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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli di
Faenza” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Colli di Faenza bianco”
“Colli di Faenza rosso”
“Colli di Faenza rosso riserva”
“Colli di Faenza Pinot bianco”
“Colli di Faenza Sangiovese”
“Colli di Faenza Sangiovese riserva”
“Colli di Faenza Trebbiano”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli di
Faenza” accompagnata obbligatoriamente da una delle specificazioni
di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni,
autorizzati e/o raccomandati per le province di Forlì e Ravenna,
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Colli di Faenza bianco”
Chardonnay dal 40 al 60%;
per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti
nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente:
Pignoletto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano romagnolo dal 60 al
40%.
“Colli di Faenza rosso”
Cabernet Sauvignon dal 40 al 60%
Per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti
nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente:
Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese dal 60 al 40%.
“Colli di Faenza Pinot bianco” Pinot bianco Al 100%
“Colli di Faenza Sangiovese” Sangiovese al 100%
“Colli di Faenza Trebbiano” Trebbiano romagnolo al 100%
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione
di origine controllata “Colli di Faenza”, comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Brisighella Casola Valsenio Riolo Terme
In provincia di Ravenna
E la parte a sud della strada statale n. 9, via Emilia, del
territorio amministrativo dei comuni di:
Faenza Castelbolognese
In provincia di Ravenna.
L’intero territorio amministrativo del comune di:
Modigliana in provincia di Forlì.
E la seguente parte del territorio amministrativo del comune di:
Tredozio in provincia di Forlì.
A partire dal confine con il comune di Modigliana, sotto il ponte
Pompegno, si prende la strada consorziale Modigliana – Tredozio,
“Acerreta” sino ad incontrare la provinciale Tredozzio – Lutirano
che si percorre, girando a destra, per breve tratto.
Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa
Collina – Campaccio; 200 metri prima della casa Campaccio a
sinistra, per la vicinale interpoderale Campaccio – Concolle –
Casone – Chiesa di Ottignana.
Poi a sinistra per la strada provinciale in direzione Tredozzio,
quindi, dopo 300 metri circa, a destra per la strada consorziale
Zimara; si prende indi la vicinale interpoderale Casaccia –
Monteruzzolo – Monti – Gradicciolo sino ad incontrare la provinciale
Tredozzio – Portico di Romagna.
Poi a destra per la stessa provinciale sino a monte Busca e Santa
Maria in Castello; quindi per la comunale che porta fino alla casa
Lugarello, ove si gira a destra verso Tursano; si prosegue fino a
San Valentino, ove si incontra il confine con il comune di
Modigliana.
Art 4
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle
uve alla vendemmia deve essere il seguente:
“Colli di Faenza bianco” 11,00% vol.;
“Colli di Faenza rosso” 12,00% vol.;
“Colli di Faenza Pinot bianco” 11,00% vol.;
“Colli di Faenza Sangiovese” 12,00% vol.;
“Colli di Faenza Trebbiano” 11,50% vol.;
Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a d.o.c. “Colli di Faenza” devono rispettare le
migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo
vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi
alluvionali di più recente formazione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche
delle uve, tenuto conto dell’evoluzione tecnico – agronomica.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
Per i nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della
denominazione di origine controllata “Colli di Faenza”, la densità
minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ha.
Le rese massime di uva/ettaro ammesse per la produzione dei vini a
d.o.c. “Colli di Faenza” non devono essere superiori alle quantità
di seguito specificate:
“Colli di Faenza bianco” 9,5 tonn./ettaro;
“Colli di Faenza rosso” 9,5 tonn./ettaro;
“Colli di Faenza Pinot bianco” 8,5 tonn./ettaro;
“Colli di Faenza Sangiovese” 9,5 tonn./ettaro;
“Colli di Faenza Trebbiano” 11,5 tonn./ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli di Faenza”devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
La regione Emilia – Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate può stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di
produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per l tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini ed alle C.C.I.A.A. competenti per territorio.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero
territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di
produzione di cui all’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro rispettive caratteristiche.
La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve
provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione
disgiunta l’assemblaggio deve avvenire nella cantina del
vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
Nella vinificazione e nell’affinamento è consentito l’utilizzo anche
di contenitori in legno di tutte le tipologie.
La resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini, non deve
essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza no ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di
Faenza” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colli di Faenza bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli di Faenza Pinot bianco”
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli di Faenza Trebbiano”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli di Faenza rosso”
“Colli di Faenza rosso riserva”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
“Colli di Faenza Sangiovese”
“Colli di Faenza Sangiovese riserva”
colore: roso rubino;
profumo: caratteristico, delicato che ricorda la viola;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
estratto secco netto minimo per il tipo riserva: 25,0 g/l;
Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l’affinamento in
fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Per l’immissione al consumo dei vini a d.o.c. “Colli di
Faenza” devono essere utilizzate bottiglie di vetro da litri 0,375,
0,500, 0,750, 1,500, 3,000 chiuse esclusivamente con tappo di
sughero raso bocca.
Sulle bottiglie contenenti i vini a d.o.c. “Colli di Faenza” deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Per i vini a d.o.c. “Colli di Faenza Sangiovese” e “Colli di Faenza
rosso”. L’immissione al consumo è ammessa dopo il:
30 Aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
I vini a d.o.c. “Colli di Faenza rosso” e “Colli di Faenza
Sangiovese” che hanno subito un periodo di invecchiamento non
inferiore a
24 mesi
possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.
L’invecchiamento, per il quale è consentito anche l’utilizzo di
botti di legno, decorre dal
1° Novembre dell’anno della vendemmia
Nella presentazione e designazione dei vini a d.o.c. “Colli di
Faenza” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto. Superiore e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività
dell’imbottigliatore quali viticoltore, tenuta, podere, cascina ed
altri similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto. |