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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli del
Trasimeno o Trasimeno” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco” tranquillo, frizzante e Vin
Santo;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco scelto”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso” tranquillo, novello,
frizzante;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso scelto”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso riserva”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosato”
“Colli del Trasimeno p Trasimeno spumante classico”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Grechetto”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot riserva”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon riserva”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay riserva”
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli del Trasimeno o Trasimeno” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Grechetto”
Grechetto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot”
Merlot minimo 85%
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay”
Gamay minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, autorizzati o
raccomandati per la provincia di Perugia, per un massimo del 15%.
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino Santo”
Trebbiano toscano minimo 40%
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio da soli o
congiuntamente minimo 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, autorizzati e/o autorizzati per la provincia di
Perugia, presenti in ambito aziendale per un massima del 30%
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso e rosato”
Sangiovese minimo 40%
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o
congiuntamente minimo 30%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Perugia, presenti in ambito aziendale per un massimo del 30%
“Colli del Trasimeno o Trasimeno spumante classico”
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da
soli o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Perugia, presenti in ambito aziendale sino ad un massimo del 30%.
“Colli del Trameno o Trasimeno bianco scelto”
Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco,
Sauvignon, Riesling italico, da soli o congiuntamente minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Perugia, presenti in ambito aziendale sino ad un massimo del 15%.
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso scelto”
Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o
congiuntamente minimo 70%
Sangiovese minimo 15%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Perugia, presenti in ambito aziendale sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno o
Trasimeno” comprende parte del territorio amministrativo dei comuni
di:
Castiglione del Lago Città della Pieve Paciano
Piegaro Panicale Perugia
Corciano Passignano sul Trasimeno Magione Tuoro sul Trasimeno
Tutti in provincia di Perugia
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l’Umbria
e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione
della zona di produzione segue il confine regionale fino a Casa
L’Orso.
Da qui prendendo la strada vicinale Casa L’Orso – Sanguineto giunge
al capoluogo di Tuoro per seguire indi la strada statale n. 416 fino
al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si volge quindi
ad est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire
quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all’altezza del
casale Piantatine.
Si risalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la
strada vicinale di Casal Cerqueto fino a congiungersi con quella
proveniente dalla strada statale n. 75 bis del Trasimeno e seguirla
fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud – est
fiancheggia la strada vicinale del Tapello – Saiona, la strada
vicinale Pietramura – Cappuccini e la strada comunale che da
Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516).
Da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle
colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota
529, 558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la
provinciale che, proveniente dalla strada statale n. 75 bis del
Trasimeno.
Segue detta provinciale fino a Castel Rigone; discende poi lungo
l’altra provinciale fino al Col di Censo, da dove segue la vicinale
che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera
fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra
mulattiera che si
innesta alla rotabile Magione – La Goga nel punto in cui questa
tocca il confine comunale ed il Fosso Formanuova.
Segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso
nord –est la strada per Col di Maggio e dopo averlo aggirato ad
ovest, incrocia il confine comunale di Corciano, prosegue lungo
questi, verso nord e alle Cantinacce verso est, fino a La Maestà
(quota 457), da dove prende il sentiero, verso nord, per Borgo
Caglione fino ad incrociare il Torrente Innigati.
Discende tale torrente in direzione est fino alla confluenza con il
Torrente Sambro, segue quest’ultimo verso est e alla confluenza con
il Torrente Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso
est, immettendosi sulla strada che costeggia il corso d’acqua e
lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso
Vecchio.
Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394, prende
quella in direzione sud – est toccando Casa Cocilovo, podere
Pruneto, Il Castellaccio, da dove segue la strada verso nord – est
per il podere Della Fonte e prima di giungere alla sorgente, piega
verso est e poi a sud, raggiungendo Casa Torre (quota 453), da dove
prosegue in direzione sud – est raggiungendo a nord – est, il Monte
Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud –
ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa
a nord di Capocavallo, lambisce ponte delle Cupe e all’altezza di
questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota
251); da quio segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300
metri quella che verso sud – ovest raggiunge podere Campatore.
Attraversa il podere Campatore e prosegue per la strada verso ovest
fino alla Cappella di Sant’Anna.
Da qui segue verso sud la strada per Corciano, che costeggia il
Fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo, verso sud, fino
a Chiugiana.
Di qui giunge a Trozzacapponi, dove si raccorda con la strada
statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Città della Pieve fino
all’incrocio con la statale Umbro – Casentinese n. 71, prendendo a
seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e
tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di
Orvieto.
Segue detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma –
Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza
del Fosso Paterno con il Fosso Chiavetta, da detta confluenza
risale, sempre a nord, lungo il Fosso Paterno fino al ponte della
strada statale Umbro – Casentinese in località Po Bandino; da Po
Bandino segue la strada statale Umbro – Casentinese fino
all’incrocio di questa con la provinciale per Paciano e prosegue
fino al Casello della ferrovia della linea Roma – Firenze.
