Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Le sottozone:
“Colline di Riosto”
“Colline Marconiane”
“Zola Pedrosa”
“Colline di Oliveto”
“Terre di Montebudello”
“Serravalle”
“Monte San Pietro”
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati
suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni è riservata
Ottenuti da uve prodotte nei vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Colli bolognesi Barbera”
Barbera minimo 85%
“Colli Bolognesi Merlot”
Merlot minimo 85%
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve a
bacca rossa di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Bologna e di Modena, da sole o
congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
“Colli Bolognesi Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Colli Bolognesi Riesling italico”
Riesling italico minimo 85%
“Colli Bolognesi Pignoletto”
Pignoletto minimo 85%
“Colli Bolognesi Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
“Colli Bolognesi Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve a
bacca bianca di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Modena e di Bologna, da sole o
congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Il vino a DOC “Colli Bolognesi bianco” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
Albana dal 60 all’80%
Trebbiano romagnolo dal 20 al 40%
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” comprende l’intero territorio collinare situato nei
comuni di:
Monteveglio Castello di Serravalle Monte San Pietro
Sasso Marconi Savigno Marzabotto
Pianoro
E quello situato in parte dei territori dei comuni di:
Bazzano Crespellano Casalecchio di Reno
Bologna San Lazzaro di Savena Zola Pedrosa
Monterenzio
Tutti in provincia di Bologna.
Parte del territorio amministrativo del comune di:
Savignano sul Panaro
In provincia di Modena.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località Olmetello al km. 100,600 della Via
Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest
tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per
costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada
statale n. 64.
Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il
centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale
n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Pedrosa e
Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la
strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla
località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale
privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8,
attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si
immette di nuovo nella stessa strada statale m. 569, che porta
all’incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e
proseguendo sempre sulla strada statale n. 569 verso sud – ovest
attraversa Doccia e giunto in prossimità del km. 27,800 segue
verso nord il fosso affluente del Fiume Panaro fino alla sua
confluenza.
Risale per breve tratto il Panaro verso ovest, ed alla affluenza
del Rio Castiglione risale questo corso d’acqua in direzione sud
sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro,
prosegue lungo tale confine in direzione est, fino ad incrociare
quello della provincia di Bologna in prossimità di cascinale
Colomba.
Segue quindi in confine provinciale tra Bologna e Modena in
direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in
direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad
incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue
verso il confine meridionale di quest’ultimo comune fino a
raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del Monte
Adone, prosegue lungo questa galleria in direzione nord – est ed
all’incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di Monte dei
Frati, segue il confine di quest’ultimo in direzione est
raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano
segue verso nord – est il sentiero che passando per le quote 422
e 392 raggiunge la strada per Borgo di Bisano in prossimità di
Cà dei Maestri, segue poi tale strada in direzione nord, sino ad
incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia,
in prossimità di località San Chierico, segue questo verso nord,
raggiunge quello di San Lazzaro in prossimità di San Salvatore
di Casola e quindi lungo il confine di San Lazzaro di Savena
verso nord, raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui
è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” devono essere quelle collinari tradizionali della
zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Debbono, pertanto, venire esclusi, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni molto
freschi, specie di fondovalle, ed anche quelli posti con un’
esposizione inadatta.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso nella zona di produzione
delle uve, delimitata dall’art. 3, dei vini a d.o.c. “Colli
Bolognesi”
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
devono essere rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Barbera” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Merlot” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon” 10,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Riesling italico” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pinot bianco” 11,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Chardonnay” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi bianco” 13,00 tonn./ettaro
La resa massima in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi sopra stabiliti.
Qualora la produzione superi del 20% delle suddette quantità di
uve tutto il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
La regione Emilia – Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva
per ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare
di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di
Bologna e di Modena.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” i seguenti titoli alcolometrici volumici
naturali minimi:
“Colli Bolognesi Barbera” 11,00% vol.
“Colli Bolognesi Merlot” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon” 11,00% vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon superiore” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Riesling italico” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto superiore” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante” 9,50% vol.
“Colli Bolognesi Pinot bianco” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Pinot bianco spumante” 9,50% vol.
“Colli Bolognesi Chardonnay” 10,50% vol.
“Colli Bolognesi Chardonnay spumante” 9,50% vol.
“Colli Bolognesi bianco” 10,00% vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” le operazioni di
vinificazione, la presa di spuma per gli spumanti ,
l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in bottiglia,
devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini a DOC “Colli Bolognesi”.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli Bolognesi”, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera”
“Colli Bolognesi Barbera frizzante”
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico il tranquillo;
anche abboccato e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
zuccheri riduttori massimi per il tipi asciutto: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Barbera riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
“Colli Bolognesi Merlot”
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: caratteristico, erbaceo;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
zuccheri riduttori massimi per il tipo asciutto: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon”
colore: rosso, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità total minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
“Colli Bolognesi Sauvignon”
“Colli Bolognesi Sauvignon frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo, armonico il tranquillo;
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon superiore”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Riesling italico”
“Colli Bolognesi Riesling italico frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, caratteristico, armonico
il
tranquillo, fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto”
“Colli Bolognesi Pignoletto frizzante”
colore: giallo paglierino chiaro a volte con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico il tranquillo, lievemente
aromatico
il frizzante;
sapore: secco o lievemente abboccato, caratteristico, armonico
il tranquillo, più fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante”
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zucchero riduttori per il tipo amabile: da 12,0 a 30,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto superiore”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pinot bianco”
“Colli Bolognesi Pinot bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico, a volte con
riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o lievemente abboccato, armonico il tranquillo:
fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pinot bianco spumante”
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori per il tipo amabile: da 12,0 a 30,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Colli Bolognesi Chardonnay”
“Colli Bolognesi Chardonnay frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, gradevolmente frizzante e
fresco nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Chardonnay spumante”
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori per il tipo amabile: da 12,0 a 30,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Colli Bolognesi bianco”
“Colli Bolognesi bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, caratteristico, tipico;
sapore: secco o abboccato, sapido, armonico il tranquillo;
fresco e gradevolmente frizzante il tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera” e “Colli Bolognesi
Cabernet Sauvignon”
Qualora provengano da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 11,50% vol.;
e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
12,00%
dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a:
tre anni possono portare in etichetta la specificazione
aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Nei tipi “colli Bolognesi Barbera” e “Colli Bolognesi Cabernet
Sauvignon” designati o non con la specificazione “riserva”,
confezionati dopo almeno:
un anno di invecchiamento quando il titolo alcolometrico
volumico totale minimo è del: 12,00% vol.
