Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e
garantita "Chianti" accompagnata dalla
specificazione "Classico" in seguito denominata
"Chianti Classico " è riservata al vino rosso
che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino "Chianti Classico " deve essere
ottenuto da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel successivo articolo 3
e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione
ampelografica: - Sangiovese: dal 75 fino al 100%
- Canaiolo nero: fino al 10% - Trebbiano toscano
e Malvasia del Chianti singolarmente o
congiuntamente: fino al 6% Possono inoltre
concorrere alla produzione le uve a bacca rossa
dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle
unità amministrative della zona di produzione
delle uve di cui al successivo articolo 3 nella
misura massima del 15% del totale delle viti.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Chianti
Classico è la zona delimitata con Decreto
Ministeriale 31 luglio 1932, confermata con
l'art. 5 del DPR 930del 12.7.1963, dall 'art. 3
del DPR 9 agosto 1967, dall' art. 3 del DPR 2
luglio 1984 e dall'art. 5 della Legge n° 164 del
10 febbraio 1992 regolata autonomamente ai sensi
del menzionato art. 5 della Legge 164/92. Tale
zona è così delimitata: "Incominciando dalla
descrizione del confine della parte di questa
zona che appartiene alla provincia di Siena, si
prende come punto di partenza quello in cui il
confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo
viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena
presso Pancole in comune di Castelnuovo
Berardenga. Da questo punto il confine segue il
torrente Ambra ed un suo affluente non nominato
fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che
porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una
linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di
qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota
257, dove incontra una carrareccia, che sbocca
sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale
detta strada fino a quota 354. Da qui segue il
fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col
Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso
della Malena Mortafino a Pialli (quota 227).
Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva,
per poi volgere per una linea virtuale passante
per Santa Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia.
Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il
confine amministrativo fra i comuni di Siena e
Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della
zona continua a coincidere con quelli
amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga,
Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a
incontrare, in corrispondenza del Borro di
Granchio, il confine della provincia di Firenze,
che segue fino presso il podere Le Valli. Indi
segue la strada comunale toccando San Giorgio e
le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a
incontrare nuovamente il confine provinciale,
che è pure quello fra i comuni di Poggibonsi e
Barberino, poi il torrente Drove, entrando in
provincia di Firenze. A questo punto si inizia
la descrizione del confine della parte di questa
zona che appartiene alla provincia di Firenze.
Il detto confine per un primo tratto segue il
torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove
incontra il confine amministrativo fra i comuni
di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve
tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo
altro torrentello, passando per cà Biricucci e
Belvedere fino ad incontrare subito dopo la
strada San Donato - Tavarnelle che segue fino al
Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa
per Figlinella, giunge a Sanbuca, dove incontra
il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del
torrente, coincide per un primo tratto con il
confine amministrativo fra i comuni San Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il
torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il
confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e
Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena
ed il confine della zona del Chianti Classico
coincide con quello amministrativo dei comuni di
Radda in Chianti e Gaiole, e per un breve tratto
di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il
punto di partenza della descrizione di questa
zona.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Chianti Classico" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente
quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. I
sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura debbono essere tali da non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva
e del vino. In particolare è vietata ogni forma
di allevamento su tetto orizzontale tipo
tendone. E' vietata qualsiasi pratica di
forzatura. Sono pertanto da considerarsi idonei
- ai fini dell'iscrizione all'Albo - unicamente
i vigneti di giacitura collinari ed orientamento
adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine
non superiore a 700 m s.l.m., sono costituiti in
prevalenza da substrati arenacei, calcareo
marnosi, da scisti argillosi, da sabbia e
ciottolami.
