Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» gia' riconosciuta a
denominazione di origine controllata con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1973
(modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti
che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito
aziendale hanno la seguente proporzione
ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal
30% al 50% di Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve che possono essere
destinate alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
comprende una vasta area che include territori
ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa,
Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come
appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di
produzione comprende tutto il territorio dei comuni
di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa
Croce Camerina e parte del territorio comunale di
Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di
Ragusa e' delimitata tra i limiti territoriali di S.
Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada
provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la
medesima fino al passaggio a livello della strada
ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale
delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al
passaggio a livello successivo che attraversa la
strada rurale sino al congiungimento con la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600
circa), proseguendo fino ad innestarsi con la
stradella inter-poderale per case Tommasi ed
arrivare al limite territoriale con il comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la
zona di produzione comprende parte del territorio
dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino ed e' delimitata come appresso:
Parte del territorio comunale cosi delimitata:
iniziando a sud-est, dalla strada provinciale
Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la
strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km.
13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana
(limite tra le province di Catania e Caltanissetta)
sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad
arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada
consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino
all'innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al km. 15 da
Niscemi) e seguendo la medesima fino a
ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri Ponte Gallo.
Comune di Gela.
del territorio comprendente le contrade «Rinazzi»,
«Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo
Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella»
«Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi
delimitate: iniziando da nord dalla regia trazzera
Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale
Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine
sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso
sud, fino al confine interprovinciale
Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare
Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto
di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e
lungo essa in direzione nord, sino alla strada
vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando
verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con
la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto,
percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio
con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in
direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del
Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia
trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale
Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada
vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso
sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale
Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord
sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il
corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza
con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del
fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della
diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la
poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto
con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo
essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia
trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso
nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale comprendente la
contrada Castellazzo, cosi delimitata: a sud la
trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest
la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la
provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca
entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti
le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera;
Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo
unico e cosi' delimitata: iniziando dalla contrada
Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia
trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in
direzione nord-est fino al confine inter-comunale di
Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in
direzione est sino alla strada vicinale
Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la
s.s. n. 190 in prossimita' del km 2, che si percorre
in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio
con la strada vicinale Favara – Abbeveratoio Mastra
e lungo quest' ultima in direzione sud e poi ovest
sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo
all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di
confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a
raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la
quale si percorre verso ovest sino all'innesto con
la trazzera Butera- Riesi e lungo quest'ultima fino
alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa
chiude la delimitazione incrociando la regia
trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;
c) provincia di Catania: in tale provincia la zona
di produzione comprende parte del territorio dei
seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e
Mazzarrone ed e' delimitata come appresso:
inizia a nord, al km 5, della strada vicinale
Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimita'
dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro,
segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473)
sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da
questa prosegue sino alla strada provinciale
Caltagirone Niscemi. Segue un tratto di quest'ultima
sino a lambire alla curva di livello 390, in
vicinanza del monte Moschitta, segue la linea
ferrata Gela Caltagirone, in direzione della
contrada Piano Carbone sino all'attraversamento
della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi
della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio
con la strada vicinale Madonna della Via sino alla
strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla
strada vicinale Commenda – Piano San Paolo sino alla
provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria
Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio
con la strada provinciale n. 63
Caltagirone-Granieri-Mazzarrone- Comiso e lungo la
medesima sino al bivio della strada per Grammichele
sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in
prossimita' delle Case Forno e sfiorando la curva di
livello 381 continua nella strada vicinale 48 per
Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i
comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la
curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per
Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello
Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino
al bivio della strada per Licodia Eubea (in
prossimita' della curva di livello 348), segue
quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da
dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi,
fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a
Sud, segue il predetto limite provinciale fino al
fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso
il ponte, continua ancora lungo il fiume che e'
anche il limite provinciale, risale al nord sul
confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate
raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest
ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano
Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il
confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in
contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in
contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo
il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone
Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche
limite tra le province di Catania e Caltanissetta,
sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo
la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di
confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi,
raggiunge il bivio della strada provinciale 39
Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone),
taglia ad est, in prossimita' della masseria Valle
Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada
provinciale predetta, segue la stradella Valle
Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino
a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si
raccorda con la strada provinciale San Mauro di
Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata a garantita «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' riservata al territorio gia'
delimitato con il primo decreto di riconoscimento
del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale
dei seguenti comuni in provincia di Ragusa:
Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa
Croce Camerina, e parte del territorio di: Niscemi,in
provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al
catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi
al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292,
293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente
alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122,
123), Valle Ambra - C.da Feudo Nobile (ai fogli 166,
167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209,
211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237,
247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200,
231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221,
229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131,
160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli
196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205),
Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244,
245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);
Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente
alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283,
284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301,
302, 303), C.da Mazzarrone Piano Chiesa -
Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone
istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA
ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e
Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di Catania,
limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli
6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri
Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone,
codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono
essere atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la
potatura devono essere quelli atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo
l'entrata in vigore del presente disciplinare sono
ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad
alberello ed a spalliera semplice.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente
disciplinare e' di 4000.
I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire
dal terzo anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso. Per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la
produzione massima di uva non deve essere superiore
a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»,
devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il
consorzio volontario, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di
utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone comunicazione
immediata al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi
albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche
di maturazione delle uve e sulla base anche
dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento
della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve
la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del
«Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i
produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di Vittoria Classico», la denominazione di origine
controllata «Vittoria» nelle sue
sottospecificazioni.
Art. 5.Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento
devono essere effettuate nell'intero territorio
della zona di produzione delimitata all'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio della provincia di
Ragusa e negli interi territori amministrativi dei
Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino
in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino non deve essere
superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per
tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere
immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno
successivo alla vendemmia. Per il vino a
denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al
consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del
secondo anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»: colore: da rosso ciliegia a
violaceo; odore: da floreale a fruttato; sapore:
secco, pieno, morbido, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5g/l; estratto non riduttore
minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico»: colore: rosso
ciliegia tendente al granato; odore: di ciliegia,
che nei vini invecchiati puo' tendere anche a note
sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio,
tabacco; sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 %
vol; acidita' totale minima 5 g/l; estratto non
riduttore minimo: 27 g/l.
Art. 7. Etichettatura - designazione - presentazione
Alla denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto»,
«selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento ad unita' amministrative, frazioni,
contrade, aree, fattorie e localita', nonche'
geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Nella
designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e
«Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell'albo
dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e
la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,
venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Annata - contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» e' obbligatorio indicare l'annata
di produzione delle uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo
unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino
a litri 5.