è tollerato un residuo zuccherino massimo di: 6,0 g/l;
Il periodo di invecchiamento per i vini a DOC “Colli Bolognesi
Barbera” e “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon” decorre dal:
1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Sauvignon” e “Colli Bolognesi
Pignoletto” ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 12,00% vol.;
e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di: 12,00% vol.
possono essere qualificati con la menzione “superiore”.
Per tali tipologie “superiore” le operazioni di vinificazione,
di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art.
3.
I vini a DOC:
“Colli Bolognesi Barbera”
“Colli Bolognesi Sauvignon”
“Colli Bolognesi Riesling italico”
“Colli Bolognesi Pinot bianco”
“Colli Bolognesi Pignoletto”
“Colli Bolognesi Chardonnay”
“Colli Bolognesi bianco”
possono essere immessi al consumo anche nelle tipologie
“tranquillo/vivace e frizzante”. Vinificati nel rispetto della
vigente normativa e con le caratteristiche di cui al presente
articolo.
In etichetta è obbligatoria l’indicazione del termine frizzante.
Nella produzione di tutti i vini nella tipologia “spumante”
debbono essere utilizzate le tradizionali tecniche della
rifermentazione, con esclusione di qualsiasi aggiunta di
anidride carbonica.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensione non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata.
In sede di designazione, le qualificazioni “superiore” e
“riserva” devono figurare in etichetta al di sotto della
dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non
possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la DOC
“Colli Bolognesi”
In ogni caso la qualificazione deve figurare in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi”, della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli Bolognesi” designati in
etichetta con le specificazioni aggiuntive “superiore” e
“riserva”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora nel rispetto
delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all’art.
6 vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso
tra i20,0 e 30,0 g/l., è obbligatorio riportare in etichetta la
locuzione “amabile”.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4,0 g/l.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle espressamente previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina, ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Art 8
I vini a DOC « Colli Bolognesi Sauvignon
superiore » e « Colli Bolognesi Pignoletto superiore » devono
essere immessi al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo
bordolese da 0,750 litri, chiusa con tappo di sughero, raso
bocca.
Tutti i vini a DOC “Colli Bolognesi” nella tipologia “spumante”
devono essere confezionati in bottiglie tipo champagnotta,
chiuse con tappo di sughero a fungo, gabbietta e capsulone.
Le tipologie “riserva” devono essere immesse al consumo solo in
bottiglie di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri,
chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera”, “Colli Bolognesi
Merlot”, “Colli Bolognesi Sauvignon”, “Colli Bolognesi Riesling
italico”, “Colli Bolognesi Pignoletto”, “Colli Bolognesi Pinot
bianco”, “Colli Bolognesi Chardonnay”, “Colli Bolognesi bianco”,
se confezionati e posti in commercio in recipienti di capacità
non superiore a litri cinque, devono avere il titolo
alcolometrico volumico totale minimo nei termini previsti
dall’art. 6 di cui non più dello 0,50% da svolgere, tranne che
per i vini delle “sottozone” in cui è prevista la locuzione
“amabile”.
Sottozona COLLINE DI RIOSTO
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione “Colline di Riosto”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art.
2, prodotte dai vigneti della zona delimitata specificata
all’art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione
della d.o.c. “Colli Bolognesi”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” seguita dal riferimento della sottozona “colline di
Riosto” è riservata ai vini con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni, ottenuti da uve delle varietà omonime,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale nella seguente
composizione:
“Colli Bolognesi Colline di Riosto Barbera”
Barbera al 100%
“Colli Bolognesi Colline di Riosto Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon al 100%
“Colli Bolognesi Colline di Riosto Sauvignon”
Sauvignon al 100%.
“Colli Bolognesi Colline di Riosto Pignoletto” anche la
tipologia frizzante
Pignoletto minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
bianca, di altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti,
in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per un massimo
del 10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con riferimento alla sottozona “Colline di Riosto”
comprende la parte del territorio del comune di Pianoro in
provincia di Bologna, così delimitata:
ad est del Torrente Savena: si segue la strada statale n. 65 da
Pianoro Nuovo a Zula, si prosegue per la strada di Zula fino al
Fondo Rio dove si percorre il corso del Rio Laurenzano fino a
Molinello di Sopra.
Da questa località seguendo lo spartiacque della collina, fino a
Cà dei Frati, si giunge sulla via di Riosto lungo la quale si
scende a Pianoro Nuovo fino all’incrocio con la strada statale
n. 65.
Ad ovest del Torrente Savena: partendo da Pian di Macina si
segue la strada di fondovalle in direzione Bologna fino alla
località Campovecchio e si risale verso Villa Rubini fino al
Villaggio Serrabella, da dove si segue il confine territoriale
di comune fino all’incrocio con la strada provinciale n. 37 BO.
