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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli Amerini”
è riservata ai vini:
Bianco
Rosso
Rosso superiore
Rosato
Novello
Malvasia
Merlot
Merlot riserva
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata “Colli
Amerini” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Colli Amerini bianco”
Trebbiano toscano dal 70 all’85%
Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia toscana, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 30%, di cui la Malvasia
toscana, ove presente, non superi il 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a
bacca bianca, non aromatiche, di vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
“Colli Amerini rosso” anche nei tipi: novello. superiore e rosato
Sangiovese dal 65 all’80%
Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, da soli o
congiuntamente nella misura massima del 35%, di cui il Merlot, ove
presente, non superi il 10%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di terni,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Colli Amerini Malvasia”
Malvasia toscana minimo 85%
Possono concorrer alla produzione di detto vino, anche il vitigno
Trebbiano toscano e altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di terni, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
“Colli Amerini Merlot” anche nel tipo riserva
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa, di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Terni, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
DOC “Colli Amerini” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di:
Attigliano Giove Penna in Teverina
E in parte il territorio dei comuni di:
Alviano Amelia Calvi dell’Umbria
Guardea Lugnano in Teverina Montecastrilli
Narni Otricoli Sangemini
Terni
Tutti in provincia di Terni
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia –
Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all’interno dell’abitato
di Amelia, si segue quest’ultima strada per lungo tratto fino al suo
incrocio con la strada provinciale Tuderte – Amerina, si segue la
medesima provinciale in direzione nord fino al bivio con la
provinciale Sambucetole – Castel dell’Aquila, si percorre
quest’ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il Fosso di
San Cristoforo, che si discende fino alla confluenza con il Fosso
Grande.
Si risale il Fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino
alla confluenza con il Fosso di Vallicciano.
Il confine continua risalendo quest’ultimo fosso in direzione nord –
est fino alla confluenza del Fosso di Collefiorito, che si risale
anch’esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta.
Si prende tale strada in direzione est fino all’incrocio con la
provinciale Tuderte – Amerina che si percorre attraversando
l’abitato di Montecastrilli fino all’incrocio con la strada
provinciale Sette Valli, in località Casteltodino.
La delimitazione segue la strada provinciale Sette Valli, in
direzione sud – est, fino all’incrocio con la strada statale
Tiberina n. 3 bis.
Si percorre quest’ultima strada in direzione Sangemini, fino
all’incrocio con la ferrovia centrale umbra.
Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all’incrocio con
il Fosso Gabelletta, subito dopo quota 264, che discende in
direzione sud fino all’incrocio con la strada statale Ternana n. 79.
La delimitazione continua seguendo in direzione ovest la strada
statale n. 79 fino all’incrocio con il confine comunale di Sangemini
e Terni.
Si segue quest’ultimo confine amministrativo in direzione sud, fino
al punto di incrocio dei confini comunali di Sangemini, Terni e
Narni.
Si procede lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni,
fino a raggiungere, dopo un lungo tratto, al punto di incrocio dei
confini comunali di Terni, Narni e Stroncone.
La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone
e Narni, fino a giungere in prossimità del Torrente Aia a quota 152.
Attraversato il Torrente Aia si procede seguendo la strada
provinciale dell’Aia in direzione ovest, fino al suo incrocio con la
strada statale n. 3 Flaminia.
Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando
all’interno dell’abitato, si continua fino al bivio per Calvi,
percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si
giunge in prossimità dell’abitato di Calvi dell’Umbria, lo si
costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in
direzione di Montebuono fino ad incrociare il limite di provincia.
La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni
in direzione, prima ovest, poi nord, per il lunghissimo tratto,
seguendo in particolare, i confini del comune di Calvi dell’Umbria,
poi di Otricoli e successivamente, nell’ordine, quelli di Amelia,
Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e
Guardea, ad incrociare la linea di confine fra i comuni di
Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest’ultima linea, in
direzione est, fino all’incrocio con la strada statale n. 205
Amerina.
La delimitazione continua seguendo la direzione sud della strada
fino a raggiungere nuovamente l’incrocio con la strada provinciale
Amelia – Orte, all’interno dell’abitato di Amelia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Amerini” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Pertanto sono da considerarsi idonei al riconoscimento i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione,
rientranti nella fascia pedecollinare (compresa fra i 90 e i 450
metri s.l.m.).
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata,
effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente
disciplinare dovranno avere una densità di almeno
2.500 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita soltanto l’irrigazione di soccorso prima dell’invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura
specializzata, destinati a produrre vini a DOC “Colli Amerini” non
deve essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro per tutti i tipi di uve.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente
coperte dalle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli Amerini” devono
essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione
dei vini a DOC “Colli Amerini” devono assicurare ai medesimi un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli Amerini bianco” 10,50% vol.
“Colli Amerini rosso, rosso, novello” 10,50% vol.
“Colli Amerini Malvasia” 11,00% vol.
“Colli Amerini Merlot” 12,00% vol.
“Colli Amerini Merlot riserva” 12,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.
3, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
tuttavia consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l’intero territorio del comune di Terni.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Colli Amerini” sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai
vini le loro specifiche caratteristiche.
Per le tipologie “bianco, Malvasia, rosato, rosso, rosso superiore,
Merlot e Merlot riserva” è consentito l’arricchimento alle
condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
L’arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti
da ve provenienti da vigneti iscritti all’Albo della DOC “Colli
Amerini”, oppure con mosti concentrati e rettificati.
La resa dell’uva in vino finito per tutti i vini a DOC “Colli
Amerini” non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I vini a DOC “Colli Amerini Merlot” possono fregiarsi della
qualificazione “riserva” solo se sottoposti ad un invecchiamento
obbligatorio non inferiore a:
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
e sei mesi di affinamento in bottiglia
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata “Colli
Amerini”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Colli Amerini bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, molto intenso;
sapore: secco, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato, con
lieve retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Amerini rosso”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso e gradevole;
sapore: asciutto, fresco, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Amerini rosso superiore”
colore: rosso rubino , si fa granata con l’invecchiamento;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, rotondo, con leggero sentore di mandorla,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto: 20,0 g/l;
“Colli Amerini Merlot”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Amerini Merlot riserva”
colore: rosso rubino intenso, si fa granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, si fa più intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno, gradevole, con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Amerini roso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, fresco, armonico, vivace con fragranza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Amerini rosato”
colore: rosa salmone più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: delicatamente rotondo, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Amerini Malvasia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: secco, vinoso, gradevole, caratteristico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ facoltà del ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Colli
Amerini” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi.
ragioni sociali e marchi privati, purché non aventi significati
laudativi ed idonei a non trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Colli
Amerini novello”, “Colli Amerini rosso superiore” e “Colli Amerini
Merlot riserva” deve figurare in etichetta l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Per le altre tipologie tale indicazione è facoltativa.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Amerini” di cui all’art. 1,
può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
Art 8
I vini a DOC “Colli Amerini” devono essere immessi al
consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità
non superiore a litri 5,000.
L’abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità
con chiusura costituita da tappo di sughero, raso bocca.
La chiusura con tappo a vite e a strappo è ammessa unicamente per le
bottiglie di contenuto di litri: 1,000, 2,000, 5,000.
Le tipologie “Colli Amerini Merlot” e “Colli Amerini Merlot
riserva”, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di
capacità inferiore o uguale a litri 3,000, chiusi con tappo di
sughero, raso bocca. |