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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI DI CONEGLIANO
D.O.C. |
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COLLI DI CONEGLIANO
D.M. 3/AGOSTO/1993
Modificato 2/ottobre/1997
Modificato 9/dicembre/1997
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Colli di Conegliano” è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Colli di Conegliano” senza altra qualificazione è riservata
al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni
delle seguenti varietà presenti nei vigneti, in ambito
aziendale, nelle seguenti proporzioni:
Incrocio Manzoni 6.0.13. minimo 30%
Pinot bianco e/o Chardonnay minimo 30%
Sauvignon e/o Riesling renano massimo 10%
La denominazione di origine controllata “Colli di
Conegliano” accompagnata obbligatoriamente dalla
specificazione “rosso” è riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà, presenti
nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti
proporzioni:
Cabernet Franc minimo 10%
Cabernet Sauvignon minimo 10%
Merlot minimo 10% massimo 40%
Marzemino minimo 10%
Incrocio Manzoni 2.15. massimo 10%
La denominazione di origine controllata “Colli di
Conegliano” con la specificazione aggiuntiva “Refrontolo
passito” è riservata al vino rosso ottenuto con le uve dei
seguenti vitigni, presenti nei vigneti ubicati all’interno
del territorio delimitato dal prossimo art. 3 lettera C), in
ambito aziendale, nelle proporzioni di:
Marzemino minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Treviso, nella misura
massima del 5%.
La denominazione di origine controllata “Colli di
Conegliano” con la specificazione aggiuntiva “Torchiato di
Fregona” è riservata al vino bianco passito ottenuto con le
uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti
nei vigneti, ubicati all’interno del territorio delimitato
al prossimo art. 3 lettera B) in ambito aziendale, nelle
proporzioni di:
Prosecco minimo 30%
Verdino minimo 30%
Boschera minimo 25%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Treviso, nella misura
massima del 15%.
Art 3
A) La zona di produzione dei vini a DOC “Colli di
Conegliano” comprende in tutto o in parte il territorio dei
seguenti comuni:
Conegliano Dusegana Pieve di Soligo
Farra di Soligo Refrontolo San Pietro in Feletto
Miane Follina Cison di Valmarino
Revine Lago Tarzo Vittorio Veneto
Fregona Sarmede Cappella Maggiore
Cordignano Colle Umberto San Fior
San Vendemmiano Vidor
Tutti in provincia di Treviso
Tale zona è così delimitata:
si prende come punto di partenza per la delimitazione dei
confini il centro abitato di Conegliano, da qui percorrendo
la provinciale si raggiunge la località di Ferrera e ci si
inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana.
Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la
strada che porta a Col fosco, chiamata anche strada della
Barca.
Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa per la
località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzè,
per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia
strada Ponte della Priula – Pieve di Soligo, che fa capo a
via Chisini.
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via
Schiratti, giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e
continua lungo la strada provinciale Soligo – Ponte di Vidor.
Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta
attraverso Villa Vergerio (quota 150) in località Abbazia;
da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba,
seguendolo in direzione nord.
Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e
Valdobbiadene e successivamente, lungo il confine comunale
tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finché si incrocia con
la strada maestra che da Col San Martino giunge a Combai,
finché incrocia il confine comunale tra Miane e
Valdobbiadene, che segue fino ad incrociare la curva di
livello a quota 500 s.l.m. al di sopra dell’abitato di
Combai.
Si segue detta curva di livello verso est, fino all’altezza
Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto.
Da qui il confine attraversa, con una linea retta in
direzione sud – est, la valle in località Pradal Alto sempre
in comune di Vittorio Veneto, dove si rincontra la linea di
livello di quota 500 s.l.m. e passando a nord del comune di
Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il
confine della provincia di Pordenone in località Valbona.
Si segue in direzione sud detto confine provinciale sino ad
incrociare la strada che porta al centro abitato di Villa di
Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto.
Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione
ovest passando sotto Villa Belvedere, Casa Marinetti e
seguendo la carrareccia giunge a quota 99, dove incontra il
confine comunale tra Sarmede e Cordignano.
Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale
per Sarmede che percorre attraversando località al Col.
Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a
Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad
incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94.
Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a
segno ed a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa
il centro abitato di Vittorio Veneto in direzione di
Cozzuolo.
Prima di giungere al sottopasso dell’Autostrada A 27 a quota
134, prende in direzione sud la strada che passa sopra Case
Moret e ad est di Villa Vianello fino a quota 158, dove
incontra l’autostrada e prosegue lungo la stessa fino al
cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota
97.
Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il Torrente
Cervano che segue fino a giungere sulla strada che porta al
centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.
Fa parte dell’area di produzione dei vini a DOC “Colli di
Conegliano” l’area collinare posta a nord della strada
statale n. 13 così delimitata:
si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo
la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo
Campion, la linea di confine prosegue lungo la linea di
quota 100 in direzione sud, passa per la località Lova,
sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in
località Poser, dove prosegue in direzione ovest sulla
strada comunale fino a giungere nei pressi degli
stabilimenti posti lungo il Torrente Mellarè Vecchio.
Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l’unghia della
collina giunge fino a Casa Torron, dove segue la strada per
quota 80 fino all’autostrada e proseguendo sempre
sull’unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti,
fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76,
località Camerin, dove si incontra il canale Enel che
percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di
partenza in località Mescolino.
B) La zona di produzione del vino a d.o.c. “Colli di
Conegliano Torchiato di
Fregona” comprende in tutto o in parte il territorio dei
seguenti comuni:
Fregona Sarmede Cappella Maggiore
Tale zona è così delimitata:
a partire dalla linea di livello a quota 500, che
circoscrive il confine nord, la delimitazione scende lungo
la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella
Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si
prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta strada
statale fino a quota 134, da qui si prende la strada per
Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94,
si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro
abitato di Cappella Maggiore.
Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord,
che oltrepassa il Torrente Corron a quota 115.
Da Borgo Villa il confine prosegue per Casa Amistani, Casa
Zanatta fino all’incrocio a quota 110 dove procede lungo la
strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94,
dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90
fino a quota 104, sopra Borgo Palù.
Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a
quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per
quota 294, Casa Salvador dove incontra il confine comunale
che segue in direzione nord, dove incontra nei pressi della
Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che
percorre fino a ritornare al punto di partenza.
C) La zona di produzione del vino a DOC “Colli di Conegliano
Refrontolo passito”
Comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
comuni:
Refrontolo Pieve di Soligo San Pietro di Feletto
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località Mire a quota 200. in comune di
Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per
San Pietro di Feletto, dove, raggiunto detto centro, piega
in direzione ovest per la strada che attraversa la località
Casa Bittus fino ad incontrare a quota 97 la comunale Parè –
Pieve di Soligo.
Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in
direzione sud, quindi ovest ed infine nord, fino ad
incontrare la comunale Refrontolo – Solighetto a levante
della località Casa Dal Col; segue detta strada in direzione
di Solighetto e, dopo averne attraversato il centro, piega
verso nord lungo la strada per Follina.
Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il
confine comunale Pieve di Soligo – Follina, fino a
raggiungere in prossimità del Col Franchin, dove si ritrova
il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in
direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di
partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli di
Conegliano” devono essere quelle tradizionali della zona
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’Albo, i vigneti esposti favorevolmente
ed ubicati in giacitura collinare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati ed idonei a
non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei
vini.
Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono
vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare
quelle localmente note con il nome a raggi.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
a d.o.c. di cui all’art. 2 ed i rispettivi titoli
alcolometrici volumici naturali minimi devono essere
rispettivamente i seguenti:
“Colli di Conegliano” bianco 10,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Colli di Conegliano rosso” 9,00 tonn/ettaro 11,50% vol.
“Colli di Conegliano Refrontolo passito” 10,00 tonn/ettaro
11,00% vol.
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona” 10,00 tonn/ettaro
10,00% vol.
La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di
uva per ceppo per la produzione dei sotto elencati vini
devono essere le seguenti:
“Colli di Conegliano” bianco 2.500 ceppi/ettaro 4,000
kg/ceppo
“Colli di Conegliano rosso” 2.500 ceppi/ettaro 3,500
kg/ceppo
“Colli di Conegliano Refrontolo passito” 2.500 ceppi/ettaro
4,000 kg/ceppo
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona” 2.500
ceppi/ettaro 4,000 kg/ceppo
Per la tipologia “Colli di Conegliano Torchiato di Fregona”,
in deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli
impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare i limiti sono rispettivamente i
seguenti:
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona” 1.500
ceppi/ettaro 6,000 kg/ceppi
In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata a detti limiti attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
Il presidente della giunta regionale del Veneto su richiesta
motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e
previo parere favorevole espresso dal Comitato tecnico
consultivo per la vitivinicoltura di cui alla Legge
regionale n. 55/85 può, allo scopo di tutelare l’immagine
dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi
ogni anno nel periodo immediatamente precedente la
vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi
alla certificazione della DOC., rispetto a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla
competente C.C.I.A.A. di Treviso.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote
massime consentite dal presente disciplinare, saranno presi
in carico per la produzione di vino da tavola.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei tipi
bianco e rosso, ivi compresi l’invecchiamento e
l’affinamento laddove obbligatori, devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3,
lettera A).