All’altezza di Calegarino, da dove si prosegue fino all’incrocio
con la strada n. 58 BO nei pressi di Casa dei Ronchi, si
prosegue la strada n. 58 BO giungendo, subito dopo Libanello,
alla deviazione per il Villaggio Baldissera dalla quale si segue
la strada fino all’incrocio con il Rio Favale e seguendo il
percorso del rio si giunge al Torrente Savena fino a Pian di
Macina.
Art 4
La densità di impianto per i nuovi impianti e i
reimpianti non deve essere inferiore a
2.000 ceppi/ettaro.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Non è consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per
la produzione dei vini a d.o.c. “Colli Bolognesi” con il
riferimento della sottozona “Colline di Riosto” devono essere le
seguenti:
“Colli bolognesi Barbera Colline di Riosto” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Riosto” 8,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Riosto” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Riosto” 9,00 tonn./ettaro
La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli Bolognesi Barbera Colline di Riosto” 11,50% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Riosto” 12,00%
vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Riosto” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Riosto” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto frizzante Colline di Riosto” 11,50%
vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Colline di Riosto”, le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate all’interno della
rispettiva zona di produzione, delimitata dal precedente art. 3
Per tutti i vini portanti il riferimento alla sottozona le
operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione dei vini a d.o.c. “Colli
Bolognesi”, delimitata nel disciplinare di produzione all’art.
3.
La resa massima dell’uva in vino finito per i vini a DOC “Colli
Bolognesi Colline di Riosto” non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
La “frizzantatura” del vino a DOC “Colli Bolognesi Colline di
Riosto Pignoletto frizzante” deve essere effettuata all’interno
della rispettiva sottozona ed in bottiglie da litri 0,750 per un
periodo minimo di almeno tre mesi, al termine del quale dovranno
essere eliminate le fecce con sboccatura.
Art 6
I vini a DOC “Colli Bolognesi Colline di Riosto”
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera Colline di Riosto”
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 8,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Riosto”
colore: rosso rubino on leggera tendenza al granata con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Riosto”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Riosto”
colore: giallo chiaro, talora con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto frizzante Colline di Riosto”
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera Colline di Riosto” e
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Riosto” aventi
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12,50% vol.
e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
tre anni
possono portare la qualificazione aggiuntiva “riserva” ed è
obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline di Riosto”,
l’indicazione della sottozona deve seguire la denominazione di
origine controllata “Colli Bolognesi” ed il riferimento del
vitigno, e deve essere riportata in caratteri di dimensione non
superiori, della stessa evidenza e sulla medesima base
colorimetrica della denominazione di origine controllata.
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con
riferimento alla sottozona “Colline di Riosto” e con la
specificazione “riserva” è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4,0 g/l.
Art 8
I vini a DOC. “Colli Bolognesi” con riferimento alla
sottozona “Colline di Riosto” debbono essere immessi al consumo
solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri
1,500 e chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Sottozona COLLINE MARCONIANE
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione della sottozona
“Colline Marconiane” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di
cui al seguente art. 2, prodotte dai vigneti della zona
specificata al successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare
della denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi”.
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Colli Bolognesi” seguita dal riferimento alla sottozona
“Colline Marconiane” è riservata ai vini con la specificazione
di uno dei seguenti vitigni, che abbiano, in ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline Marconiane”
Pignoletto minimo 85%
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline Marconiane”
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve
provenienti da vitigni a bacca bianca iscritti all’Albo della
DOC “Colli Bolognesi” presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15%.
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Colline Marconiane”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
del vitigno Pinot nero, presente nell’ambito aziendale, nella
misura massima del 15% del totale delle viti.
“Colli Bolognesi Barbera Colline Marconiane”
Barbera minimo 85%
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline Marconiane”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve
provenienti da vitigni a bacca rossa iscritti all’Albo della DOC
“Colli Bolognesi” presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da
soli o congiuntamente in misura non superiore al 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con riferimento alla sottozona “colline Marconiane”
comprende in parte il territorio del comune di:
Sasso Marconi
Ed in parte quello del comune di:
Casalecchio di Reno
In provincia di Bologna.
Più precisamente la sottozona è cos’ delimitata:
partendo dal Sacrario Marconiano sulla strada statale n. 64, si
procede per Sasso Marconi.
All’incrocio della strada statale n. 64 con la strada
provinciale per Mongardino si gira a destra per via Tignano,
includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette,
diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, si prosegue
per via Montecapra, poi per via Tizzano dove giunti alla chiesa
parrocchiale dell’Eremo di Tizzano, si gira a destra e si arriva
in via Rosa che porta nuovamente sulla strada statale n. 64 dove
girando a destra e proseguendo, si torna nuovamente al Sacrario
Marconiano.
Art 4
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Non è consentita l’irrigazione di soccorso.
Nella sottozona “Colline Marconiane” la densità minima di ceppi
per ettaro nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere di
almeno 2.000 piante.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
con il riferimento alla sottozona “Colline Marconiane” devono
essere rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Barbera Colline Marconiane” 9,00 tonn,/ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline Marconiane” 8,00
tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline Marconiane” 7,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline Marconiane” 10,00 tonn./ettaro
La resa massima dell’uva in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline
Marconiane” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Colli Bolognesi Barbera Colline Marconiane” 12,50% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline Marconiane” 12,00%
vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline Marconiane” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline Marconiane” 11,50% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Colline Marconiane” 9,50%
vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline Marconiane” 13,00%
vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” con riferimento
alla sottozona “Colline Marconiane”, le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate all’interno della
rispettiva sottozona di produzione come delimitata dall’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito per i vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline Marconiane”
non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con riferimento
alla sottozona “Colline Marconiane” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera Colline Marconiane”
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Barbera riserva Colline Marconiane”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline Marconiane”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon riserva Colline Marconiane”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline Marconiane”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline Marconiane”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico,
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Colline Marconiane”
spuma: vivace, fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.>;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline Marconiane”
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
profumo: etereo, delicato, fruttato;
sapore: amabile o dolce, caldo, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera Colline Marconiane” e
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline Marconiane” qualora
provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
12,50%
dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a:
tre anni, di cui cinque mesi in bottiglia
possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva
“riserva”, in detta tipologia è tollerato un residuo zuccherino
massimo di 6,0 grammi/litro.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve
I vini a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline
Marconiane” devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o
in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente
appassimento, che assicurino, ad appassimento avvenuto, almeno
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
15,00% vol.
e che forniscano una resa uva/vino non superiore al 50%.
Nella produzione della tipologia “spumante” debbono essere
utilizzate le tradizionali tecniche della rifermentazione, con
esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.
Art 7
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con
riferimento alla sottozona “Colline Marconiane” e con la
specificazione “riserva” è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Per i vini del presente allegato, qualora nel rispetto delle
specifiche caratteristiche organolettiche di cui all’art. 6,
vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso
tra i 12,0 e30,0 g/l., è obbligatorio riportare in etichetta la
locuzione “amabile”.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4,0 g/l.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Colline Marconiane”, l’indicazione
della sottozona deve seguire la denominazione di origine
controllata “Colli Bolognesi” ed il riferimento del vitigno, e
deve essere riportata in caratteri di dimensioni non superiori,
della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della
denominazione di origine controllata.
Art 8 I vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline Marconiane”
debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di
capacità non superiore a litri 1,500, chiuse con tappo di
sughero, raso bocca.
I vini spumanti della DOC“Colli Bolognesi Pignoletto spumante
Colline Marconiane” debbono essere immessi al consumo solo in
bottiglie champagnotta, chiuse con tappo di sughero a fungo,
gabbietta e capsulone, di capacità non superiore a litri cinque.
Sottozona ZOLA PEDROSA
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione della sottozona
“Zola Pedrosa” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al
seguente art. 2, prodotte nei vigneti della zona specificata nel
successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione
della d.o.c. “Colli Bolognesi”.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” seguita dal riferimento della sottozona “Zola
Pedrosa” è riservata ai vini con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni, prodotti nei vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Colli Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa”
Pignoletto al 100%
“Colli Bolognesi Chardonnay Zola Pedrosa”
Chardonnay al 100%
“Colli Bolognesi Sauvignon Zola Pedrosa”
Sauvignon al 100%
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa”
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini rossi, anche
uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con riferimento alla sottozona “Zola Pedrosa”
comprende la parte collinare del territorio comunale di:
Zola Pedrosa
In provincia di Bologna.
Tale territorio è delimitato a nord dalla strada statale n. 569
Bazzanese.
Art 4
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Nella sottozona “Zola Pedrosa” la densità minima dei ceppi per
ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno:
“Colli Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa” 2.500 ceppi/ettaro
“Colli Bolognesi Zola Pedrosa” altri vitigni 2.700 ceppi/ettaro
Non è consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per
la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con riferimento
alla sottozona “Zola Pedrosa” devono essere rispettivamente le
seguenti:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa” 8,00% tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa” 8,50 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Zola Pedrosa” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Chardonnay Zola Pedrosa” 9,00 tonn./ettaro
La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Zola
Pedrosa” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi di:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Zola Pedrosa” 11,50% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa” 11,50% vol.
“Colli Bolognesi Chardonnay Zola Pedrosa” 11,50% vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” portanti il
riferimento alla sottozona “Zola Pedrosa” le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate all’interno della
rispettiva sottozona di produzione come delimitata dal
precedente art.3.
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” portanti il riferimento alla
sottozona “Zola Pedrosa” le operazioni di imbottigliamento
devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
dei vini a DOC “Colli Bolognesi” delimitata dall’art. 3 del
disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Qualora la resa uva/vino superi il 70%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con riferimento
alla sottozona “Zola Pedrosa”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa”
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa”
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Zola Pedrosa”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, di corpo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Bolognesi Chardonnay Zola Pedrosa”
colore: giallo paglierino;
profumo: tipico, delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
Il vino a DOC “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa”
deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno:
trenta mesi
Il vino a DOC “Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa” deve subire
un periodo di invecchiamento in cantina di almeno
Ventiquattro mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve
E’ in facoltà del Ministre per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli
Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Pedrosa” e “Colli Bolognesi
Merlot Zola Pedrosa” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Zola Pedrosa” l’indicazione della
sottozona deve seguire la denominazione di origine controllata
“Colli Bolognesi” ed il riferimento del vitigno, e deve essere
riportata in caratteri di dimensioni non superiori, della stessa
evidenza e sulla medesima base colorimetrica della denominazione
stessa.
Art 8
I vini a DOC “Colli Bolognesi Cabernet
Sauvignon Zola Pedrosa” e “Colli Bolognesi Merlot Zola Pedrosa”
devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di
capacità non superiori a 0,750 litri, chiuse con tappo di
sughero, raso bocca.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Sauvignon Zola Pedrosa”, “Colli
Bolognesi Pignoletto Zola Pedrosa” e “Colli Bolognesi Chardonnay
Zola Pedrosa” devono essere immessi al consumo solo in bottiglie
di vetro di capacità non superiore a 1,500 litri, chiuse con
tappo di sughero, raso bocca.
