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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli Berici” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli Berici” seguita
obbligatoriamente da una delle seguenti specificazioni di
vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
“Colli Berici Garganega”
Garganega minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno
Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) fino ad un massimo
del 10%
“Colli Berici Tocai italico”
Tocai italico minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno:
Garganega fino ad un massimo del 10%
“Colli Berici Sauvignon”
Sauvignon minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno:
Garganega fino ad un massimo del 10%
“Colli Berici Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 90%
Posson0o concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno:
Pinot grigio fino ad un massimo del 10%
“Colli Berici Merlot”
Merlot al 100%
“Colli Berici Tocai rosso”
Tocai rosso minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno:
Garganega fino ad un massimo del 15%.
“Colli Berici Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o
congiuntamente al 100%
“Colli Berici Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno:
Pinot bianco fino ad un massimo del 15%
La denominazione di origine controllata “Colli Berici
spumante” deve essere ottenuta dall’uvaggio di cui appresso,
derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli Albi
dei relativi vini:
Garganega minimo 50%
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Sauvignon,
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Colli
Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Albettone Alonte Altavilla
Arcugnano Barbarano Vicentino Brendola
Castegnero Grancona Mossano
Nanto Orgiano San Germano dei Berici
Sovizzo Villaga Zovencedo
Ed in parte quello dei comuni di:
Asigliano Veneto Campiglia dei Berici Creazzo
Longare Lonigo Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore Montegalda Montegaldella
Monteviale Sarego Sossano
Vicenza
Tutti in provincia di Vicenza
Tale zona è così delimitata:
da piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza,
segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino
al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10,000
gira verso nord – est, segue la strada Montegalda – Torri di
Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il Fiume Bacchiglione
e poco prima della località Secula, gira verso nord – ovest
e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il
confine tra Longare e Torri di Quartesolo, che segue con
percorso sinuoso verso est.
Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle
Abbadesse e Longare fino all’incontro di questo con la
strada campestre posta sul prolungamento della strada
comunale del Capitello (quota 26) a Colzè.
Segue detta strada, raggiunge la località Capitello.
Da qui con direzione sud – est corre lungo la strada
comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la
ferrovia e giunge alle Case Miotto.
Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad
innestarsi sulla strada provinciale Montegalda – Grisignano
di Zocco a quota 25.
Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di
incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue
verso est fino al confine con la provincia di Padova.
Segue il confine in direzione sud fino ad incontrare la
strada provinciale Montegalda – Veggiano, prosegue, in
direzione ovest, lungo quest’ultima fino a Montegalda.
Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a
Montegaldella ripassando il Fiume Bacchiglione.
Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese
Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale di
Padova in località Cà Cucca.
Segue verso sud – ovest, il confine provinciale, toccando la
località Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Cà Folletto e
proseguendo per lo Scolo Bandezza, incontra la strada
interprovinciale Berico – Euganea in prossimità di Lovolo
Padovano.
Segue tale strada in direzione ovest e dopo un breve tratto
a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la
comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fio ad
incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto
raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina, lungo questo
percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina
raggiunge il confine provinciale con Padova.
Segue quindi il confine provinciale di Padova verso sud fino
al punto di incontro con il Canale Bisatto che risale in
riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa, dove
attraversa il corso d’acqua in direzione sud – ovest, segue
la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torre, incontra il
confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso
nord – ovest raggiungendo la strada statale n. 247, che
segue verso sud – est fino a Calliana.
Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge
prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici;
prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la
strada di Colloredo che raggiunge.
Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la
località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo Scolo Gordon.
Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine
comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad
incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue
fino alla strada Cagnano – Asigliano in prossimità della
località Conche.
Segue verso ovest la strada e dopo aver superato le località
Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine
provinciale di Verona che segue verso nord fino all’abitato
di Spessa.
Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale di
Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della
località Stamberga, incrocia la strada provinciale per
Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo, che attraversa
passando davanti all’Ospedale, fino al bivio della strada
per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue
quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il
ponte sul Fiume Guà e segue detta strada passando per le
località Crosare, Sant’Antonio, Cà del Masi, Monticello di
Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il
confine comunale tra Montebello e Sarego che segue, in
direzione nord – est, fino a raggiungere il Fiume Guà,
risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il Rio
Poscolo.
Risale quindi il Rio Poscolo fino al ponte sullo stesso
della strada fra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in
direzione nord – est tale strada fino all’incrocio con la
strada statale n. 246 per Valdagno e Recoaro.
Segue verso nord la strada statale n. 246 fino ad incontrare
il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino.
Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est
quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad
incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che
segue in direzione nord – est sino ad incontrare il Torrente
Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est,
segue il confine settentrionale del comune di Monteviale
fino ad incrociare la strada per Costabissare in località
Case Costa.
Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da
dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce
alla Fornace.
Dalla Fornace segue in direzione sud – est la strada che
porta a viale Zieri dal Verme, fino a raggiungere il confine
comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38).
Segue quindi detto confine verso sud fino all’osteria da
Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada
comunale.
Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale
pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino.
Dal bivio gira verso sud – ovest, raggiunge il ponte sul
Fiume Retrone per seguire poi il corso d’acqua verso valle
in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11
Vicenza – Verona, ad Olmo.
Supera detta statale e seguendo, verso sud l’argine destro
del nuovo alveo del Fiume Retrone, raggiunge il Ponte della
Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che
segue verso est fino alla comunale di Sant’Agostino, in
località Crosara.
Segue detta strada verso nord fino all’incontro con il
confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo
tale confine verso est fino all’imbocco occidentale della
prima galleria autostradale.
Da qui segue una linea retta ideale tra l’imbocco della
galleria e Villa Bonin, in direzione nord – est, fino ad
intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la
strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato, la
percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale
perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite
ha avuto inizio.
La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a DOC
“Colli Berici” designabili con la menzione “Tocai rosso di
Barbarano o Barbarano” comprende parte del territorio
amministrativo dei comuni di:
Barbarano Vicentino Longare Nante
Castegnero Mossano Villaga
In provincia di Vicenza
Tale zona risulta così delimitata:
iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di
Lumignano nel comune di Longare, si prende la strada
comunale per Castagnero passando per quota 21 e
successivamente per il centro del paese e continuando la
stessa strada fino alla confluenza con la Capezzagna
confinante fra Costalunga e Cozza, seguendo la quale si esce
al bivio sulla strada provinciale Dei Monti a quota 23, si
segue la strada comunale che prosegue per il centro abitato
sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale
per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà
Ghiotto a quota 21.
Proseguendo diritto si entra dal cancello dell’azienda
Gianesini Orfalia e seguendo la Capezzagna delimitata dal
fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la
strada comunale per Mossano a quota 18.
Si gira a destra in direzione nord – est verso Montruglio,
sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita
l’unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada
comunale per Mossano in località Palù.
La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che
delimita l’unghia del monte passando per quota 20, località
Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e
rientrando quindi nella provinciale Dorsale dei Berici.
Girando a destra si segue la stessa strada sino alla
confluenza della strada comunale Sottocosta, si prosegue
quindi la delimitazione lungo quest’ultima sino a quota 19,
poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il
sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25.
Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita
l’unghia del monte, rientrando nuovamente sulla Dorsale dei
Berici, si prosegue verso sud lungo la strada provinciale
fino alla confluenza per Villaga a quota 19.
Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a
Toara, passando per Case Paradiso, quota 23 e da qui in
direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga
e Forno.
Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e
proseguendo verso ovest si passa Cà Oche si gira a destra
per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan.
Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si
prosegue diritto per quota 20, Cà Tapparo, fino al confine
in direzione nord – ovest, proseguendo lo stesso si passa
per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra
località Tarche, quota 96.
Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al
bivio della strada comunale per Barbarano.
Passata località Crosaron e quota 192, si prosegue per la
curva di livello 200, si oltrepassano la Colonia De
Giovanni, fino ad attraversare la strada Dorsale dei Berici
in vicinanza della quota 206.
Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte
della Cengia toccando le quote 356, 250, 290 e rimettendosi
nella comunale da Mossano a Crosara.
Si percorre la stessa fino alla località Cà Leonardi da dove
si segue il margine del bosco, si passa sopra Cà Rigo fino a
raggiungere Cà Marziai e da qui per las carrareccia si
raggiunge la strada comunale Nanto – Monti in località Monte
della Torretta.
Si prosegue verso est lungo la stessa fino alla località
Chiesa Vecchia di Nanto.
Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del
bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per
quota 106, passando a nord dell’abitato di Castagnero per
quota 93.
Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100
fino a raggiungere il cimitero di Lumignano.
Si prosegue per quota 73 e 25 fino a giungere a Palazzo
Bianco, punto di partenza.
Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti
attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di
livello 28.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Colli Berici” devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto da considerarsi esclusi ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in
terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o
silicea ed eccessivamente freschi.