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi
solo in parte nell’area di produzione delle uve, nonché nel
comune di Valdobbiadene e Orsago.
La conservazione, per l’appassimento delle uve destinate
alla vinificazione dei tipi:
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona”
“Colli di Conegliano Refrontolo passito”
nonché la vinificazione delle stesse, ivi compresi
l’invecchiamento e l’affinamento in bottiglia laddove
obbligatori, devono essere effettuate all’interno della sola
zona di rispettiva produzione, di cui all’art. 3, lettera B)
e C) e dei comuni limitrofi.
E’ tuttavia facoltà del Ministero per le politiche Agricole
– Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, sentito il parere della regione Veneto,
autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei
vini “colli di Conegliano” anche al di fuori delle
rispettive zone previste dai comma precedenti, sempreché le
ditte richiedenti, singole od associate, attestino la
conduzione dei vigneti regolarmente iscritti all’Albo
camerale alla data di pubblicazione del presente decreto.
La vinificazione dei vini a DOC
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona”
“Colli di Conegliano Refrontolo passito”
può avvenire solo dopo che le uve siano state sottoposte ad
appassimento naturale fino a portarle ad un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona” 15,00% vol.
“Colli di Conegliano Refrontolo passito” 14,00% vol.
La res massima delle uve in vino finito ammessa alla
certificazione delle d.o.c. non deve essere superiore al:
“Colli di Conegliano” bianco 65%
“Colli di Conegliano rosso” 70%
“colli di Conegliano Torchiato di Fregona” 25%
“Colli di Conegliano Refrontolo passito” 45%
Qualora la resa superi detti limiti, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Il tipo “Colli di Conegliano” bianco non può essere immesso
al consumo prima del:
31 marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve
Il tipo “Colli di Conegliano rosso” può essere immesso al
consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di:
due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
e tre mesi di affinamento in bottiglia
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve
Il tipo “Colli di Conegliano Torchiato di Fregona” non può
essere immesso al consumo prima del:
1° dicembre dell’anno successivo e quello di produzione
delle uve
con un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi
Il tipo “Colli di Conegliano Refrontolo passito” non può
essere immesso al consumo prima del:
1° marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve
con un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi
Art 6
I vini di cui alla presente denominazione
di origine controllata, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Conegliano” bianco
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: secco, sapido, fine, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli di Conegliano rosso”
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: vinoso, caratteristico, mediamente erbaceo,
gradevole,
si fa più intenso con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, armonico, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli di Conegliano Torchiato di Fregona”
colore: giallo dorato carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli di Conegliano Refrontolo passito”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o talvolta leggermente dolce, vellutato, di
corpo,
armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Colli di
Conegliano Torchiato di Fregona” e “Colli di Conegliano
Refrontolo passito o passito di Refrontolo”, tali menzioni
geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati
per la denominazione di origine.
In sede di designazione le predette menzioni geografiche e
di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di
sotto della dicitura “denominazione di origine controllata”
e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima
dicitura e la DOC “Colli di Conegliano”.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli di
Conegliano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto. Alle condizioni previste del
decreto ministeriale del 22/04/1992.
E’ obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che
nella documentazione prevista dalla specifica normativa
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
I tipi bianco e rosso devono essere immessi al
consumo unicamente in bottiglie di vetro, aventi
rispettivamente la capacità massime di litri 0,750 e3,000, e
devono essere chiuse con tappi di sughero o conglomerato a
base di sughero.
Per l’immissione al consumo del tipo “Colli di Conegliano
Torchiato di Fregona” possono essere utilizzate unicamente
bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacità 0,35 e
0,500 litri.
Per l’immissione al consumo del tipo “Colli di Conegliano
Refrontolo passito” possono essere utilizzate unicamente
bottiglie tradizionali di vetro della capacità di 0,350,
0,500, 0,750 litri.
Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato
unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio
dei vini di cui alla presente denominazione.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Colli di
Conegliano” vini che non rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge
10/02/1992, n. 164. |
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