|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Cesanese
di Olevano Romano o Olevano Romano” è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Cesanese di Olevano Romano” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
vitigni:
Cesanese di Affile e/o Cesanese comune minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o
congiuntamente le uve provenienti da altri vitigni:
Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana),
Bombino bianco (Ottonese), presenti nei vigneti fino ad un massimo
complessivo del 10%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Cesanese di
Olevano Romano” comprende tutto il territorio comunale di:
Olevano Romano
E parte del territorio comunale di
Gennazzano
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’incrocio del confine comunale tra Roiate ed Olevano
Romano con quello tra le province di Roma e Frosinone, località la
Morra Rossa, il limite segue quest’ultimo in direzione sud fino al
Colle San Quirico e poi verso ovest fino al fiume Sacco, prosegue
quindi, sempre verso sud, lungo il confine provinciale sino al ponte
sito in prossimità della Mola di Piscoli.
Dal ponte prosegue verso ovest sulla strada che conduce ai Collicchi
fino a quota 259 e poi segue quella che prima in direzione sud –
ovest e poi sud, costeggia il fiume Sacco passando per le quote 220
e 229 sino a raggiungere il confine comunale di Genazzano sullo
stesso corso d’acqua, prosegue quindi in direzione ovest lungo il
medesimo e, 150 metri prima di incontrare l’affluente che discende
dalla Valle Fonte Noce, prende la strada che risale verso nord
costeggiando questo corso d’acqua, procede lungo il proseguimento
della medesima attraverso le quote 251, 253, 231, costeggia quindi
il Colle Salomone fino a raggiungere, una volta superato il ponte
sul fosso Ciaffo, le case Birbaccia.
Da le case Birbaccia segue la strada che costeggiando il Colle
Comare, i Collicchi, il Colle Cocomero passa per le quote 265, 272,
267 e 297.
Da quota 297 segue in direzione nord – ovest la strada per la
Sonnina fino a raggiungere la strada statale di Fiuggi in prossimità
del km. 18,500, percorre quest’ultima in direzione est fino al km.
20,250 circa e prima di giungere alla stazione di Olevano Romano
piega verso nord sulla strada che costeggiando Colle Gentile e la
località Grotta incrocia il fosso della Selva che discende sino ad
incontrare il confine comunale tra Genazzano ed Olevano Romano che
segue prima verso nord e poi verso est e sud – est fino ad
incontrare quello tra le province di Roma e Frosinone in località la
Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Cesanese di Olevano
Romano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atti
a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Cesanese di Olevano Romano”, in vigneti a coltura specializzata non
deve essere superiore alle:
12,50 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’intero territorio comunale di
Arcinazzo Romano Affile Roiate Olevano Romano
Genazzano
in provincia di Roma;
Serrone del Frusinate Piglio Paliano
Acuto Anagni
in provincia di Frosinone.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Cesanese di
Affile” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Cesanese di Olevano Romano”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Cesanese di Olevano Romano secco:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00%g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Cesanese di Olevano Romano amabile:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: amabile, morbido, finale lievemente mandorlata, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 11,00 g/l;
zuccheri residui massimo: 35,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Cesanese di Olevano Romano dolce:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: dolce, morbido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 35,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Le qualifiche “secco o asciutto, amabile e dolce” sono consentite
per il vino a DOC “Cesanese di Olevano Romano” che presenta le
rispettive caratteristiche sopra citate.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
La DOC “Cesanese di Olevano Romano” può essere
utilizzata per designare vini “spumanti naturali” e “frizzante
naturale” ottenuti con mosti o vini che rispondono ai requisiti
previsti dal presente disciplinare di produzione, seguendo le
vigenti norme legislative, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione del vino
spumante o frizzante siano effettuate in stabilimenti siti
nell’ambito territoriale delle province di Roma e di Frosinone.
Art 8
Alla DOC “Cesanese di Olevano Romano” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la DOC “Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano”
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28
del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |