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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
dell’Etruria centrale” è riservata ai vini: rosso, rosato, bianco,
novello e vin santo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli dell’Etruria centrale” devono essere ottenuti mediante
vinificazione delle uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito
aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Colli dell’Etruria centrale” rosso e rosato
Sangiovese almeno il 50%
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo
nero, da soli o congiuntamente fino al 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o
congiuntamente le uve provenienti dai vitigni raccomandati e/o
autorizzati nella rispettiva zona di produzione (province di
Firenze, Siena, Arezzo, Prato, Pistoia e Pisa) nella misura massima
del 25%.
“Colli dell’Etruria centrale” bianco
Trebbiano toscano almeno il 50%
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Vernaccia di San Gimignano,
Malvasia del Chianti, Sauvignon da soli o congiuntamente fino al 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o
congiuntamente le uve provenienti da vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione
nella misura massima del 25%.
“Colli dell’Etruria centrale” novello
Sangiovese almeno il 50%
Canaiolo nero, Merlot, Gamay e Ciliegiolo da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o
congiuntamente le uve provenienti da vitigni a bacca rossa
raccomandati e/o autorizzate nella rispettiva zone di produzione
nella misura massima del 25%.
“Colli dell’Etruria centrale Vin Santo”
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente
minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o
congiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la rispettiva zona di produzione sino ad un massimo
del 30%.
“Colli dell’Etruria centrale Vin Santo occhio di pernice”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di
produzione fino ad un massimo del 50%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Colli dell’Etruria centrale” corrisponde a
quella prevista dal disciplinare di produzione annesso al decreto
ministeriale del 5/08/1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
153 alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/1996.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli dell’Etruria
centrale” devono essere quelli tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo dei vigneti di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n,
164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento
adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore ai 600
metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei,
calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.
Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti
nel predetto Albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente
dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondovalle e infine in
terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente
argillosi.
I sesti di impianto per i nuovi impianti ed i reimpianti devono
assicurare una densità ad ettaro di almeno
3.300 ceppi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non
deve superare le
12,00 tonn./ettaro per tutte le tipologie
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
deve essere riportata entro i limiti di cui sopra, purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto al numero di piante e alla
produzione per ceppo.
Per la coltura promiscua è prevista una resa massima per ceppo di
kg. 8,000 di uva.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al
70% per la produzione del tipo rosso
65% per la produzione dei tipi bianco e rosato
Qualora la resa superi tali limiti, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata.
La resa massima in vino finito dell’uva fresca destinata alla
produzione del “Vin Santo” non deve essere superiore al 35%.
La regione Toscana può, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ridurre i limiti di
produzione ad ettaro ed a ceppo, negli anni nei quali le condizioni
stagionali siano state tali da non consentire il raggiungimento del
necessario livello qualitativo. I vigneti iscritti all’Albo della
DOCG “Chianti”, possono essere destinati alla produzione della DOC
“Colli dell’Etruria centrale” rosso, rosato, novello, Vin Santo
occhio di pernice, così come le uve dei vigneti iscritti all’Albo
della d.o.c. “Vin Santo del Chianti” possono essere destinate alla
produzione del vino a d.o.c. “Colli dell’Etruria centrale Vin Santo
e Vin Santo occhio di pernice”, qualora i produttori interessati
optino per tale denominazione in tutto o in parte in sede di
denuncia annuale delle uve, fatta alla competente C.C.I.A.A.
E’ consentita altresì la scelta di cantina dalla DOCG “Chianti” e
dalla DOC “Vin Santo del Chianti”.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi anche in
parte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini DOC
“Colli dell’Etruria centrale” i seguenti titoli alcolometrici
volumici naturali minimi di:
“Colli dell’Etruria centrale rosso, rosato, novello” 10,00% vol.;
“Colli dell’Etruria centrale bianco” 9,50% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui al
precedente art. 2 le loro peculiari caratteristiche.
Per la produzione dei vini a d.o.c. “Colli dell’Etruria centrale
rosso” è consentita la pratica del governo all’uso toscano purché le
relative operazioni siano ultimate entro il
31 dicembre di ogni anno.
E’ consentito, ad esclusione del Vin Santo l’arricchimento con mosto
concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti iscritti
all’Albo e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali.
I vini a d.o.c. “Colli dell’Etruria centrale rossi” non possono
essere immessi al consumo prima del
1° febbraio dell’anno successivo a quello della produzione delle
uve.
L’elaborazione della tipologia Vin Santo deve attuarsi come
appresso:
L’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa
una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore a
26,00%
La conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di
legno (caratelli) di capacità non superiore ai 500 litri.
L’immissione al consumo del “Vin Santo” non può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
L’immissione al consumo del “Vin Santo riserva”, non può avvenire
prima del
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico totale minimo del
15,50% vol.
Art 6
I vini a DOC “Colli dell’Etruria centrale” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli dell’Etruria centrale rosso”
colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;
profumo: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato:
sapore: asciutto, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l:
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli dell’Etruria centrale rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fruttato, fragrante, fresco;
sapore: asciutto, sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli dell’Etruria centrale bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato e fruttato;
sapore: secco, sapido, vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli dell’Etruria centrale novello”
colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace;
profumo: fruttato, fresco;
sapore: rotondo, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli dell’Etruria centrale Vin Santo”
colore: dal paglierino dorato all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco all’amabile, armonico, vellutato, più o meno
rotondo secondo tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
alcol svolto minimo per il tipo secco: 14,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere massimo per il tipo secco: 2,00% vol.;
alcol svolto minimo per il tipo amabile: 13,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere minimo per il tipo amabile: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
“Colli dell’Etruria centrale Vin Santo occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo. caldo, intenso;
sapore; dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 26, 0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Colli
dell’Etruria centrale” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato, superiore, riserva e similari. Sono altresì vietate
indicazioni aggiuntive tipo vecchio, invecchiato e similari.
L’uso della qualificazione riserva è consentito esclusivamente per
il vino a DOC “Colli dell’Etruria centrale Vin Santo”
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché documentabili, non
aventi significato laudativi e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito in quanto compatibile, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Per i vini a DOC “Colli dell’Etruria Vin Santo e Vin Santo occhio di
pernice” è consentito riportare in etichetta la qualificazione
secco, abboccato, amabile o dolce, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.
Per il vino rosso è consentita l’indicazione “Vermiglio” in aggiunta
alla d.o.c. “Colli dell’Etruria centrale”.
I vini a DOC “Colli dell’Etruria centrale” Vin Santo, Vin Santo
occhio di pernice, novello, qualora confezionati, devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non
superiore a 0,750 litri, con tappo di sughero raso bocca.
Sulle bottiglie deve sempre essere indicata l’annata di produzione
delle uve.
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