Sottozona MONTE SAN PIETRO
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dal riferimento della sottozona “Monte
San Pietro” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al
seguente art. 2, prodotte dai vigneti della zona specificata al
successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione
dei vini a d.o.c. “Colli Bolognesi”.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” seguita dal riferimento della sottozona “Monte San
Pietro” è riservata ai vini con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni, prodotti nei vigneti aventi, in ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Colli Bolognesi Pignoletto Monte San Pietro”
Pignoletto al 100%
“Colli Bolognesi Sauvignon Monte San Pietro”
Sauvignon al 100%
“Colli Bolognesi Pinot bianco Monte San Pietro”
Pinot bianco al 100%
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Monte San Pietro”
Cabernet Sauvignon al 100%
« Colli Bolognesi Barbera Monte San Pietro »
Barbera al 100%
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC
“Colli Bolognesi” con riferimento alla sottozona “Monte San
Pietro” coincide esattamente con il territorio del comune di
Monte San Pietro
In provincia di Bologna
Art 4
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Nella sottozona “Monte San Pietro” la densità minima di ceppi
per ettaro deve essere per i nuovi impianti ed i reimpianti di
almeno 2.000 piante.
Non è consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
accompagnata dal riferimento della sottozona “Monte San Pietro”
devono essere rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Barbera Monte San Pietro” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Monte San Pietro” 8,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Monte San Pietro” 8,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Monte San Pietro” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pinot bianco Monte San Pietro” 8,00 tonn./ettaro
La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con riferimento alla sottozona “Monte San
Pietro” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Colli Bolognesi Barbera Monte San Pietro” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Monte San Pietro” 12,00%
vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Monte San Pietro” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Monte San Pietro” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pinot bianco Monte San Pietro” 12,00% vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” portanti il
riferimento alla sottozona “Monte San Pietro”, le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate all’interno della
rispettiva sottozona di produzione come delimitata dall’art. 3.
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla
sottozona “Monte San Pietro” le operazioni di imbottigliamento
devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
della DOC “Colli Bolognesi” delimitata dal art. 3 del presente
disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino per i vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento della sottozona “Monte San Pietro”
non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Qualora la resa uva/vino superi il 70%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC Colli Bolognesi” con il riferimento alla
sottozona “Monte San Pietro”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera Monte San Pietro”
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Monte San Pietro”
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Monte San Pietro”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Monte San Pietro”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pinot bianco Monte San Pietro”
colore: giallo paglierino più o meno carico a volte con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Il vino a DOC “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Monte San
Pietro” deve subire un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli Bolognesi
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro” è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a grammi 4,00
per litro.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Monte San Pietro”, l’indicazione
della sottozona deve seguire la denominazione di origine
controllata “Colli Bolognesi” ed il riferimento al vitigno, e
deve essere riportata in caratteri di dimensioni non superiori,
della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della
denominazione di origine.
Art 8
La tipologia “Colli Bolognesi Cabernet
Sauvignon Monte San Pietro” deve essere immessa al consumo solo
in bottiglie di vetro di capacità non superiori a litri 0,750,
chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Le restanti tipologie dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Monte San Pietro” debbono essere
immesse al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non
superiori a litri 1,500, chiuse con tappo di sughero, raso
bocca.
Sottozona COLLINE DI OLIVETO
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione della sottozona
“Colline di Oliveto” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di
cui al seguente art. 2, prodotte dai vigneti della zona
specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare
di produzione della DOC “Colli Bolognesi”
Art 2 La denominazione di
origine controllata “Colli Bolognesi” seguita dal riferimento
alla sottozona “Colline di Oliveto” è riservata ai vini con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni, prodotte nei vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Oliveto” anche frizzante
minimo 85%
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Oliveto”
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, anche uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti,
nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente in misura non
superiore al 15%.
“Colli Bolognesi Chardonnay spumante Colline di Oliveto”
Chardonnay minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
del vitigno Pino t nero (vinificate in bianco), presenti
nell’ambito aziendale, nella misura massima del 15%.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve
di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti,
in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, nella misura
massima del 15%.
Art 3 La zona di produzione
delle uve dei vini della DOC “Colli Bolognesi” con riferimento
alla sottozona “colline di Oliveto” comprende in parte il
territorio amministrativo dei comuni di:
Monteveglio Crespellano
In provincia di Bologna
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla strada statale n. 569, alla confluenza del
confine comunale di Crespellano e di Monte San Pietro, verso
ovest, in direzione Bazzano, fino al Fiume Samoggia, si
abbandona la strada statale e si costeggia il corso d’acqua
verso la sorgente, al congiungimento del Torrente Ghiaia, si
segue lo stesso passando per Monteveglio, fino al confine del
comune di Castello di Serravalle.
Si risale ad est costeggiando prima di confine fra i comuni di
Monteveglio e Castello di Serravalle e poi Monteveglio e Monte
San Pietro, si prosegue in direzione nord, fino all’incrocio dei
confini dei comuni di Monteveglio, Crespellano e Monte San
Pietro,
seguendo il confine fra Crespellano e Monte San Pietro si
incrocia di nuovo la strada statale n. 569 racchiudendo così
l’area.
Art 4 E’ esclusa ogni
pratica di forzatura
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La densità minima di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi
impianti e per i reimpianti di almeno 2.000 piante.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
con il riferimento alla sottozona “Colline di Oliveto” devono
essere rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto” 8,00
tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Oliveto” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Oliveto” 10,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Chardonnay Colline di Oliveto” 10,00 tonn./ettaro
La resa massima di uve per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline
di Oliveto” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto” 12,00%
vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Oliveto” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Oliveto” 11,50% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto frizzante Colline di Oliveto” 11,00%
vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline di Oliveto” 13,00%
vol.
“Colli Bolognesi Chardonnay spumante Colline di Oliveto” 9,50%
vol.
Art 5 Per i vini a DOC
“Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline di
Oliveto” le operazioni di vinificazione, la presa di spuma per
gli spumanti, l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in
bottiglia, devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione della DOC “Colli Bolognesi” delimitata dall’art. 3
del disciplinare di produzione.
