
“Cellatica” 11,50 tonn./ettaro
“Cellatica superiore” 10,00 tonn./ettaro
la produzione massima per ceppo non deve in media superare i
kg. 6,000 per ceppo.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa deve essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre
tale limite tutta la produzione perde il diritto alla
denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per
ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e
alla produzione per ceppo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Cellatica” 10,50% vol.
“Cellatica superiore” 11,00% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltura, può stabilire un limite massimo delle uve per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare
di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Brescia.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni
compresi, in tutto o in parte nella zona di produzione
delimitata dall’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora la resa in vino superi il limite
sopra indicato le eventuali eccedenze, purché fino ad un
massimo del 6%, non hanno il diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione
perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse solamente le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo
debitamente conto degli adeguamenti tecnologici e della
ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche qualitative.
La qualificazione “superiore” può essere usata per designare
il vino a DOC “Cellatica” proveniente da uve che abbiano un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
come previsto dall’art. 4 e che venga immesso al consumo
dopo il:
30 Settembre dell’annata successiva a quella della
vendemmia.
Art 6
Il vino a DOC “Cellatica” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, tipico;
sapore: asciutto, sapido, con retrogusto leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Il vino a d.o.c. “Cellatica” avente diritto alla
qualificazione “superiore” all’atto dell’immissione al
consumo deve avere:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
E’ consentito l’affinamento in botti di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Cellatica” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva,
selezionato e similari.
E’ inoltre vietato l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree e località comprese nella
zona delimitata dal precedente art. 3.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentita l’aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a
specificare l’attività dell’imbottigliatore, quali
viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta,
castello, abbazia e similari in osservanza alle disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti in materia.
L’uso dell’indicazione aggiuntiva della “vigna” seguita
immediatamente dal relativo toponimo è consentito purché le
uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e siano
rivendicate annualmente ed iscritte appositamente come
previsto dalla Legge 10/02/1992, n. 164.
Sui contenitori di vino a DOC “Cellatica” deve sempre
figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Cellatica” immessi al consumo in
recipienti di capacità compresa tra 0,200 e 5,000 litri,
debbono utilizzare soltanto bottiglie di vetro.
Sono vietate per i recipienti fino a 4,500 litri le chiusure
con tappo corona o con tappo a strappo.
Il vino a d.o.c. “Cellatica” immesso al consumo con la
qualificazione “superiore” deve essere confezionato in
bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse
con tappo di sughero, raso bocca. |
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