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Art 1
la denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è
riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è
riservata ai vini ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colli di Luni rosso”
Sangiovese dal 60 al 70%
Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, minimo 15%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati nelle
province di La Spezia e di Massa Carrara, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 25%, con un limite massimo
del 10% per i vitigni Cabernet.
“Colli di Luni bianco”
Vermentino minimo 35%
Trebbiano toscano dal 25 al 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di La Spezia e di Massa Carrara, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 30%.
“Colli di Luni Vermentino”
Vermentino minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di La Spezia e di Massa Carrara, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10%.
Art 3
Le uve desinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli di
Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata
che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa
Carrara, comprendente parte dei territori amministrativi dei
seguenti comuni:
Ortonovo Castelnuovo Magra Sarzana
Santo Stefano di Magra Bolano Calice al Cornoviglio
Beverino Riccò del Golfo La Spezia
Vezzano Ligure Arcola Lerici
Ameglia
Tutti in provincia di La Spezia
Fosdinovo Aulla Podenzana
Tutti in provincia di Massa Carrara
Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine sud della provincia di La Spezia,
comune di Ortonovo, località Dogana, con la provincia di
Massa Carrara, la linea di delimitazione segue il confine
provinciale e
sale prima a nord – est, poi a nord, circoscrivendo i comuni
di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale
446 che tocca le Foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino
ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423
e 309: a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando
gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare
il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e
quello di Santo Stefano Magra fino ad incontrare la strada
statale della Cisa dove si interrompe.
Sempre sulla strada Statale della Cisa riprende a quota 39 e
da questo punto sale fino all’altezza della passerella sul
Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il
percorso del Fiume Magra verso nord fino a quota 38 e sale
per la mulattiera, sempre verso nord fino alla località
Castello, passando per il sentiero sotto il Monte Cecchino
e, sempre per mulattiera, fino alla località Laghi.
Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote
422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando
Montebello di Cima (comune di Bolano), poi seguendo sempre
la stessa mulattiera si toccano le località Il Prato, Serra,
Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il
confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella
provincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio
toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al Torrente
Usurana, seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui,
Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al Torrente Usurana.
Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a
Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il
confine comunale di Beverino, successivamente, sempre
seguendo tale confine comunale, tocca la località Oltre Vara
fino ad immettersi sull’Aurelia.
Da qui si sale, seguendo la stesa strada statale fino al
Passo della Foce, da dove si imbocca la strada comunale per
il Monte Parodi. Da qui si scende lungo la strada comunale
che porta all’abitato di Sant’Anna dove, in prossimità della
prima casa del nucleo abitato si prende a destra seguendo il
valletto che porta all’abitato di Toracica Inferiore fino al
raggiungimento della curva di livelli dei 200 metri s.l.m.;
seguendo la curva di livello e passando subito sopra
all’abitato di Toracica Superiore ci si ricongiunge alla
strada statale n. 1 Aurelia.
Da qui, si scende lungo l’Aurelia fino all’abitato di La
Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova – Roma
fino al cimitero urbano, seguendo poi la ferrovia del porto
fino alla costa in località Fossamastra.
Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa
fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la
provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad
incontrare l’Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue
la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a
Piana di Battola, proseguendo fino ad incontrare la
mulattiera che scendendo verso sud si ricongiunge con la
provinciale di Ceparana, seguendo la stessa provinciale fino
ad Albiano e Ponte Caprigliola e quota 39.
Si segue quindi la strada statale n. 62 che tocca Santo
Stefano Magra, Sarzana, riprende l’Aurelia fino a Dogana di
Ortonovo chiudendo la perimetrazione.
Nella zona delimitata, va inoltre inclusa una collinetta
costituita da terreni autoctoni di natura argillosa a
spiccata vocazione viticola in comune di Santo Stefano Magra
a confine strada della Cisa e delimitata a nord dal letto
del Fiume Magra, ad est dalla strada statale della Cisa, che
incrociando a sud – est il Fosso Ricciali lo segue fino ad
incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a
ricongiungersi al letto del Fiume Magra.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli di Luni” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione
delimitata dall’art. 3, con caratteristiche collinari, a
specifica vocazione viticola e con caratteristiche
pedecollinari omogenee. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati nella zona e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a:
10,00 tonn./ettaro in coltura specializzata
In caso di coltura promiscua la resa non dovrà essere
superiore a kg. 3,000 per ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
ogni anno, prima della vendemmia, possono in relazione
all’andamento climatico ed alle altre condizioni di
coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di
uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. competenti per
territorio.
Art 5
Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere
sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colli di Luni bianco” 10,50%
“Colli di Luni rosso” 11,00% vol.;
“Colli di Luni Vermentino” 11,00% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all’interno della zona
di produzione delimitata dall’art. 3. Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di
arricchimento così come specificato nei commi precedenti.
Qualora venga superato il suddetto limite del 70% ma non il
75% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini di cui agli art. 1 e 2, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Luni bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Colli di Luni Vermentino”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non rifuttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Colli di Luni rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata
con
l’invecchiamento;
profumo: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
Art 7
Il vino a d.o.c. “Colli di Luni rosso” prodotto con uve che
assicurino:
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.;
che immesso al consumo con:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
dopo un invecchiamento:
a partire: dal 1° Novembre dell’anno di vendemmia
di almeno: due anni alle condizioni di cui all’art. 5;
può portare in etichetta la menzione “riserva”.
Art 8 E’ vietato usare assieme alla denominazione di cui
agli art. 1 e 2 , qualsiasi qualificazione aggiuntiva non
prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e
località comprese nella zona delimitata nel precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i
vini così qualificati sono stati ottenuti.
I vini a d.o.c. “Colli di Luni” debbono essere immessi al
consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità
non superiore a litri cinque e, per ciò che concerne la
presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio, con l’esclusione del tappo a
corona.
E’ tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di
capacità inferiori od uguali a 0,250 litri e per le capacità
superiori a 0,100 litri.
Per tutte le tipologie della d.o.c. “Colli di Luni” è
obbligatoria l’indicazione, in etichetta, dell’annata di
produzione delle uve.
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