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona
“Colline di Oliveto” le operazioni di imbottigliamento devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione dei vini
a DOC “Colli Bolognesi” delimitata dall’art. 3 del disciplinare
di produzione.
La resa massima dell’uva in vino per i vini a d.o.c. “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline di
Oliveto” non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 70%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Qualora la resa/vino superi il 70% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La frizzantatura dei vini a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto
frizzante” con il riferimento alla sottozona “Colline di
Oliveto” deve avvenire all’interno della rispettiva zona di
produzione delimitata dall’art. 3, ed in bottiglie da 0,750
litri per un periodo minimo di almeno tre mesi, al termine del
quale dovranno essere eliminate le fecce per sboccatura.
Art 6 I vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Colline di
Oliveto”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Oliveto”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Colline di Oliveto”
colore: giallo paglierino chiaro, a volte con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto frizzante Colline di Oliveto”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico , armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline di Oliveto”
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
sapore: delicato, etereo, persistente;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Chardonnay spumante Colline di Oliveto”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
Il vino a DOC “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di
Oliveto” qualora provenga da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di:
12,00% vol.
dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a:
tre anni
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto passito Colline di
Oliveto” devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in
parte sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente
appassimento, che assicurino ad appassimento avvenuto almeno un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di :
15,00% vol.
e che forniscano una resa uva/vino non superiore al 50%.
Nella produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi Chardonnay
spumante Colline di Oliveto” debbono essere utilizzate le
tradizionali tecniche della rifermentazione, con esclusione di
qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.
Art 7 Sulle confezioni dei
vini a DOC “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di
Oliveto”, designati in etichetta con la specificazione
aggiuntiva “riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Per i vini di cui al presente allegato, qualora con il rispetto
delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all’art.
6 vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso
tra i 12 e 30 g/litro, è obbligatorio riportare in etichetta la
locuzione “amabile”.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori no sia superiore a 4,0 g/litro.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Colline di Oliveto”, l’indicazione
della sottozona deve seguire la denominazione di origine
controllata “Colli Bolognesi” ed il riferimento al vitigno, e
deve essere riportata in caratteri di dimensioni non superiori,
della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della
denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi”.
Art 8 I vini a DOC “Colli
Bolognesi Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto” nella tipologia
“riserva” devono essere confezionati in bottiglie di vetro di
capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo di
sughero, raso bocca.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Chardonnay spumante Colline di
Oliveto” debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro tipo champagnotta, con tappo di sughero a fungo,
gabbietta, capsulone e di capacità non superiore a litri 5,000.
Tutte le altre tipologie dei vini a DOC “Colli Bolognesi Colline
di Oliveto” debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie
di vetro di capacità non superiore a litri 1,500, chiuse con
tappo di sughero, raso bocca.
Sottozona TERRE DI MONTEBUDELLO
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione della sottozona
“Terre di Montebudello” è riservata ai vini ottenuti dalle uve
di cui al seguente art. 2, prodotte dai vigneti della zona
specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione dei vini a
d.o.c. “Colli Bolognesi”
Art 2 La denominazione di
origine controllata “Colli Bolognesi” seguita dal riferimento
alla sottozona “Terre di Montebudello” è riservata ai vini con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni, prodotte in
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colli Bolognesi Barbera Terre di Montebudello”
Barbera minimo 85%
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, anche uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Bologna e di Modena, da soli o
congiuntamente , presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per
un massimo del 15%.
“Colli Bolognesi Sauvignon Terre di Montebudello”
Sauvignon minimo 85%
“Colli Bolognesi Pignoletto Terre di Montebudello”
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, anche uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Bologna e di Modena, da soli o
congiuntamente, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nella
misura non superiore al 15%.
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Terre di Montebudello”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve del
vitigno Pinot nero (vinificate in bianco”, presente nell’ambito
aziendale, nella misura massima del 15%.
Art 3 La zona di produzione
delle uve dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con riferimento alla
sottozona “Terre di Montebudello” comprende parzialmente il
territorio dei comuni di:
Monteveglio Bazzano
In provincia di Bologna.
Parte del territorio del comune di:
Savignano sul Panaro
In provincia di Modena.
Tale zona è così delimitata:
da piazza della Libertà, di fronte al municipio di Monteveglio,
segue la strada provinciale n. 27 in direzione di Savigno sino
al km. 12,500 dove intercettando il Torrente Ghiaia, lo percorre
in direzione sud – ovest, imbocca quindi, in prossimità del
podere denominato fondo Ghiaia, l’affluente del Rio Pravazzano e
lo percorre in direzione nord – ovest sino all’estremità
dell’omonima vallata, in corrispondenza di via Volta, nei pressi
della località denominata Cava Nuova.
Prosegue lungo via Volta, in direzione ovest, sino al limite del
territorio comunale di Monteveglio, a questo punto abbandonando
via Volta si segue in direzione nord, la linea di confine fra i
comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle, sino al
congiungimento con il confine provinciale di Modena, in zona
Lavacchio.
Dal punto dove si incontrano i territori dei comuni di
Monteveglio, Castello di Serravalle, Savignano sul Panaro segue
il confine provinciale fra i comuni di Savignano sul Panaro e
Castello di Serravalle, in direzione ovest – nord – ovest sino
al ruscello denominato Rio Baldo.
Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro
percorrendo il Rio Baldo in direzione nord – est sino alla
strada comunale via Monticelli, prosegue lungo questa, in
direzione est, fino al confine fra le province di Modena e di
Bologna, tra i comuni di Savignano sul Panaro e Bazzano.
