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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli della Sabina” è
riservata ai vini: bianco, rosato rosso, rosso novello, spumante
bianco e spumante rosso, bianco frizzante e rosso frizzante, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli della Sabina” devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nell’abito aziendale, la composizione
ampelografica appresso specificata:
“Colli della Sabina bianco” tutte le tipologie:
Trebbiano toscano e/o giallo, congiuntamente o disgiuntamente minimo
40%
Malvasia del Lazio e/o Malvasia di Candia, da sole o congiuntamente
minimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e
Rieti, da soli o congiuntamente per un massimo del 20%.
“Colli della Sabina rosso o rosato” tutte le tipologie:
Sangiovese dal 40 al 70%
Montepulciano dal 15 al 40%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e
di Rieti, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Colli della Sabina” di cui al precedente art. 2, devono provenire
dai vigneti ubicati nelle seguenti zone:
in tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Cantalupo in Sabina Castelnuovo di Farfa Fara Sabina
Selci Tarano
E in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Collevecchio Forano Magliano Sabina
Montebuono Monopoli in Sabina Poggio Catino
Poggio Mirteto Stimigliano Torri in Sabina
Tutti in provincia di Rieti
Tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Marcellina Mentana S. Angelo Romano
E parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Guidonia – Montecelio Montelibretti Monterotondo
Montorio Romano Moricone Nerola
Palombara Sabina San Polo dei Cavalieri
Tutti in provincia di Roma.
Tale zona è stata delimitata in cartografia 1:25.000;
partendo dal Km. 66,000 della strada statale n. 3 Flaminia fino ad
arrivare al confine comunale di Magliano Sabina, seguendo verso nord
– est lo stesso confine comunale nonché provinciale e regionale,
passando per la località Colle Micotti fino ad arrivare in località
Case Berardelli a quota 223, si prosegue verso sud seguendo la
strada che costeggia il confine comunale incontrando le località
Colle Cencelli e Colle Moretti, abbandonando la strada si prosegue
nuovamente per il confine comunale di Magliano Sabina per poi
proseguire sul confine comunale di Montebuono verso est fino ad
incontrare la località Colle Pizzuto e Casale Fiorentini, si
prosegue sul confine di Montebuono fino ad arrivare a quota 253, si
prosegue verso est fino ad incontrare la strada che da Santa Maria
Maddalena ( in prossimità della quota 317) prosegue fino a
Montebuono.
Dal bivio prendendo direzione Rocchette fino ad arrivare al km.
25,000 della strada, seguendo il confine comunale di Torri in Sabina
fino ad incrociare il Torrente dell’Aia che a sua volta s’incrocia
con la strada statale n. 313, si prosegue sul confine comunale di
Torri in Sabina fino a toccare il confine con il comune di Casperia,
si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino ad arrivare
ad incrociare il confine di Selci, si prosegue per il confine
comunale di Cantalupo fino ad arrivare in prossimità del km. 24,000
della strada statale n. 313 fino ad arrivare a quota 198, si
prosegue lungo il confine di Cantalupo, il quale in questo punto
confina con il comune di Casperia , fino ad arrivare al Fosso
Vallesanta, dove a quota 148 inizia il confine con il comune di
Roccantica, proseguendo per il Fosso Vallesanta s’incontrano altri
due fossi a quota 126, che delimitano il confine di Cantalupo con
Roccantica, proseguendo verso sud si arriva a quota 98 e si incontra
il confine del comune di Poggio Catino, si risale verso nord lungo
detto confine del comune di Poggio Catino fino a circa il km. 7,000
della strada pedemontana passando per la località Casa Bella, si
prosegue verso sud fino ad arrivare a quota 290 in prossimità della
località Tiro a Segno, si prosegue ancora verso sud fino ad
incontrare il Fosso di Fabri, che si segue fino ad incontrare la
strada a quota 179 in prossimità del km. 43,000.