Sono da considerarsi inadatti, e non possono
conseguentemente essere iscritti nel predetto
Albo, i vigneti situati in terreni umidi, su
fondi valle ed infine in terreni a predominanza
di argilla pliocenica e comunque fortemente
argillosi, anche se ricadenti nell'interno della
zona delimitata. Per i nuovi impianti dei
vigneti idonei alla produzione del vino "Chianti
Classico", a partire dall'anno solare successivo
all'entrata in vigore del presente disciplinare,
la densità minima dei ceppi ad ettaro deve
essere di 3350 ceppi. La produzione massima di
uva consentita ad ettaro è di 75 q e la resa
media per ceppo non può essere in alcun caso
superiore a 3 Kg. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenute e da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. La resa massima
dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non avrà diritto denominazione di
origine controllata e garantita; oltre detto
limite percentuale, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita
per tutto il prodotto. Le uve destinate alla
vinificazione devono essere sottoposte a
preventiva cernita, se necessario, in modo da
assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,5 %. I vigneti
potranno essere adibiti alla produzione di vino
"Chianti Classico" solo a partire dal quarto
anno dell'impianto. La Regione Toscana, con
proprio decreto, sentite le Organizzazioni di
categoria interessate può stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo
di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare di produzione, dandone
comunicazione immediata al Ministero delle
Risorse agricole, Alimentari e Forestali -
Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -
ed alle Camere di Commercio competenti per
territorio.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia sono consentite, su autorizzazione del
Ministero delle Risorse agricole, Alimentari e
Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine
e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei
Vini, previa istruttoria della Regione Toscana,
in cantine situate al di fuori del territorio
suddetto, ma non oltre 10 Km in linea d'aria dal
confine, sempre che tali cantine risultino
preesistenti al momento dell'entrata in vigore
del presente disciplinare e siano di pertinenza
di aziende che in esse vinifichino,
singolarmente o collettivamente, uve idonee alla
produzione di "Chianti Classico" ottenute da
vigneti propri. Restano valide le autorizzazioni
fino ad oggi rilasciate. Le operazioni di
conservazione, di imbottigliamento, di
affinamento in bottiglia e di invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona
di produzione. Tuttavia, tali operazioni, anche
se separatamente, sono consentite su
autorizzazione Ministero delle Risorse agricole,
Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per
la Tutela e la Valorizzazione delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, a cantine
imbottigliatrici di vino "Chianti Classico" da
almeno cinque anni e preesistenti alla data di
entrata in vigore del presente disciplinare,
situate nelle province di Firenze e Siena e
limitrofe alle province suddette nell'ambito
della Regione Toscana. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche locali, leali e
costanti consentite dalla normativa vigente, tra
cui la tradizionale pratica enologica del
"governo all'uso Toscano". E' consentito
l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferma restando la
produzione massima di vino per ettaro ed il
rispetto del titolo alcolometrico minimo
naturale delle uve di cui all'art. 4.
L'eventuale arricchimento dovrà essere
effettuato o con mosto concentrato prodotto con
uve originarie della zona di produzione del vino
"Chianti Classico", oppure con mosto concentrato
e rettificato o zucchero d'uva. Il vino "Chianti
Classico" può essere immesso al consumo soltanto
a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo
alla vendemmia. Il vino "Chianti Classico",
destinato a "Riserva" può essere immesso al
consumo solo dopo essere stato sottoposto ad
almeno 24 mesi di invecchiamento e ad un
successivo affinamento in bottiglia per almeno
tre mesi e deve presentare un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di almeno
12,5 %. Il periodo di invecchiamento viene
calcolato a decorrere dal 1 gennaio successivo
alla vendemmia.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti Classico",
all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: - "
Limpidezza: limpido - " Colore: rubino vivace
tendente al granato con l'invecchiamento; - "
Odore: vinoso, con profumo di mammola e con
pronunziato carattere di finezza nella fase di
invecchiamento; - " Sapore: armonico, asciutto
(con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori),
sapido, leggermente tannico, che si affina con
il tempo al morbido vellutato. Il prodotto che
ha subito il "governo" presenta vivezza e
rotondità; - " Titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12%; per la "Riserva" 12,5%; - "
Acidità totale minima: 4,5 g/l; - " Estratto
secco netto minimo: 23 g/l
Articolo 7.