I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà
essere superiore a:
“Colli Berici Tocai italico” 12,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Sauvignon” 12,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Pinot bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Tocai rosso” 12,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Cabernet Franc e/o Sauvignon” 12,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Merlot” 13,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Garganega” 14,00 tonn/ettaro
“Colli Berici Chardonnay” 14,00 tonn/ettaro
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
La regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del
Comitato vitivinicolo regionale istituito con Legge
regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione dei vini a d.o.c. “Colli Berici” inferiori a
quelli stabiliti dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla
C.C.I.A.A. di Vicenza.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti
massimi previsti dal 5° comma del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli Berici Tocai italico” 10,50% vol.
“Colli Berici Sauvignon” 10,50% vol.
“Colli Berici Pinot bianco” 10,50% vol.
“Colli Berici Chardonnay” 10,50% vol.
“Colli Berici Tocai rosso” 10,50% vol.
“Colli Berici Tocai rosso di Barbarano” 11,00% vol.
“Colli Berici Merlot” 10,50% vol.
“Colli Berici Cabernet” 10,50% vol.
“Colli Berici Cabernet riserva” 11,50% vol.
“Colli Berici Garganega” 10,00% vol.
“Colli Berici spumante” 9,50% vol.
Ai fini della vinificazione dei vini a d.o.c. “Colli Berici”
nelle tipologie:
“Colli Berici Cabernet riserva”
“Colli Berici spumante”
“Colli Berici Tocai rosso di Barbarano o Barbarano”
le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia
annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente
indicata la destinazione delle uve medesime.
In particolare per la tipologia:
“Colli Berici spumante”
ai fini della elaborazione delle partite di vino base, i
registri di cantina devono essere corredati dalle relative
ricevute frazionate della denuncia di produzione d.o.c.
rilasciate dalla competente C.C.I.A.A. di Vicenza.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo
in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui
al precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione. È consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima
anche se appartenenti ad altra provincia.
Per l’utilizzazione della menzione “Colli Berici Tocai rosso
di Barbarano o Barbarano” le uve prodotte nel territorio di
produzione, come delimitato nell’art. 3, possono essere
vinificate solo all’interno della zona di produzione della
DOC “Colli Berici” di cui al medesimo art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito per tutte le
tipologie della DOC “Colli Berici” non deve essere superiore
al 70%.
La DOC “Colli Berici” può essere utilizzata per produrre il
“vino spumante” ottenuto con mosti e vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga
a mezzo di rifermentazione naturale, in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino a DOC “Colli Berici spumante” deve
avvenire entro il territorio della regione Veneto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Per l’arricchimento è consentito l’uso. Oltre che del mosto
concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto da
uve prodotte nella stessa zona di produzione.
Il vino a DOC “Colli Berici Cabernet riserva” deve essere
sottoposto ad un periodo fi invecchiamento obbligatorio di
almeno:
tre anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve
Art 6
I vini a DOC “Colli Berici”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Berici Garganega”
colore: giallo paglierino dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, di medio corpo e
giusta
acidità, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Colli Berici Tocai italico”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicatamente vinoso;
sapore: secco, armonico, fresco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Colli Berici Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Colli Berici Pinot bianco”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Colli Berici Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Colli Berici Tocai rosso”
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, gradevole,
giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Berici Tocai rosso di Barbarano o Barbarano”
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore:; asciutto, gradevolmente amarognolo, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Berici Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, di corpo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Berici Cabernet”
colore: rosso rubino carico;
profumo: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Beric Cabernet riserva”
colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l’età;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Berici spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno chiaro;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco, fresco, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 15,0 g/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Berici” il nome del
vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori di quelli utilizzati per indicare
la denominazione di origine controllata.
Nella designazione del vino a DOC “Colli Berici Cabernet” la
specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in
etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di
origine controllata” e pertanto non può essere intercalata
tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Colli Berici”
in ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati
per la denominazione di origine controllata, della stessa
evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli
Berici” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
cascina, podere, cascina ed altri termini similari, sono
consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia.
E’ consentito altresì di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste
dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli
Berici Cabernet riserva” e “Colli Berici Tocai rosso di
Barbarano o Barbarano” deve figurare l’annata di produzione
delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Colli Berici” debbono essere
immessi al consumo in recipienti di vetro.
Per i vini a DOC “Colli Berici Cabernet riserva” e “Colli
Berici Tocai rosso di Barbarano o Barbarano” l’immissione al
consumo può avvenire solo in contenitori di vetro
tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di
pregio e per la loro chiusura è vietato l’impiego di tappi a
corona a strappo e a vite o similari.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Colli
Berici”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
è punito a norma degli articoli 28, 29 30 e 31 della Legge
n. 164, del 10/02/1992.
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