Segue il confine provinciale in direzione nord – est sino a che
questo si congiunge con la strada statale n. 569, prosegue in
direzione di Bazzano, lungo la strada statale n. 569,
attraversando l’abitato di Bazzano sino al Torrente Samoggia.
Segue l’alveo del Torrente Samoggia in direzione sud – ovest
sino al punto in cui affluisce il Torrente Rio Marzatore.
Risale brevemente, in direzione ovest - nord - ovest, il corso
del Rio Marzatore sino a che non intercetta la strada
provinciale 78.
Percorre la strada provinciale 78 verso Monteveglio, sino al
congiungimento con la strada provinciale n. 27 e lungo questa,
verso la piazza del paese di Monteveglio a chiudere il perimetro
della zona.
Art 4 E’ esclusa ogni
pratica di forzatura.
La densità minima di ceppi per ettaro per i nuovi impianti ed i
reimpianti deve essere di 2.000 viti.
Non è consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
con il riferimento alla sottozona “Terre di Montebudello” devono
essere rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Barbera Terre di Montebudello” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello” 8,00
tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Terre di Montebudello” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Terre di Montebudello” 9,00 tonn./ettaro
La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Terre
di Montebudello” i seguenti titoli alcolometrici volumici
naturali minimi:
“Colli Bolognesi Barbera Terre di Montebudello” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello”
12,00% vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Terre di Montebudello” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Terre di Montebudello” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Terre di Montebudello”
9,50% vol.
Art 5
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Terre di Montebudello”, le
operazioni di vinificazione, la presa di spuma per il tipo
spumante, l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in
bottiglia, devono essere effettuate all’interno della rispettiva
zona di produzione come delimitata dell’art. 3 del presente
allegato.
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona
“Terre di Montebudello” le operazioni di imbottigliamento devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione dei vini
a DOC “Colli Bolognesi” delimitata dal rispettivo art. 3 del
disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino per tutti i vini a DOC“Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Terre di
Montebudello” non deve essere superiore al 65%.
Qualora superi detto limite, ma non il 70%,l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora la resa uva/vino superi il 70%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento della sottozona “Terre di Montebudello”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera riserva Terre di Montebudello”
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, maturo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon riserva Terre di Montebudello”
Colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Terre di Montebudello”
colore: giallo paglierino più o meno carico”
profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Terre di Montebudello”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 0,36% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto spumante Terre di Montebudello”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato , caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera riserva Terre di
Montebudello” e “Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon riserva
Terre di Montebudello” devono subire un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno:
tre anni
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Sauvignon Terre di Montebudello” e
“Colli Bolognesi Pignoletto Terre di Montebudello”potranno
riportare la qualifica “superiore” qualora il residuo zuccherino
non superi il limite di 4,0 g/litro.
Nella produzione della tipologia “Colli Bolognesi Pignoletto
spumante Terre di Montebudello” debbono essere utilizzate le
tradizionali tecniche della rifermentazione, con esclusione di
qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela ela valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento della sottozona “Terre di
Montebudello”, designati in etichetta con le specificazioni
aggiuntive “riserva o superiore”, è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Per il vino a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto spumante Terre di
Montebudello”, qualora, nel rispetto delle specifiche
caratteristiche organolettiche di cui all’art. 6, venga immesso
al consumo con un residuo zuccherino tra i 12,0 e i 30,0
g/litro, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione
“amabile”.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4,0 g/litro.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento della sottozona “Terre di Montebudello”
l’indicazione della sottozona deve seguire la denominazione di
origine controllata “Colli Bolognesi” ed il riferimento al
vitigno, e deve essere riportata in caratteri di dimensioni non
superiori, della stessa evidenza e sulla medesima base
colorimetrica della denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi”
Art 8
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento
della sottozona “Terre di Montebudello” con la specificazione
“superiore” devono essere immessi al consumo solo in bottiglie
di vetro di tipo bordolese da 0,750 litri, chiuse con tappo di
sughero, raso bocca.
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona
“Terre di Montebudello” con la specificazione “riserva” devono
essere immesse al consumo solo in bottiglie di vetro, chiuse con
tappo di sughero, raso bocca e di capacità non superiore a 0,750
litri.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto spumante Terre di
Montebudello” debbono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di vetro, tipo champagnotta, di capacità non superiore
a litri 5,000, chiuse con tappo di sughero a fungo, gabbietta e
capsulone.
I vini a d.o.c. “colli Bolognesi” con il riferimento alla
sottozona “Terre di Montebudello” nelle tipologie diverse da
quelle dei commi precedenti, debbono essere immessi al consumo
solo in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri
1,500, chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Sottozona SERRAVALLE
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dal riferimento della sottozona
“Serravalle” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al
seguente art. 2, prodotte dai vigneti della zona specificata nel
successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione
della d.o.c. “Colli Bolognesi”.
Art 2 La denominazione di
origine controllata “Colli Bolognesi” seguita dal riferimento
alla sottozona “Serravalle” è riservata ai vini con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni, prodotti dalle uve
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, con la seguente
composizione ampelografica:
“Colli Bolognesi Pignoletto Serravalle”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche uve
provenienti dal vitigno Chardonnay presenti nei vigneti, in
ambito aziendale, in misura non superiore al 15%.
“Colli Bolognesi Sauvignon Serravalle”
Sauvignon al 100%
“Colli Bolognesi Barbera Serravalle”
Barbera minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve
provenienti dal vitigno Cabernet Sauvignon presenti nei vigneti,
in ambito aziendale, nella misura massima del 15%.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve
provenienti dal vitigno Merlot presenti nei vigneti, in ambito
aziendale, nella misura massima del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC
“Colli Bolognesi” con il riferimento della sottozona
“Serravalle” comprende parte del territorio dei comuni di
Castello di Serravalle Monteveglio
In provincia di Bologna
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località Fagnano in comune di Castello di
Serravalle, il limite imbocca via Sant’Andrea, prosegue in
direzione sud – ovest fino ad incrociare il confine comunale tra
i comuni di Monte San Pietro e Castello di Serravalle, lungo
tale confine, in direzione nord – est, arriva al confine
comunale con Monteveglio, quindi prosegue su questo in direzione
ovest sino ad intersecare la strada provinciale n. 70 denominata
in loco via Ziribega.
