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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli Albani” è
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Colli Albani” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Malvasia bianca di Candia, localmente detta Malvasia rossa fino
massimo del 60%
Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano
di Soave, da soli o congiuntamente dal 25 al 50%
Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata dal 5 al
45%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia
di Roma, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, con
esclusione delle uve dei vitigni della varietà Moscato.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori
amministrativi comunali di:
Ariccia Albano
Ed in parte quelli di:
Roma Pomezia Castel Gandolfo Lanuvio
Tutti in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
in prossimità della riva del lago di Albano, alla confluenza dei
confini comunali di Albano e Castel Gandolfo (quota 519), la linea
di delimitazione segue il confine di Castel Gandolfo in direzione
nord-ovest fino ad incrociare, in località Montanaccio, la retta
passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località
Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino
alla sponda del Lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad
incontrare la quota 293 all’altezza del centro abitato di Castel
Gandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in
direzione di Castel Gandolfo che attraversa verso sud-ovest per
incontrare, all’uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed
il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad
incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23,250 e poi
sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale
tra Castel Gandolfo e Marino seguendolo, in direzione sud-ovest,
sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n 207), lungo
questa via scende verso sud sino ad incontrare, in località Pavona,
il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre
tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada
che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso
ovest, fino ad incrociare la via che conduce al Colle della Certosa
e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di
confluenza tra il fosso di Santa Maria La Fornarola ed il fosso di
Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta, in direzione nord,
raggiunge il fosso dei Preti ( 500 metri prima che questi si
congiunga verso est con il confine di Marino), segue tale fosso
verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di
Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria
Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all’incrocio con
la strada di Valle Caia, che segue sino al km 6,100 (località Casale
Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge
il fosso di Valle Caia, che segue nella stessa direzione sino a
quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso
Pescarella a circa 500 metri dal casale omonimo, risale lungo il
fosso di Torre Bruno sino ad incrociare la strada fosso di Tor di
Bruno che percorre per intero sino a raggiungere via Montagnano;
scende verso sud lungo questa strada per circa 150 metri e,
all’angolo del Casale dell’Ovile, raggiunge la strada delle Scalette
che percorre verso est fino ad incontrare il fosso Campoleone
all’incrocio tra le province di Roma e Latina, risale poi lungo tale
confine fino alla strada ferrata della linea Roma-Napoli; prosegue
per tale confine verso est, sino all’incrocio con la via di Anzio a
quota 128 in prossimità del km 13,000. Segue la strada provinciale
che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata quota 162 di circa
250 metri, incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra,
che percorre per circa 300 metri fino a raggiungere il fosso
dell’Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla
briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Cellettara
raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue
verso nord (circa 300 metri) e poco dopo aver superato l’ingresso
del Casale di San Giovanni, all’altezza della stradina di Giuseppe
Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in
direzione dell’elettrodotto esistente, si congiunge con la strada
comunale di Monte Giovo Nuovo e quindi al confine comunale di
Ariccia. Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad
incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di
Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua
confluenza con quello di Castel Gandolfo (quota 519).
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Colli Albani” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Colli Albani”, in coltura specializzata, non deve essere superiore
a:
165 quintali/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Colli Albani”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 10,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art 3.
Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla
produzione della tipologia “spumante” devono essere effettuate in
stabilimenti siti nell’ambito della provincia di Roma.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata.
Art 6
Il vino a DOC “Colli Albani”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Colli Albani:
colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico,
fruttato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro;
Colli Albani spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino pallido;
profumo: fine, fruttato, delicato;
sapore: dal secco al semisecco, caratteristico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,50%;
estratto esso netto minimo: 16,00 grammi/litro.
Il vino a DOC “Colli Albani” proveniente da uve che abbiano almeno:
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00%
e che venga immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50%
può portare in etichetta la qualificazione “superiore” con l’obbligo
di indicare l’annata di produzione delle uve.
E’ facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
La DOC “Colli Albani” può essere utilizzata per designare il vino
“spumante” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La DOC “Colli Albani” può essere utilizzata per designare il vino
“novello” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione a
condizione che il vino sia imbottigliato entro il
20 dicembre dell’annata di produzione delle uve.
Con l’obbligo di indicare l’annata di produzione delle uve.
Art 7
nella presentazione e designazione del vino a DOC
“Colli Albani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, riserva, scelto, selezionati ed
altri similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, cascina, tenuta,
podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal D.M. 22/aprile/1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC “Colli
Albani” può figurare l’annata di produzione delle uve, purché
veritiera e documentabile.
Art 8
Il vino a DOC “Colli Albani” con la qualifica
aggiuntiva “superiore” deve essere confezionato in contenitori di
vetro con chiusura con tappo di sughero e di capacità non superiore
a litri 1,500.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Colli Albani” vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è
punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164 del
10/febbraio/1992.
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