Nella designazione del vino "Chianti
Classico" può essere utilizzata la menzione
"vigna" ai sensi del comma 3 dell' art. 6 della
Legge 10/2/1992 n.164, a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia distintamente
specificata all'Albo dei Vigneti, che la
vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve e nella
dichiarazione della produzione, sia nei registri
e nei documenti di accompagnamento.E' consentito
l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o
collettivi che non abbiano significato laudativo
e non siano tali da poter trarre in inganno
l'acquirente circa l'origine e la natura del
prodotto, nel rispetto delle specifiche norme
vigenti in materia. E' consentito inoltre l'uso
di menzioni ad aree dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che
tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne,
siano state riconosciute secondo la procedura
prevista dalla Legge 10/2/1992 n.164, e relativi
decreti di applicazione. Sulle bottiglie o altri
recipienti contenenti il vino "Chianti Classico"
per l'immissione al consumo deve sempre figurare
l'annata di produzione delle uve.
Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente Disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi "Extra",
"Fine", "Scelto", "Selezionato", "Vecchio" e
simili. Il termine "Classico" nell'etichettatura
dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare deve sempre seguire la
parola "chianti" ed essere riportato in
caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati
per questa. Per i vini prodotti nel territorio
di cui all'art.3, aventi diritto alla D.O.C.G.
"Chianti" accompagnata dalla specificazione
"Classico", il termine "Classico" segue
obbligatoriamente la denominazione d'origine
Chianti anche nella denuncia delle uve o nella
dichiarazione di produzione, nei registri e nei
documenti di accompagnamento. In deroga a tale
obbligo, tuttavia, è consentito che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o
alla dichiarazione di produzione del vino, di
cui all'art.6 della Legge 10/2/1992 n.164, e
comunque entro e non oltre il 15 dicembre
dell'anno stesso del raccolto, i produttori
dell'uva o del vino possano rinunciare al
diritto alla specificazione "Classico". Tale
rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a
tutta o a parte della produzione aziendale e
comporta separata annotazione della quantità e
dei vasi vinari in cui essa è conservata nel
registro di produzione o di carico e scarico.
Entro lo stesso termine del 15 Dicembre il
produttore dell'uva o del vino deve comunicare
gli estremi delle predette quantità
all'Ispettorato Repressione Frodi, alle Camere
di Commercio detentrici dell'Albo del "Chianti
Classico", competenti per territorio. L'analisi
chimico - fisica ed organolettica prevista dalla
prima frase del comma 1 dell'art.13 della Legge
10/2/1992 n.164, per la quantità Chianti
Classico a cui si riferisce la rinuncia al
termine "Classico", si effettua alla produzione
indipendentemente dall'esame organolettico
prescritto per le D.O.C.G. nella fase
dell'imbottigliamento previsto dalla seconda
frase del medesimo comma, e in riferimento ai
requisiti previsti per il Chianti Classico. Per
le uve dei vigneti iscritti all'Albo del Chianti
Classico e i relativi vini, sono ammesse le
scelte vendemmiali e le riclassificazioni per
altre D.O.C. o I.G.T., qualora la base
ampelografica sia compatibile nel rispetto delle
norme vigenti.
Articolo 8.
Per il vino "Chianti Classico" è consentita
l'immissione al consumo soltanto in recipienti
di vetro. Qualora il vino " Chianti Classico"
sia confezionato in fiaschi, è vietata
l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello
tradizionale all'uso toscano, come definito
nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre
tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.
Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "
Chianti Classico", destinato alla vendita,
devono essere, anche per quanto riguarda la
forma e l'abbigliamento, adeguati ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio. Per
il confezionamento del vino " Chianti Classico"
deve essere usato esclusivamente il tappo a
sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti
con tappi a corona o capsule a strappo per le
capacità fino a litri 0,250.