DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEL VINO "CINQUE TERRE" E"CINQUE TERRE
SCIACCHETRÀ"
(Riconosciuto con
D.P.R. del 29/05/1973 - Modificato con Decreti del
06/09/1999 e del 07/03/2000)
Articolo 1
Denominazioni e vini
Le denominazioni di origine controllata "Cinque Terre" anche
con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone:
"Costa de Sera", "Costa de Campu", "Costa da Posa" e "Cinque
Terre Sciacchetrà" anche nelle tipologie "Passito" e
"Riserva" è riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi
passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base Ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Vitigni principali: Bosco per almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le
uve provenienti dai vitigni Albarola e Vermentino presenti
nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 40%.
Vitigni complementari: quelli autorizzati e/o raccomandati
per la provincia della Spezia fino ad un massimo del 20%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque
Terre" può essere designato con una delle seguenti
sottozone: "Costa de Sera", "Costa da Posa", "Costa de Campu",
se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti
situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art.
3.
Articolo 3
Zona di Produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione d'origine controllata "Cinque
Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" ricade nella provincia
della Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli
interi comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché
parte del territorio del comune di La Spezia, denominato
"Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia", confinante a
nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a
nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna
(quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di
S.Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562,
l'abitato di Campiglia e S.Caterina (quota 398) da dove
segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da
tale punto la linea di delimitazione di tale territorio,
segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad
incontrare la linea di confine del comune di Portovenere,
che segue fino al mare.
La sottozona "Costa de Sera" è così delimitata:
dalla strada litoranea La Spezia - Manarola in
corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si
scende seguendo la linea di delimitazione del Foglio di
mappa n. 30 con i Fogli n. 31 e 32 fino al mare,
costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la
foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a
ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in
direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa
n. 30 del Comune di Riomaggiore.
La sottozona "Costa de Campu" è così delimitata:
scendendo lungo la strada provinciale La Spezia - Manarola
nel punto in cui si supera il Canale del Groppo si sale
lungo la linea di separazione del Foglio di mappa n. 16 con
il Foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di
Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di
Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di
separazione del Foglio di mappa n. 15 con il Foglio n. 8
fino ad incontrare la strada comunale della Callora - Donega
che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada
comunale del Luogo seguendo la quale, in direzione est, si
raggiunge, in prossimità della Chiesa, il Canale di Groppo e
da qui, risalendo, fino al punto di origine.
La predetta sottozona risulta risulta compresa nei Fogli di
mappa n. 16 e 15 del comune di Riomaggiore.
La sottozona di produzione "Costa da Posa" è così
delimitata:
dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in
corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende,
seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in
direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si
risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia
Corniglia - Volastra che si segue, salendo, fino
all'intersezione della linea di separazione del Foglio di
Mappa n. 4 con il Foglio n. 1 del Comune di Riomaggiore. Da
qui si segue la linea di delimitazione del Foglio n. 4 con
il Foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo
- Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al
punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nel Foglio di mappa
n. 4 del comune di Riomaggiore.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini "Cinque Terre" e "Cinque Terre
Sciacchetrà" e delle relative sottozone devono essere quelle
normali della zona e, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari
ritenuti idonei per la produzione della denominazione di
origine di cui si tratta.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 6250.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono quelli già usati nella zona o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Nelle annate
favorevole i quantitativi di uve ottenute e da destinare
alla produzione dei vini a DOC "Cinque Terre" e "Ciinque
Terre Sciacchetrà" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
|
Tipologia e sottozona |
Prod.
Uva Tonn./ha |
Titolo.
alcol. Vol. Nat. Min. % Vol. |
|
"Cinque
Terre |
Non sup.
a 9 Tonn./ha. |
10,5% |
|
"Cinque
Terre Sciacchetrà" |
Non sup.
a 9 Tonn./ha. |
10,5% |
|
"Cinque
Terre Costa de Sera" |
Non sup.
a 8,5 Tonn./ha. |
11% |
|
"Cinque
Terre Costa de Campu" |
Non sup.
a 8;5 Tonn./ha. |
11% |
|
"Cinque
Terre Costa da Posa" |
Non sup.
a 8,5 Tonn./ha. |
11% |
La regione
Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni du
categoria interessate e la Camera di Commercio della Spezia,
ogni anno prima della vendemmia può, in relazione
all'andamento climatico ed alle altre condizioni di
coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione
inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione
al Ministero delle politiche agricole - Comitato Nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente articolo 3, comma 1.
All'interno della predetta zona devono anche essere
effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio
per il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà".
Il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere
ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la
raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un
tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali.
La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del
vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del
1° novembre dell'anno della vendemmia.
Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per
ettaro sono le seguenti:
|
Tipologia o sottozone |
Resa
uva/vino |
Prod.
Massima vino/ha. |
|
"Cinque
Terre" |
Max. 70% |
63 hl. |
|
"Cinque
Terre Costa de Sera |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque
Terre Costa de Campu |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque
Terre Costa da Posa" |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque
Terre Sciacchetrà" |
Max. 35% |
31,5 hl. |
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75% per i vini "Cinque Terre" con le sottozone "Costa
de Campu", "Costa de Sera", "Costa da Posa" o il 40% per il
vino "Cinque Terre Sciacchetrà", anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione d'origine
controllata per tutta la partita.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre
Sciacchetrà" non può essere immesso al consumo se non dopo
il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere
immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno
successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"CINQUE TERRE"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine, persistente;
sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DE SERA"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DA POSA"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ
colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella
vivacità;
profumo: intenso di vino passito, caratteristico profumo di
miele, piacevole;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura
e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto
mandorlato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 % vol. di cui
almeno 13,5 svolti
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l..
"CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ" - RISERVA
colore: da dorato fino ad ambrato;
profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura
e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto
mandorlato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 % vol. di cui
almeno 13,5 svolti
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
acidità volatile massima: 1,6 g/l.;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l..
E' in facolta del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare
percezione di legno.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al
precedente art. 1 è consentito altresì l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella
zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le
norme generali più restrittive.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini a
denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e
"Cinque Terre Sciacchetrà" è consentito riportare in
etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve,
tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominaizone
di origine controllata "Cinque Terre" riserva e "Cinque
Terre" con la specificazione delle sottozone.
E' consentito altresì l'uso di indicazione geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie,
dalle quali effettivamente provengono le uva da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, purchè comprese nella
zona delimitatata nel precedente art. 3, nel rispetto della
normativa vigente.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi
al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma
renana, borgognotta e bordolese con capacità da l. 0,250 a
l. 0,750.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a
strappo od altre chiusure analoghe.
E' ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacità
fino a l. 0,375.