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Art 1
La denominazione di origine controllata “Cerveteri” è riservata ai
vini:
bianco secco
bianco amabile
bianco frizzante
rosso secco
rosso amabile
rosso novello
rosato
rosato frizzante
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Cerveteri” devono essere ottenuti esclusivamente mediante la
vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona di
produzione indicata nel successivo art. 3 e che, nell’ambito
aziendale, presentino la seguente composizione ampelografica:
“Cerveteri bianco” tutte le tipologie:
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo,
da soli o congiuntamente minimo 50%
Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente
massimo 35%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati (ad esclusione del Pinot
grigio) per le province di Roma e di Viterbo, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Cerveteri rosso e rosato” tutte le tipologie:
Sangiovese e Montepulciano congiuntamente minimo 60% con un minimo
di uno dei due vitigni di almeno il 25%
Cesanese comune massimo 25%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e
di Viterbo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione
dei vini a DOC “Cerveteri” è costituita, dagli interi territori
amministrativi dei comuni di:
Cerveteri Ladispoli Santa Marinella
Civitavecchia
Parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Roma Allumiere Tolfa
Tutti in provincia di Roma
E da parte del comune di:
Tarquinia
In provincia di Viterbo.
Tale zona è così delimitata:
a nord – ovest il limite segue dalla foce vero nord il Fiume Mignone
sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a
cascinale Lazi e prima di giungervi, piega verso
nord – est per la strada che costeggia il corso del Fiume Mignone
passando per cascinale Gerini (quota 27), cascinale Corpaccio (quota
25) ed a sud della località Spalle di Santa Maria fino ad incrociare
in prossimità della quota 27, il confine di provincia tra Roma e
Viterbo.
Segue verso nord – est il confine provinciale lungo il corso del
Mignone sino ad incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa
scende verso sud – ovest sino al confine di provincia, in prossimità
di Poggio dell’Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione
sino ad incontrare il confine comunale di Civitavecchia presso
Sterpeto.
Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia ed Allumiere
prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in
prossimità del Monte Quartaccio; prosegue verso sud lungo il confine
tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in località Le Frondacce la
quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge
il punto di confluenza del Fosso di Chiavaccio con il Rio Fiume, e
sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimità del km.
3,500.
Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla
quota 144 del Monte Fagiolano e ne discende per il sentiero che
conduce a quota 61 in prossimità del Fosso Smeraldo.
Da quota 61 segue una linea retta in direzione sud – est fino a
raggiungere la quota 97 sul sentiero che conduce alla Cava di
Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della quota 118
fino ad incontrare il segno convenzionale di muro a secco che
delimita la riserva Pian Sultano e lungo la medesima prosegue
passando per le quote 44, 116 e 129 in località Castellaccio.
Segue quindi il bordo della riserva Pian Sultano verso nord e quindi
risale il Fosso del Moro fino a quota 186 per poi piegare verso nord
– est, incrociando il confine comunale tra Cerveteri e Tolfa.
Prosegue quindi lungo il confine nord – orientale di Cerveteri, fino
a raggiungere la strada per Palidoro in prossimità del km. 9,000 (
località Piano Trippone); percorre quindi tale strada verso il
centro abitato di Palidoro e la strada statale Aurelia fino in
prossimità del km. 34,000 dove incrocia il confine comunale di
Ladispoli, che segue poi in direzione del mare sino alla costa;
quindi seguendo la costa verso nord – ovest raggiunge la foce del
Fiume Mignone da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le caratteristiche naturali dell’ambiente, come i
terreni, i microclimi, la giacitura e l’esposizione in cui si
trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a DOC “Cerveteri”
devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche
caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di
produzione.
Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle, umidi e quelli esposti su
pendici ripide insufficientemente soleggiate.
La densità di impianto minima deve essere di 2.500 ceppi/ettaro, nei
nuovi impianti e nei reimpianti.
La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle
uve e il rispetto delle rese massime consentite.
Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono
essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le
caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme
espanse tipo tendone.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di
soccorso fino ad un massimo di due interventi prima dell’invaiatura.
La resa massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
“Cerveteri bianco” tutte le tipologie 14,00 tonn./ettaro
“Cerveteri rosso e rosato” tutte le tipologie 13,00 tonn./ettaro
Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi
massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Cerveteri” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Cerveteri bianco” tutte le tipologie 10,50% vol.;
“Cerveteri rosso e rosato” tutte le tipologie 11,00% vol.;
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. competenti per territorio.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata
nel precedente art. 3 nonché nell’intero territorio comunale di
Tarquinia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito a DOC “Cerveteri”, pronto
per il consumo, non deve superare il 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti
iscritti all’Albo dei vigneti della d,o,c, “Cerveteri”, ad esclusine
del mosto concentrato rettificato.
Art 6
I vini a DOC “Cerveteri”, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Cerveteri bianco secco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Cerveteri bianco frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicato;
sapore: morbido talvolta abboccato, vinoso, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Cerveteri bianco amabile”
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, gradevole, delicato;
sapore: amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Cerveteri rosso secco”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, sapido, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Cerveteri rosso novello”
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: vinoso, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fruttato, vinoso, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Cerveteri rosso amabile”
colore: rosso intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: amabile, vinoso, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Cerveteri rosato”
“Cerveteri rosato frizzante”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, fine, delicato, gradevole a volte frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i sopra indicati limiti di acidità
totale e dell’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC „Cerveteri“ è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati purché non aventi significato
laudativo e non suscettibili di indurre in errore l’acquirente circa
la natura e l’origine del prodotto.
E’ consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle
quali provengono le uve da cui il vino così designato è stato
ottenuto.
E’ consentito indicare il termine “vigna” seguito dal corrispondente
toponimo, purché in conformità alle norme dell’art. 6 della Legge n.
164 del 10/02/1992.
Art 8
I vini a DOC “Cerveteri” devono essere immessi al consumo
esclusivamente in recipienti di capacità nominale sino a 60 litri,
in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia di
confezionamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.
I recipienti fino alla capacità nominale di 5 litri, devono essere
di vetro e di forma consona all’immagine di un vino di qualità.
I recipienti di capacità nominale da 0,500 a1,500 litri devono
essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o capsula o tappo
a vite.
E’ obbligatorio riportare nella presentazione del prodotto il
riferimento “amabile o secco”, qualora sussistano ambedue le
tipologie per lo stesso vino.
Sui recipienti è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve. |