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Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita“Cesanese del Piglio o Piglio” è riservata ai vini rossi
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le tipologie:
Cesanese del Piglio o Piglio
Cesanese del Piglio o Piglio superiore
Cesanese del Piglio o Piglio riserva
Art 2
Il vino a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” deve
essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Cesanese di Affile e/o Cesanese comune minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o
congiuntamente le uve provenienti da vitigni, idonei alla
coltivazione per la regione Lazio a bacca rossa per non più del 10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per ottenere il
vino a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” comprende tutto il
territorio dei seguenti comuni:
Piglio Serrone
e parte del territorio dei comuni di:
Acuto Anagni Paliano
tutti in provincia di Frosinone.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’incrocio del confine comunale di Roiate con il confine
provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il
limite segue in direzione sud – ovest il confine provinciale fino ad
incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara
(quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Valleranno, di
qui lungo il fosso Mazza Sbirri fino all’altezza della quota 239 e
poi segue la strada che in direzione nord – est va ad incrociare
quella di Palliano in prossimità del km. 7,000; in direzione sud,
segue tale strada fino ad incrociare il confine provinciale tra Roma
e Frosinone, che segue in direzione sud sino ad incrociare
l’elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue quindi, verso sud, per
la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e
poi passa per le quote 225 e 249.
Da tale quota segue verso nord – est una linea retta che raggiunge
il fontanile la Botte, segue quindi l’elettrodotto in direzione est
fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano ed Anagni, lungo
il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada
statale n. 6) in prossimità del km. 57,700 sino ad incontrare il
confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo
confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che
costeggiando l’acquedotto, in direzione nord est incrocia
l’autostrada A 2, segue quindi la medesima sino al Rio Santa Maria
che risale verso nord – est, sino a Mola del Lago.
Da la Mola del Lago risale il fosso di Tufano per circa 250 metri
sino al ponte posto a circa 250 metri, segue quindi, in direzione
sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri, piegando poi
in direzione est per quella che va ad incrociare la strada per
Anagni all’altezza del km. 26,600 circa; prosegue lungo quest’ultima
verso nord fino all’oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord –
est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in
prossimità dell’osteria di Mezzo, da dove prosegue, verso nord, per
la strada prima ed il sentiero poi che attraverso la località Cudi
incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325,
prosegue su quest’ultima, supera il centro abitato di Anagni,
costeggiandolo a
sud, per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere
fino al km. 3,900 circa (quota 365), prosegue sulla strada per la
cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord – est per
quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396
fino a congiungersi al km. 6,000 della strada già seguita all’uscita
di Anagni, percorre la medesima fino al km. 6,500 circa e segue
quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378),
prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando Monte
Pelato, Canelara, le Creste, Colle Veccchiarino e Monte di Scutta,
passa per le quote 341, 371, 390. 359 e raggiunge il confine
comunale di Acuto al ponte sul rio Campo, prosegue quindi sulla
stessa strada in direzione di Acuto fino ad inserirsi sulla strada
statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km. 39,400, percorre
questa strada verso nord sino ad incontrare il confine comunale tra
Piglio ed Acuto in prossimità del km. 36,500.
Segue in direzione nord – est il confine comunale di Piglio sino ad
incrociare quello tra la provincia di Roma e di Frosinone
sull’altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il
confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa
chiudendo così la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOCG “Cesanese del Piglio o
Piglio” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atti
a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità, in coltura
specializzata non può essere inferiore a:
3.000 ceppi/ettaro
E’ vietato l’impianto delle viti secondo il sistema a “doppia
posta”.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG
“Cesanese del Piglio o Piglio”, in vigneti a coltura specializzata
non deve essere superiore alle:
Cesanese del Piglio o Piglio 11,00 t/Ha.
Cesanese del Piglio o Piglio superiore 9,00 t/Ha.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Cesanese del
Piglio o Piglio” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Cesanese del Piglio o Piglio 12,00% vol.;
Cesanese del Piglio o Piglio superiore 12,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nella sola area dei comuni di:nell’intero territorio comunale di
Piglio Paliano Acuto Anagni
Serrone
in provincia di Frosinone.
L’imbottigliamento dei vini a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio”
deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.
E’ comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento, limitatamente al vino a DOCG “Cesanese del Piglio
o Piglio” con esclusione della tipologia
“superiore” e menzione “riserva”, siano effettuate fuori
dall’attuale zona di produzione delle uve e limitatamente ai comuni
di:
Arcinazzo Romano Affile Roiate Olevano Romano
Genazzano
tutti in provincia di Roma;
solamente da vinificatori che producevano vino a DOC “Cesanese del
Piglio” con uve della zona di produzione di cui all’articolo3 negli
ultimi tre anni consecutivi prima dell’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’articolo
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo
della stessa denominazione di origine, oppure con mosto concentrato
e rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie
consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’articolo 1 in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione di origine non soggetti ad invecchiamento
obbligatorio.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le
seguenti:
Cesanese del Piglio o Piglio 65% 71,50 Hl/Ha.
Cesanese del Piglio o Piglio superiore 65% 59,50 Hl/Ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre
il 70%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
Per il vino a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” l’immissione al
consumo è consentita non prima del
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Per il vino a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio superiore”
l’immissione al consumo è consentita non prima del
1° Luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle
uve
I vini a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” possono essere
sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e
di affinamento in bottiglia.
Art 6
Il vino a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Cesanese del Piglio o Piglio:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/.l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.;
Cesanese del Piglio o Piglio superiore:
colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
sapore: asciutto, armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.;
Cesanese del Piglio dolce:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: dolce, morbido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 35,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
La tipologia “Cesanese del Piglio o Piglio superiore” sottoposto ad
un periodo di invecchiamento non inferiore a:
20 mesi
di cui sei mesi di affinamento in bottiglia
titolo alcolometrico volumico totale minimo 14,00% vol.,
può fregiarsi della menzione aggiuntiva “riserva”.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre,
purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salve le norme più restrittive.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Cesanese del
Piglio o Piglio” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8 I vini di cui all’articolo
1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro
di volume nominale fino a 0,750 litri.
E’ consentito l’imbottigliamento in recipienti da 1,500, 3,000,
5.000 litri per le “magnum” in bottiglie classiche con tappo di
sughero raso bocca.
Per i vini a DOCG “Cesanese del Piglio o Piglio” tipologia
“superiore” e per quello atto fregiarsi della menzione “riserva” è
obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
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