Imboccata tale strada provinciale n. 70, in direzione nord –
ovest la percorre fino ad incrociare via F. Degli Espositi sulla
quale prosegue fino a deviare su via Bolognina, in direzione
ovest, raggiungendo l’incrocio dove ha inizio la strada
provinciale n. 71.
Lungo la strada provinciale n. 71 raggiunge la località
Mercatello, dove devia in direzione est lungo via Rio
Monteorsello e successivamente lungo via Barlete fino in
prossimità del fondo Ghiaia, dove risale il corso del Rio
Pravazzano sino ad intersecare via Volta.
Dal punto di tale intersezione segue via Volta verso ovest fino
a raggiungere il confine comunale tra Monteveglio e Castello di
Serravalle, tale confine viene seguito in direzione nord fino ad
incrociare la strada comunale via Rio Marzatore, che viene
seguita verso sud – ovest fino ad immettersi sulla strada
vicinale via San Michele, imboccata e percorsa per intero
raggiunge di nuovo la strada provinciale n. 71.
Percorrendo tale strada provinciale raggiunge l’incrocio con via
Farnè sulla quale procede fino alla località la Piana, dove
lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra
Bologna e Modena fino a reimmettersi nella provinciale n. 70 in
direzione est, sino ad incrociare la strada comunale via Tiola.
Attraversato il ponte sul Torrente Ghiaia, prosegue su via Tiola
per raggiungere l’incrocio con via Colline, nella quale si
immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire sul
crinale della collina per imboccare via Parviano.
All’incrocio con via dei Calanchi, percorre quest’ultima in
direzione sud – ovest, congiungendosi con il confine comunale
tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio.
Lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell’incrocio
fra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle
colline sovrastanti la località Ducentola, che segue sino a
ridiscendere in località Canovetta.
Prosegue verso valle lungo via Canovetta fino ad intersecare di
nuovo il confine comunale, percorso il quale sino alla località
Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70
che percorre in direzione sud – est.
Imbocca la strada provinciale n. 27 fino alla località Zappolino
per poi proseguire lungo via Mulino e via Fagnano e raggiungere
il centro dell’abitato di Fagnano da cui è iniziata la
delimitazione.
Art 4
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Nella sottozona “Serravalle” la densità minima di ceppi per
ettaro deve essere per i nuovi impianti ed i reimpianti di
almeno 2.500 viti.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Colli Bolognesi”
con il riferimento della sottozona “Serravalle” devono essere
rispettivamente le seguenti:
“Colli Bolognesi Barbera Serravalle” 9,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle” 8,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Sauvignon Serravalle” 8,00 tonn./ettaro
“Colli Bolognesi Pignoletto Serravalle” 9,00 tonn./ettaro
La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento della sottozona
“Serravalle” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Colli Bolognesi Barbera Serravalle” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle” 12,50% vol.
“Colli Bolognesi Sauvignon Serravalle” 12,00% vol.
“Colli Bolognesi Pignoletto Serravalle” 12,00% vol.
Art 5
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Serravalle” le operazioni di
vinificazione, l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in
bottiglia devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione della d.o.c. “Colli Bolognesi”, delimitata dall’art 3
del disciplinare di produzione.
Per i vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla
sottozona “Serravalle” le operazioni di imbottigliamento devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione dei vini
a DOC “Colli Bolognesi” delimitata dall’art. 3 del disciplinare
di produzione.
La resa massima dell’uva in vino finito per i vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento della sottozona “Serravalle” non
deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Qualora la resa uva/vino superi il 70%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Serravalle”, all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Bolognesi Barbera Serravalle”
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle”
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Bolognesi Sauvignon Serravalle”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Bolognesi Pignoletto Serravalle”
colore: giallo paglierino chiaro, a volte con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
I vini a DOC “Colli Bolognesi Barbera Serravalle” e “Colli
Bolognesi Cabernet Sauvignon Serravalle” possono essere immessi
al consumo solo dopo un perido di invecchiamento minimo di:
un anno
Qualora il periodo di invecchiamento si prolunghi per almeno:
tre anni di cui uno in legno
potranno portare in etichetta la qualificazione “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
I vini a DOC “Colli Bolognesi Pignoletto Serravalle” e “Colli
Bolognesi Sauvignon Serravalle” possono essere immessi al
consumo solo dopo:
1° aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle confezioni dei vini a DOC “Colli
Bolognesi” con il riferimento alla sottozona “Serravalle”
designati in etichetta con la qualificazione aggiuntiva
“riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Sono permesse le locuzioni “secco o asciutto” soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4,0 g/litro.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Serravalle” l’indicazione della
sottozona deve seguire la denominazione di origine controllata
“Colli Bolognesi” ed il riferimento al vitigno, e deve essere
riportata in caratteri di dimensioni non superiori, della stessa
evidenza e sulla medesima base colorimetrica della denominazione
di origine controllata “Colli Bolognesi”.
Art 8
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il
riferimento alla sottozona “Serravalle” nella tipologia
“riserva” devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo
di sughero, raso bocca.
I vini a DOC “Colli Bolognesi” con il riferimento alla sottozona
“Serravalle” diversi dalla tipologia riserva, debbono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non
superiore a litri 1,500, chiuse con tappo di sughero, raso
bocca.
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