Seguendo la strada fino ad incrociare il confine comunale tra
Monopoli di Sabina e Poggio Mirteto, località San Pietro,
proseguendo verso sud, si arriva al confine con il comune di
Salisano, si prosegue verso sud, fino ad incontrare il confine
comunale di Castelnuovo di Farfa, correndo lungo il Torrente Farfa,
piegando fino ad arrivare a quota 126 con il confine del comune di
Mompeo, proseguendo lungo il confine comunale verso sud, fino ad
incrociare al km. 8,000 la strada che congiunge Castelnuovo di Farfa
con Monte Santa Maria, il confine prosegue verso sud, fino a quota
292 da dove inizia il confine con il comune di Toffia.
Seguendo il Fosso Racanile ed arrivando a quota 125 si prosegue
lungo il confine comunale di Fara Sabina fino ad arrivare al confine
con la provincia di Roma con il confine di Nerola, si prosegue su
detto confine in direzione nord – est fino ad incrociare Valle delle
Fontanelle.
Seguendo detta valle verso sud, passando per Osteria di Nerola fino
ad incontrare il confine provinciale e comunale di Nerola con
Scandriglia, si prosegue lungo detto confine fino ad incontrare il
confine comunale di Montorio Romano, passando per la località Le
Cese fino ad arrivare alla strada provinciale Nerola – Montorio, si
prosegue lungo detta strada passando per Montorio Romano,
proseguendo in direzione sud, seguendo la strada provinciale
Montorio – Monteflavio (in pianta risulta una mulattiera) in
prossimità del km. 2,000, proseguendo verso ovest, lungo la Valle
Raggia si incontra il Fosso dei Casali, si prosegue su di esso, fino
ad arrivare al confine comunale tra Montorio Romano e Moricone, si
prosegue su detto confine in direzione sud – est, fino ad incontrare
la strada che prosegue in direzione del centro abitato di Moricone,
fino ad incontrare la strada statale n. 633, si prosegue verso sud,
incrociando la località Stazzano Nuovo al km. 11,000, proseguendo
fino a costeggiare il centro abitato di Palombara Sabina, si
prosegue lungo detta strada fino ad arrivare al bivio con la strada
provinciale 31 per Tivoli, dove si incontra il confine comunale di
Marcellina.
Seguendo il confine comunale si risale fino ad arrivare in località
Caprareccia, si scende verso sud – est, costeggiando il centro
abitato di Marcellina, si prosegue lungo il confine comunale,
passando per il Fosso del Vallone, si prosegue in direzione ovest,
costeggiando la ferrovia Roma – Pescara, passando nei pressi di
Fonte Memoria fino ad arrivare al confine comunale di Guidonia –
Montecelio in località Monte San Paolo.
Si prosegue sul confine comunale di Guidonia – Montecelio con Tivoli
fino ad arrivare sulla strada statale n. 5 Tiburtina; si prosegue
verso ovest, dove incontrando la ferrovia si risale in direzione
nord e sempre seguendo il confine comunale si piega verso ovest,
costeggiando il Lago di San Giovanni ed incrociando la via di
Montecelio si scende verso sud fino ad incontrare nuovamente la
ferrovia Roma – Pescara e si prosegue in direzione ovest, lungo
detta ferrovia che in prossimità del Fiume Aniene riprende il
confine comunale di Guidonia – Montecelio con Roma.
Si prosegue in direzione nord . ovest lungo detto confine fino ad
arrivare al confine del comune di Mentana, in prossimità del Colle
Sant’Antonio al km. 17,000 della Via Nomentana.
Si prosegue lungo il confine comunale di Mentana fino ad arrivare al
Fosso dell’Orneto, dove inizia il comune di Monterotondo,
costeggiando detto confine lungo il fosso Rio della Casetta, fino ad
arrivare alla ferrovia Roma – Orte.
Si prosegue in direzione nord, lungo la ferrovia, passando per la
località Casello del Grillo, fino ad arrivare a Passo Corese, si
prosegue nuovamente sulla ferrovia, costeggiando il Fiume Tevere, si
attraversano i comuni di Fara Sabina e i Montopoli di Sabina, fino
ad incontrare il confine della provincia di Roma, proseguendo verso
nord, passando nel comune di Poggio Mirteto fino ad incontrare
nuovamente la ferrovia Roma – Orte.
