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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Cilento” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione:
Cilento rosso
Cilento rosato
Cilento bianco
Cilento Aglianico
Cilento Aglianico riserva
Cilento Fiano
Art 2
I vini a DOC “Cilento” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Cilento bianco:
Fiano dal 60 al 65%;
Trebbiano toscano dal 20 al 30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: dal 10 al 15%.
possono concorrer alla produzione di detto vino le uve delle
varietà di vitigni raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10%.
Cilento rosso:
Aglianico dal 60 al 75 per cento;
Piedirosso e/o Primitivo dal 15 al 20 per cento;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 25%.
Cilento rosato:
Sangiovese dal 70 all’80%
Aglianico dal 10 al 15%
Primitivo e/o Piedirosso dal 10 al 15 %.
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni raccomandati o autorizzati per la
provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10%.
Cilento Aglianico:
Aglianico minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni a bacca nera non aromatici idonei
alla coltivazione nella provincia di Salerno da soli o
congiuntamente presenti nell’ambito aziendale fino ad un
massimo del 15%.
Cilento Fiano:
Fiano minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei
alla coltivazione nella provincia di Salerno da soli o
congiuntamente presenti nell’ambito aziendale fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende in
tutto o in parte i seguenti comuni:
Agropoli Alfano Ascea Camerota
Campora Capaccio Cannalonga Casaletto Spartano
Casalvelino Castellabate Castelnuovo Cilento
Celle di Bulgheria Centola Ceraso Cicerale
Cuccaro Vetere Futani Gioi Cilento Giungano
Ispani Laureana Cilento Laurito Lustra
Magliano Vetere Moio della Civitella Montano Antilia
Montecorice
Monteforte Cilento Morigerati Novi Velia Ogliastro Cilento
Omignano Orria Perdifumo Perito
Pisciotta Pollica Prignano Cilento Roccagloriosa
Rofrano Rutino Salento San Giovanni a Piro
San Mauro Cilento San Mauro la Bruca Santa Marina
Sapri Serramezzana Sessa Cilento Stella Cilento
Stio Torchiara Torraca Torre Orsaia
Tortorella Trentinara Vallo della Lucania Vibonati
Tutti in provincia di Salerno.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza del confine nord del comune di
Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III S.O.) la linea
di delimitazione segue lo stesso fino al Varco Cilentano
posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale
località con la strada statale n. 166 e la percorre per
tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi
per Casa Chiorbo (35 metri s.l.m.). Raggiunge quindi, la
strada statale n. 166 in prossimità del km. 2,600 a quota 35
e la segue fino al km. 3,000 circa in direzione Roccadaspide.
Qui l’abbandona per seguire la provinciale per Capaccio che
percorre fino all’incrocio di questa con il confine che
separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale
fino al vertice nord. Il limite della zona di produzione
coincide, poi con il confine nord dei comuni di Trentinara,
Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Campora, Novi
Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li
ingloba per intero. Segue poi, dirigendosi verso il mare, il
confine regionale.
A sud l’area è delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre
del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la
linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a
raggiungere l’imbocco della galleria ferroviaria lato
Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria
sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km. 60,000 e
il km. 59,000, dove imbocca la strada statale su indicata in
direzione Salerno seguendola sino alla località Bosco a
quota 3, presso il km. 59,000. Qui lascia la strada statale
stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella
fino all’incrocio con la provinciale che collega la strada
statale n. 447, con Ceraso in località Stampella. Segue la
stessa fino al confine comunale di Ceraso presso la località
Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di
Ceraso ed Ascea fino alla confluenza di questo con il
confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea
ferroviaria. Risale questa fino alla località Vallo Scalo
dove l’abbandona per risalire per breve tratto il confine
tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi
il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni
di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all’incrocio
con la provinciale pedemontana che la segue escludendo la
località Verduzzo, Conca d’Oro, Isca lunga. Nei pressi
dell’inclusa località Torricelli la lascia per percorrere
interamente nell’ordine la strada comunale Santa Maria ad
Nives e Rungi fino all’imbocco di quest’ultima con la
provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina.
Imbocca, successivamente, presso il km. 53,000 la strada
statale n. 267 e la segue
fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino
al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza
alla confluenza del confine del comune di Agropoli con il
mar Tirreno.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti, destinati alla produzione dei vini a DOC “Cilento”,
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti previsto dall’art 10 del DPR n. 930 del
12/Luglio/1963, unicamente i terreni collinari di buona
esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei
ubicati ad una buona altitudine, non superiore a 450 metri
s.l.m., ad eccezione del comune di MOIO della Civitella per
il quale il limite è posto a m. 550 s.l.m..
Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di
fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini. Sono vietate le forme di allevamento espanse su
tetto orizzontale ed è vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non dovrà essere superiore a:
Cilento rosso 10,00 t/Ha.
Cilento rosato 10,00 t/Ha.
Cilento bianco 10,00 t/Ha.
Cilento Aglianico 10,00 t/Ha.
Cilento Fiano 10,00 t/Ha.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, tenendo presente che la produzione
globale non superi del 20% il limite sopra indicato.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo
di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione
al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve
destinate alla produzione dei vini a DOC “Cilento” non deve
essere inferiore a:
Cilento rosso 11,00% vol.
Cilento rosato 10,50% vol.
Cilento bianco 10,50% vol.
Cilento Aglianico 11,50% vol.
Cilento Fiano 11,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all’interno della zona
di produzione di cui all’art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate sull’intero
territorio dei comuni compresi anche solo in parte nella
zona delimitata.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore,
per tutte le tipologie al 70%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le
moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le
peculiari caratteristiche di qualità.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione
del vino a DOC “Cilento rosato” deve attuarsi il
tradizionale metodo di vinificazione che in particolare
prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata
macerazione.
Il vino a DOC “Cilento Aglianico” deve essere immesso al
consumo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno:
un anno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Il vino a DOC “Cilento Aglianico” sottoposto ad un periodo
di invecchiamento non inferiore a:
3 anni
A decorrere dal i° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
Può portare sull’etichetta la qualificazione “riserva”.
Art 6
I vini a DOC “Cilento” all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Cilento rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
Cilento rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
Cilento bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
Cilento Aglianico:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
Cilento Aglianico riserva:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di
legno:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Cilento Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Cilento” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a fattorie, comuni,
frazioni. Aree e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Cilento Aglianico” deve figurare l’annata di produzione
delle uve.
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