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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
DOC |
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COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
D.M. 4/AGOSTO/1997
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi” accompagnata dalla specificazione “Classico” e dal
riferimento al nome del vitigno “Pignoletto”, in seguito denominata
“Colli Bolognesi classico Pignoletto”, è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata
“Colli Bolognesi classico Pignoletto” deve essere ottenuto da uve
prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e
provenienti da vigneti costituiti dal vitigno:
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei
vitigni:
Pinot bianco, Riesling italico, Trebbiano romagnolo
Presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Colli Bolognesi classico Pignoletto”, comprende per
intero il territorio amministrativo dei comuni di:
Monte San Pietro Monteveglio
In provincia di Bologna;
Ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Sasso Marconi Casalecchio di Reno Zola Pedrosa Crespellano
Bazzano Castello di Serravalle
In provincia di Bologna;
Savignano sul Panaro
In provincia di Modena
Tale zona è così delimitata:
partendo sulla strada statale n. 569 dal confine comunale tra
Casalecchio di Reno e Zola Pedrosa segue verso ovest la stessa
statale attraversando poi i centri abitati di Zola Pedrosa,
Crespellano e Bazzano
Prosegue lungo la strada statale n. 569 in direzione sud – ovest
sino ad intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e
Savignano sul Panaro.
Si inoltra sul territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre
a sinistra la strada comunale via Ponticelli in direzione sud –
ovest sino ad incontrare il rio Baldo.
Lo percorre in direzione ovest – sud – ovest sino ad incontrare il
confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di
Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in
cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro,
Monteveglio, e Castello di Serravalle.
Segue il confine comunale in direzione sud – est tra Monteveglio e
Castello di Serravalle fino ad incrociare la strada comunale via Rio
Marcatore che viene seguita verso sud – ovest sino ad immettersi
sulla strada vicinale via San Michele, imboccata e percorsa per
intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco.
Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l’incrocio
con via Farne sulla quale procede fino alla località La Piana dove
lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra
Bologna e Modena fino ad immettersi nella provinciale n. 70 in
direzione est sino ad incrociare la strada comunale via Tiola per
raggiungere l’incrocio con via Colline
nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi
proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.
All’incrocio con via dei Calanchi, percorre quest’ultima in
direzione sud – ovest congiungendosi con il confine comunale tra i
comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine
in direzione sud in prossimità dell’incrocio tra via Ghirardini e
via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la
località Ducentola che segue sino a riscenderlo in località
Canovetta.
Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa
fino ad intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale
sino alla località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada
provinciale n. 70 che percorre in direzione sud – est .
Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per
poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in
direzione sud – ovest fino ad incrociare il confine comunale di
Monte San Pietro.
Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove
attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle, segue verso
est il confine comunale di Zola Pedrosa sino ad incrociare via Monte
Capra, prosegue per via Tingnano, includendo i vigneti inseriti nei
fogli catastali numero 7, 18, 19 del comune di Sasso Marconi, gira a
sinistra giungendo in località Mongardino.
Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud – est sino ad
incrociare la strada statale n. 64 si percorre verso nord detta
statale sino ad incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in
direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell’Eremo di
Tizzano, prosegue per la via Tizzanp sino ad incontrare il confine
comunale di Zola Pedrosa.
Prosegue lungo detto confine verso nord sino ad incontrare la strada
statale n. 569 da cui è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Colli Bolognesi classico
Pignoletto” devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualità. Ai fini dell’iscrizione
all’albo dei vigneti debbono, pertanto, venire esclusi, i vigneti
ubicati in terreni molto umidi, di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura, è ammessa l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
La densità minima di ceppi deve essere per i nuovi impianti di
almeno
2.500 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione
del vino a d.o.c. “Colli Bolognesi classico Pignoletto” deve essere
di: 9,0 tonn./ettaro.
La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie vitata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOC “Colli Bolognesi classico
Pignoletto” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L’uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a DOC
“Colli Bolognesi classico Pignoletto” il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
Art 5
Per il vino a denominazione di origine controllata “Collo
Bolognesi classico Pignoletto”, le operazioni di vinificazione,
imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata dalla DOC “Colli
Bolognesi”.
Le resa massima dell’uva in vino finito per il vino a DOC “Colli
Bolognesi classico Pignoletto” non deve essere superiore al 65%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre
il 70%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi
classico Pignoletto”, all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Bolognesi classico Pignoletto:
colore: paglierino chiaro, con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o morbido, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
zuccheri residui massimo: 6,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 16,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi
classico Pignoletto”, può essere immesso al consumo solo dopo il:
1° Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione del vino a DOC “Colli Bolognesi
classico Pignoletto”, sono consentite le specificazioni “secco o
asciutto” soltanto se il tenore in zuccheri riduttori nn è superiore
a 4 grammi/litro.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Colli Bolognesi
classico Pignoletto”, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività
dell’imbottigliatore, quali viticoltore, fattoria, podere, tenuta,
cascina ed altri similari sono consentiti in osservanza della
normativa vigente in materia.
Nella designazione del vino a DOC “Colli Bolognesi classico
Pignoletto”, può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione
che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che
la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri di cantina che nei
documenti di accompagnamento.
Art 8
La denominazione di origine controllata “Colli
Bolognesi classico Pignoletto”, deve essere immessa al consumo in
bottiglia di vetro del tipo bordolese, di capacità non superiore a
litri 1,500, con tappo di sughero raso bocca.
E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. |
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