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Art 1
La indicazione geografica tipica “Colli della
Toscana centrale”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2
La IGT “Colli della Toscana centrale” è riservata
ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
Colli della Toscana centrale rosso e rosato:
vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive
province di cui all’articolo 3 con prevalenza, da soli o
congiuntamente di:
Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah e Gamay
Colli della Toscana centrale bianco:
vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive
province di cui all’articolo 3 con prevalenza, da soli o
congiuntamente di:
Trebbiano toscano, Vernaccia di san Gimignano, Chardonnay, Pinot
bianco, Pinot grigio, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon e
Riesling renano.
Colli della Toscana centrale rosso novello:
vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive
province di cui all’articolo 3 con prevalenza, da soli o
congiuntamente di:
Sangiovese, Canaiolo nero, Merlot, Gamay.
La IGT “Colli della Toscana centrale” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo è riservata ai vini ottenuti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato e Siena fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” con la specificazione
di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere
prodotti anche nella tipologia:
per i vitigni a bacca bianca: frizzante,
per i vitigni a bacca rossa: novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Colli
della Toscana centrale”, ricadente nel territorio amministrativo
delle province di:
Arezzo Firenze Pistoia Prato Siena
è delimitata come segue:
il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze
segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina,
Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l’intero
territorio nella zona di produzione.
Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all’esterno i
limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffena, Castiglion
Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada
statale n. 73.
Da questo punto, lungo la strada statale n. 73 fino alla località
Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il confine
incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla
strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze –
Roma in corrispondenza del capoluogo.
Da questo punto, prosegue lungo il confine della zona di produzione
del vino a DOC Bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest
fino al suo incontro con la ferrovia Firenze – Roma in
corrispondenza di Badia al Pino.
Prosegue lungo la ferrovia w si immette sul confine del comune di
Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona, segue
quest’ultimo in direzione sud.
In prossimità di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei
Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord
torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona.
Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite dei comuni di
Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente
Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla
strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di San
Quirico d’Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo
nuovo limite fino al suo incontro con il confine del comune di
Montalcino.
Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di
Montalcino e quindi il lato ovest dei comuni di Murlo, Sovicille,
Casole d’Elsa, San Gimignano.
All’incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si
immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno
da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia
di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello
del comune di Fucecchio.
Segue tale confine fino alla strada Empoli – Fucecchio, raggiunge
quest’ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve a
Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il
limite di Serravalle Pistoiese a da questo punto si identifica con
la zona di produzione del vino a DOCG Chianti fino ad incontrare, in
località Casa Faia il confine di Quarrata.
Segue quest’ultimo in direzione sud – est per incontrare nell’ordine
i limiti comunali di Carmignano, Poggio a Caiano, Lastra a Signa,
Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino.
Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino in
confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo
questo il punto di partenza di Vetta alle Croci.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Colli della
Toscana centrale”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del
vitigno, non deve essere superiore a:
Colli della Toscana centrale rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Colli della Toscana centrale bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colli della
Toscana centrale”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del
vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: Colli della Toscana centrale rosso e rosato 10,00% vol.;
Colli della Toscana centrale bianco 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Per la produzione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale
rosso” è consentita la pratica del governo all’uso toscano purché le
relative operazioni siano ultimate entro il 31/Dicembre dell’anno
della vendemmia.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Colli della Toscana centrale”,
all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Colli della Toscana centrale rosso 10,50% vol.;
Colli della Toscana centrale rosso novello 11,00% vol.;
Colli della Toscana centrale rosato 10,50% vol.;
Colli della Toscana centrale bianco 9,50% vol.;
Colli della Toscana centrale bianco frizzante 10,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Colli della Toscana centrale” è consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” è
consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Colli della Toscana centrale” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Colli della Toscana centrale” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i
vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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