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Art 1
La denominazione di origine controllata “Circeo”, seguita dalle
specificazione relative al colore o al nome dei vitigni e/o alla
specificazione novello (limitativamente ai vini rossi) o frizzante,
è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi o amabili, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “Circeo” devono essere ottenuti dai
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Circeo bianco” secco, amabile, frizzante:
Malvasia di Candia massimo 30%
Trebbiano toscano minimo 60%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Latina, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Circeo rosso/rosato” secco, amabile, frizzante, rosso novello:
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Latina, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
“Circeo Trebbiano”
Trebbiano toscano minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Latina, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
“Circeo Sangiovese”
“Circeo Sangiovese rosato”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Latina, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Circeo” comprende parte del territorio dei
comuni di:
Latina Sabaudia San Felice Circeo
Terracina
In provincia di Latina.
La perimetrazione ha inizio dall’incrocio fra le strade Mediana e
del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud
– est, sino a raggiungere la strada Latina – Fogliano (in località
Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto
di incontro con la strada della Rosa. Quindi seguendo quest’ultima
in direzione nord – est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo
la quale prosegue verso nord fino all’incrocio con la strada statale
n. 156 (dei Monti Lepini).
Continua lungo tale strada in direzione sud – est e poi nord – est
fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto.
Costeggiando tale canale si prolunga verso sud sino ad incrociare la
Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della
Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino ad
incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a rincontrare
il canale Sisto, il cui corso segue sino al ponte della Crocetta.
Da quest’ultimo poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58,
attraversando la strada Mediana, sino all’incrocio con la via
Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino
alla cantoniera Mezzomonte.
Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del Monte
Circeo, raggiungendo in prossimità dell’idrovora Vetica, la costa.
Segue quest’ultima, dapprima verso sud – ovest, poi ovest, infine
nord – ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice
Circeo e Sabaudia all’altezza del canale dei Pescatori.
Continuando lungo quest’ultimo si porta sulla sponda del Lago di
Sabaudia, all’altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la
sponda del lago e raggiunge in linea retta, l’adiacente strada di
Caterattino.
Prosegue lungo quest’ultima verso sud – ovest, fino ad incontrare la
strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord – ovest
fino all’incrocio con la strada di Sant’Andrea.
Segue quest’ultima raggiungendo l’incrocio con la strada del
Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige costeggiando l’omonimo
canale, in direzione nord – ovest.
Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada
interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della
Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino.
Costeggia quest’ultimo verso sud – ovest per breve tratto, fino a
raggiungere il canale Cicerchia, lungo il quale prosegue fino
all’incrocio con la strada Latina – Fogliano; segue poi tale strada
verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea.
Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord – ovest
fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua
raggiungendo l’incrocio con la strada Mediana e con la strada della
Persicara, inizio della perimetrazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC
“Circeo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti coltivati su terreni
molto omogenei con l’assoluta prevalenza della frazione sabbiosa
sulle altre e l’assenza di argilla azzurra.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso con un massimo di due
interventi da eseguirsi sino all’invaiatura.
Per i reimpianti o i nuovi impianti deve essere prevista una densità
di impianto non inferiore a 2.000 ceppi/ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata ammesse
per la produzione dei vini a d.o.c. “Circeo”, devono essere le
seguenti:
“Circeo bianco” 13,00 tonn./ettaro
“Circeo Trebbiano” 13,00 tonn./ettaro
“Circeo rosso e rosato” 12,00 tonn./ettaro
“Circeo Sangiovese rosso e rosato” 12,00 tonn./ettaro
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa
deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo
conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Circeo” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro
inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini ed alla C.C.I.A.A. di Latina.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Circeo” devono
assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:
“Circeo bianco” 9,50% vol.
“Circeo Trebbiano” 10,00% vol.
“Circeo rosso e rosato” 10,50% vol.;
“Circeo Sangiovese rosso e rosato” 10,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione per i vini a DOC “Circeo”
devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata dall’art. 3.
In deroga a quanto sopra, è consentita la vinificazione al di fuori
della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che
dimostrino di aver vinificato, nell’ambito della provincia di
Latina, le uve provenienti dalla zona di produzione delimitata
dall’art. 3 almeno cinque anni prima di quello di entrata in vigore
del presente disciplinare.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore
al:
“Circeo bianco” 70%
“Circeo Trebbiano” 70%
“Circeo rosso e rosato” 65%
“Circeo Sangiovese rosso e rosato” 65%
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati ma non
superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano
superati i detti ultimi limiti, l’intera produzione non avrò diritto
alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti
iscritti all’Albo dei vigneti della DOC “Circeo”, ad esclusione del
mosto concentrato rettificato.
Art 6
I vini a DOC “Circeo” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo bianco”
“Circeo bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso:
profumo: caratteristico, vinoso, delicato;
sapore: asciutto o amabile, armonico, sapido il tranquillo
vivace e fresco il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Circeo rosso”
“Circeo rosso frizzante”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto o amabile, pieno armonico, tannico il tranquillo,
vivace, fresco, morbido il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/L
“Circeo rosso novello”
colore: rosso rubino più meno intenso con sfumature violacee;
profumo: fruttato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, equilibrato, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Circeo Trebbiano”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Circeo rosato”
“Circeo rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso:
profumo: fine, gradevole;
sapore: asciutto o amabile, armonico. Delicato, gradevole,
più morbido, fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Circeo Sangiovese”
“Circeo Sangiovese frizzante”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, fragrante;
sapore: asciutto, sapido, armonico, il tranquillo,
fruttato, fresco, morbido e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Circeo Sangiovese rosato”
“Circeo Sangiovese rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o amabile, armonico, vellutato il tranquillo,
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16, g/l;
Per i vini al presente disciplinare deve essere indicato in
etichetta l’anno di produzione delle uve e, qualora siano previste
entrambe le tipologie, la dicitura “secco” o “amabile”.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi, di cui sopra, per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Circeo”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito, altresì, l’uso di nomi geografici aggiuntivi e
riferimenti toponomastici a fattorie, aree e località comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8
I vini a DOC “Circeo” devono essere imbottigliati in
recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a litri 1,500,
chiusi con tappo di sughero ad eccezione dei recipienti sino a litri
0,375, per i quali è consentito l’uso del tappo a vite.
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