Da qui discendendo a sud – ovest, segue detta ferrovia fino al
confine regionale Umbria – Toscana per proseguire poi verso nord
lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro,
punto di inizio della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli del Trasimeno o
Trasimeno” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di
fondo valle e quelli ad una quota superiore a 550 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere
una densità di almeno
2.200 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli del
Trasimeno o Trasimeno”, non devono essere superiori a:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco” 12,50 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trameno Vin Santo o Vino Santo” 12,50 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso” 12,50 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosato” 12,50 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno Grechetto” 10,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot” 9,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon” 9,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay” 9,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco scelto” 10,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso scelto” 9,00 tonn./ettaro
“Colli del Trasimeno o Trasimeno spumante classico” 10,00 tonn./ettaro
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente
coperte dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli del Trasimeno o
Trasimeno”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi
restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini,
rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco” anche frizzante 10,00%
vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino Santo” 10,00%
vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso” anche frizzante 10,50% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso novello” 11,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco scelto” 11,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso scelto” 12,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso riserva” 12,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno spumante classico” 9,50% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Grechetto” 11,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot” 12,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon” 12,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay” 12,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot riserva” 12,50% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon riserva” 12,50%
vol.;
“Colli del Trasimeno o Trameno Gamay riserva” 12,50% vol.;
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento
obbligatorio, di spumantizzazione e di imbottigliamento, devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
dall’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata dall’art. 3.
E’ comunque consentito l’imbottigliamento dei vini a DOC Colli del
Trasimeno o Trasimeno” nell’intero territorio della provincia di
Perugia, alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima
della data di pubblicazione del presente disciplinare nella Gazzetta
Ufficiale.
Le operazioni di elaborazione del vino a DOC “Colli del Trasimeno o
Trasimeno spumante classico” possono essere effettuate anche fuori
zona di produzione.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno”
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a
conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
E’ ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da
uve provenienti da terreni vitati iscritti agli Albi dei vigneti
della DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno”, oppure con mosti
concentrati rettificati.
E’ consentito per tutte le tipologie l’arricchimento alle condizioni
stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa di uva in vino finito per tutti i vini a DOC “Colli del
Trasimeno o Trasimeno” con l’esclusione della tipologia “Vin Santo o
Vino Santo” non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; qualora la resa
superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa in vino rispetto all’uva fresca nella produzione del vino a
DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino Santo” non
deve superare il 40%.
I vini a denominazione di origine controllata:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosato”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco scelto”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Grechetto”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay”
devono essere immessi al consumo a decorrere dal:
1° Marzo successivo all’annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata:
“Colli del Trasimeno rosso scelto”
deve essere immesso al consumo a decorrere dal:
1° Ottobre successivo all’annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay”
se sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
24 mesi, di cui almeno quattro mesi in botti di legno
a decorrere dal:
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare la qualificazione “Riserva”.
Il vino a DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno spumante classico”
deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel
rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative
comunitarie e nazionali.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Vin Santo o Vino
Santo” devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che
può protrarsi fino al:
30 Marzo dell’anno successivo di produzione delle uve
e la loro vinificazione non deve avvenire anteriormente al
10 Dicembre dell’anno di produzione delle uve.
E’ ammessa, nella prima fase dell’appassimento, l’utilizzazione di
aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un
contenuto zuccherino minimo di:
220 grammi/litro
L’appassimento delle uve deve essere protratto fino a raggiungere,
prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino minimo di:
250 grammi/litro
la fermentazione e maturazione del vino a d.o.c. “Colli del
Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino santo” deve avvenire in
recipienti di legno della capacità massima di 550 litri per almeno
18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.
Art 6
I vini a DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno” all’atto
dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Grechetto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, armonico,
retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente
al granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, retrogusto caratteristico lievemente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0 g/l vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay”
colore: granata più o meno intenso, tendente al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Gamay riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot”
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al
rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Merlot riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso”
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso frizzante”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, vivace e fresco il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno spumante classico”
spuma: grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fragrante, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“colli del Trasimeno o Trasimeno bianco scelto”
colore: giallo paglierino talvolta con lievi riflessi verdognoli;
profumo: fine, delicato, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso scelto”
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
profumo: vinoso, fragrante, intenso;
sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso riserva”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno rosso novello”
colore: rosso cerasuolo, vivace;
profumo: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli del Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino Santo”
colore: dal giallo paglierino all’ambrato, con riflessi dorati;
profumo: etereo, intenso, tipico e caratteristico;
sapore: dall’amabile al dolce, tipico, persistente, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 2,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, il limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Colli del Trasimeno o Trasimeno”è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati, purché privi di significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone o località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Colli
del Trasimeno o Trasimeno” deve figurare l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Nella designazione dei vini a DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno”
di cui all’art. 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a
condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che
la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
Art 8
Per i vini a DOC “Colli del Trasimeno o Trasimeno”
qualora immessi al consumo in recipienti di capacità pari o
inferiore a litri cinque, è obbligatorio l’uso delle tradizionali
bottiglie di vetro, chiuse con tappo di sughero, raso bocca; è
ammesso però per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l’uso
anche dei tappi a vite o a strappo.
Le tipologie “bianco scelto”, “rosso scelto”, “riserva”, anche con
l’indicazione del vitigno,devono essere immesse al consumo solo in
recipienti di capacità inferiore a litri tre.
Il vino a d.o.c. “Colli del Trasimeno o Trasimeno Vin Santo o Vino
Santo” deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri
0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero, raso bocca.
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