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Art 1
La indicazione geografica tipica “Colli Cimini”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colli Cimini” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco novello
rosso
rosso novello
rosso frizzante
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Colli Cimini” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo.
I vini ad IGT “Colli Cimini” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Malvasia
Sangiovese
Trebbiano
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Viterbo fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Civitella d’Agliano” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche
nelle tipologie frizzante e limitatamente ai vini bianchi e rossi
alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Colli Cimini”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bassano in Teverina Canepina Capranica Caprarola
Carbognano Corchiano Fabbrica di Roma Gallese
Ronciglione Seriano al Cimino Sutri Valleranno
Vasanello Vignanello
in provincia di Viterbo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Colli
Cimini”, non deve essere superiore a:
Colli Cimini bianco 18,00 tonnellate/ettaro
Colli Cimini rosso e rosato 17,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colli Cimini”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Colli Cimini 9,00% vol.;
Colli Cimini rosso 9,00% vol.;
Colli Cimini rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Colli Cimini rosato”
devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Colli Cimini” anche accompagnati con
la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Colli Cimini bianco 10,00% vol.;
Colli Cimini rosso 10,00% vol.;
Colli Cimini rosato 10,00% vol.;
Colli Cimini novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Colli Cimini” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Colli Cimini” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Colli Cimini” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Colli Cimini” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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