Si prosegue lungo la ferrovia, si attraversa il comune di Forano e
si prosegue lungo il confine di Stimigliano, fino ad arrivare nel
comune di Collevecchio, dove la ferrovia si incrocia con
l’autostrada Roma – Firenze al km. 511,000, e proseguendo
sull’autostrada si attraversa il comune di Magliano in località
Foglia, si prosegue su di essa fino ad incontrare il confine
comunale di Magliano Sabina, che si percorre fino a riprendere
l’autostrada a circa quota 43, si prosegue su di essa fino in
prossimità del km. 502,000 dove si incrocia la strada statale n. 3
Flaminia, si prosegue su di essa sino al km. 66,000, punto di
partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti,
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli della Sabina” di cui
all’art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque,
atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, di cui all’art. 15 della Legge 10/02/01992, n.
164, i vigneti ricadenti in terreni nella zona delimitata dall’art.
3 del presente disciplinare di produzione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini previsti dal
presente disciplinare.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di una volta
l’anno, durante il periodo estivo fino all’epoca dell’invaiatura.
La resa massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a:
“Colli della Sabina rosso, rosato, novello” 12,00 tonn./ettaro
“Colli della Sabina bianco e spumante” 13,00 tonn./ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per
ettaro di vigneto in coltura promiscua, non deve superare i kg.
5,000 per ceppo.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli della Sabina” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa/uva per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello
stabilito dal presnte disciplinare, dandone immediata comunicazione
al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Roma e
di Rieti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli della sabina rosso, rosato e novello” 10,50% vol.;
“Colli della Sabina bianco e spumante” 10,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei
vini a d.o.c. “Colli della Sabina” devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio delle province di Roma e di Rieti.
Le operazioni di elaborazione del vino “spumante” devono essere
effettuate esclusivamente nell’ambito della regione Lazio.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie della DOC “Colli della Sabina”.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione dei vini di cui all’art 1 e 2, sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire ai vini, le loro peculiari caratteristiche di qualità.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti
iscritti all’Albo della DOC “Colli della Sabina” ad esclusione del
mosto concentrato rettificato.
Il vino a DOC “Colli della Sabina rosso” imbottigliato entro il
31/dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere
designato in etichetta con il termine “novello”, purché la
vinificazione di almeno il 40% delle uve sia condotta con la tecnica
della macerazione carbonica e nella produzione e commercializzazione
siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente
per questa tipologia di vino.
I vini a DOC “Colli della Sabina bianco, rosso e rosato” possono
essere elaborati nella tipologia “frizzante” nel rispetto della
normativa vigente.
Art 6
I vini a DOC “Colli della Sabina” all’atto
dell’immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli della Sabina bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli della Sabina bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, fruttato, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli della Sabina bianco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato più o meno fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli della Sabina rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicatamente fruttato;
sapore: secco o amabile, fresco, armonico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Colli della Sabina rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevole, delicato;
sapore: da asciutto ad amabile, armonico, fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli della Sabina rosso”
colore: rosso rubino vivace;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: da secco ad amabile, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli della Sabina rosso frizzante”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli della Sabina rosso novello”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto , sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 6,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Colli della Sabina rosso spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco o amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Ai vini a DOC di cui all’art. 2 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e tali da non trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione dei
V.Q.P.R.D.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento
al nome di un’unità geografica più piccola della regione determinata
tipo comune, frazione, aree, zone e località comprese nella zona
delimitata dall’art. 3.
Nella designazione del vino a DOC “Colli della Sabina” può essere
utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la
vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di
accompagnamento.
Per tutti i tipi, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ ammesso che sulle etichette sia riportata l’indicazione “secco o
asciutto”, “amabile”, “abboccato” per i tipi di vino aventi le
caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.
Art 8
Tutti i vini a DOC “Colli della Sabina”
confezionati in bottiglie da 0,750 litri debbono essere chiuse con
tappo di sughero.
I vini a DOC “Colli della Sabina novello” e “Colli della Sabina
tipologia frizzante” devono essere immessi al consumo esclusivamente
in bottiglie non superiori a 0,750litri. E’ vietata la chiusura con
tappo a corona per tutti i tipi di vino. |