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Art 1
La denominazione di origine controllata “Cesanese
di Affile” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Cesanese di Affile” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni:
Cesanese di Affile e/o Cesanese comune minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o
congiuntamente le uve provenienti da altri vitigni:
Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana),
Bombino bianco (Ottonese), presenti nei vigneti fino ad un massimo
complessivo del 10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve ammesse per la
vinificazione del vino a DOC “Cesanese di Affile” comprende tutto il
territorio amministrativo dei comuni di:
Affile Roiate
e parte del territorio del comune di
Arcinazzo Romano
in provincia di Roma
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’incrocio del confine comunale di Roiate con il confine
provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il
limite segue il confine occidentale del comune di Roiate fino
all’altezza del Colle della Grotta e quindi quello di Affile, prima
in direzione nord e poi sud – est e sud – ovest, sino ad incontrare
la strada tra Arcinazzo Romano ed Affile, in località Madonna del
Giglio.
Segue questa strada in direzione di Arcinazzo Romano, supera il
centro abitato e raggiunge, in prossimità del km. 84,000, la strada
statale n. 411, prosegue verso ovest su tale strada per circa 250
metri e quindi lungo il sentiero, che in direzione sud, conduce alla
Fontana del Cantoniere.
Su tale sentiero prima di giungere alla Fontana del Cantoniere
incrocia la curva di livello a quota 725, la segue in direzione nord
– ovest fino ad incrociare il confine comunale di Affile sul fosso
di Valletorta.
Prosegue lungo il confine comunale di Affile verso sud fino ad
incrociare quello di Roiate, segue questi nella stessa direzione
fino ad incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone.
Prosegue quindi verso ovest, lungo il confine provinciale, sino alla
località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Cesanese di Affile” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atti a conferire
alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Cesanese di Affile”, in vigneti a coltura specializzata non deve
essere superiore alle:
12,50 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero
territorio comunale di
Arcinazzo Romano Affile Roiate Olevano Romano
Genazzano
in provincia di Roma;
Serrone del Frusinate Piglio Paliano
Acuto Anagni
in provincia di Frosinone.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Cesanese di
Affile” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Cesanese di Affile”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Cesanese di Affile secco:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00%g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Cesanese di Affile amabile:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: amabile, morbido, finale lievemente mandorlata, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 11,00 g/l;
zuccheri residui massimo: 35,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Cesanese di Affile dolce:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: dolce, morbido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 35,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Le qualifiche “secco o asciutto, amabile e dolce” sono consentite
per il vino a DOC “Cesanese di Affile” che presenta le rispettive
caratteristiche sopra citate.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
La DOC “Cesanese di Affile” può essere utilizzata
per designare vini “spumanti naturali” e “frizzante naturale”
ottenuti con mosti o vini che rispondono ai requisiti previsti dal
presente disciplinare di produzione, seguendo le vigenti norme
legislative, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti
mosti o vini per la produzione del vino spumante o frizzante siano
effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale delle
province di Roma e di Frosinone.
Art 8
Alla DOC “Cesanese di Affile” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Cesanese di Affile o Affile”
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28
del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
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