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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
d’Imola” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli d’Imola rosso”, anche nelle tipologie novello e riserva,
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore rosso,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Bologna
I vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola bianco”
anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da
uno o più vitigni a bacca bianca, no aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bologna.
La denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” seguita da
una delle seguenti specificazioni:
“Colli d’Imola Sangiovese”
“Colli d’Imola Cabernet Sauvignon”
“Colli d’Imola Barbera”
“Colli d’Imola Trebbiano” (da Trebbiano romagnolo)
“Colli d’Imola Pignoletto”
“Colli d’Imola Chardonnay”
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, anche uve, a bacca di colore analogo, provenienti di
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna,
fino ad un massimo del 15%.
I vini: “Colli d’Imola bianco”
“Colli d’Imola Trebbiano”
“Colli d’Imola Pignoletto”
“Colli d’Imola Chardonnay”
“Colli d’Imola Barbera”
possono essere prodotti nella tipologia “frizzante”.
I vini: “Colli d’Imola rosso”
“Colli d’Imola Sangiovese”
“Colli d’Imola Cabernet Sauvignon”
possono essere prodotti nella tipologia “riserva”.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola”,
senz’altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a
DOC “Colli d’Imola” Barbera, Sangiovese, Cabernet Sauvignon,
Trebbiano, Pignoletto e Chardonnay.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola”,
senz’altra specificazione, i vigneti iscritti all’albo del vino a
DOCG “Albana di Romagna”, ubicati nella zona di produzione di cui al
successivo articolo 3 sempreché rispondenti ai requisiti del
presente disciplinare.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola” con
la specificazione di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei
vini a DOC, rispettivamente indicati, sempreché
ubicati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e
rispondenti ai requisiti del precedente disciplinare;
“Colli d’Imola Sangiovese” vino a DOC “Sangiovese di Romagna”
“Colli d’Imola Trebbiano” vino a DOC “Trebbiano di Romagna”
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i
vini a DOC “Colli d’Imola” comprende i territori a vocazione
viticola ricadenti per intero, nei seguenti comuni:
Bogo Tossignano Fontanelice Casalfiumanese Imola
Per la parte di territorio a valle della strada statale n. 9 (via
Emilia) dei comuni di:
Dozza Castel San Pietro Terme Ozzano dell’Emilia
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art 2, devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
qualità.
Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i
vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o
struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche od
esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al
presente disciplinare di produzione.
Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione,
posti nelle aree collinari, pedecollinari e nei terrazzi
intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto
argilloso, fino a quelle argillose o argillo – limose, in genere
calcarei.
Per i vigneti già esistenti al momento dell’entrata in vigore del
presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati
nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi, in coltura
specializzata, non deve essere inferiore a:
3.330 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
La regione Emilia e Romagna può consentire diverse forme di
allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche
delle uve.
La messa a dimora dei nuovi impianti, relativamente a forme
d’allevamento e densità d’impianto, dovrà essere effettuata secondo
le seguenti prescrizioni:
G.D.C. sesto d’impianto: 4,0/4,2 X 0,75/1,20 metri
Guyot sesto d’impianto: 2,5/3,0 X 0,80/1,30 metri
Cortina semplice sesto d’impianto: 2,5/3,0 X 1,00/1,30 metri
Cordone speronato sesto d’impianto: 2,5/3,0 X 1,00/1,30 metri
Casarza sesto d’impianto: 3,0/3,8 X 1,30/1,50 metri
Relativamente al vitigno “Albana” possono seguire anche le seguenti
indicazioni:
Guyot inclinati sesto d’impianto: 3,0/3,3 X 1,30/1,50 metri
Duplex sesto d’impianto: 4,0/4,2 X 1,20/1,50 metri
Pergoletta romagnola sesto d’impianto: 5,5/6,0 X 1,00/1,20 metri
Con schioppi di lunghezza massima di 1,50 metri
E’ esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l’irrigazione
di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell’invaiatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
“Colli d’Imola bianco” 12,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola bianco frizzante” 12,0 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Colli d’Imola bianco superiore” 11,0 tonn./ettaro 11,00% vol.;
“Colli d’Imola rosso” 10,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola rosso novello” 10,0 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Colli d’Imola Sangiovese” 10,0 tonn./ettaro 11,00% vol.;
“Colli d’Imola Cabernet Sauvignon” 9,0 tonn./ettaro 11,00% vol.;
“Colli d’Imola Barbera” 10,0 tonn./ettaro 11,00% vol.;
“Colli d’Imola Barbera frizzante” 10,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola Trebbiano” 12,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola Trebbiano frizzante” 12,0 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Colli d’Imola Pignoletto” 11,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola Pignoletto frizzante” 11,0 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Colli d’Imola Chardonnay” 10,0 tonn./ettaro 10,50% vol.;
“Colli d’Imola Chardonnay frizzante” 10,0 tonn./ettaro 10,00% vol.;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli d’Imola” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art 5
La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non
deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata , ma non
oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno
della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo
gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito
dell’intero territorio della provincia di Bologna.
Le operazioni di elaborazione del vino “Colli d’Imola frizzante”,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la
stabilizzazione, nonché le operazioni d’imbottigliamento e di
condizionamento, devono essere effettuate entro i territori delle
province di Bologna, Forlì, Renna e Modena.
Per i vini “Colli d’Imola riserva”, la presenza di zuccheri
riduttori massima consentita all’imbottigliamento è di 4,0
grammi/litro.
La menzione “riserva” è attribuita al vino sottoposto ad un periodo
di invecchiamento obbligatorio non inferiore a:
18 mesi, anche in recipienti di legno in quest’ultimo caso la sosta
non può essere inferiore ai due mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino “Colli d’Imola”, senza alcuna specificazione, prodotto da
vitigni a bacca rossa e qualificato “novello”, deve essere ottenuto
con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica
delle uve.
I vini di cui all’art. 2 possono essere elaborati, secondo le
pratiche tradizionali, anche in recipienti in legno, in tal caso i
vini possono presentare un leggero sapore di legno.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Colli d’Imola”, all’atto dell’immissione al consumo devono
presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti
caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:
“Colli d’Imola bianco”
“Colli d’Imola frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce secondo tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli d’Imola bianco superiore”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli d’Imola rosso”
colore: rosso rubino, acquista riflessi granata con l’età:
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto o abboccato o amabile o dolce secondo l tipologia;
titolo alcolometrico volumico total minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli d’Imola rosso novello”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli d’Imola Sangiovese”
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli d’Imola Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino che acquista riflessi granata con l’età;
profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli d’Imola Barbera”
“Colli d’Imola Barbera frizzante”
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: asciutto, pieno, armonico il tranquillo;
abboccato, vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli d’Imola Trebbiano”
“Colli d’Imola Trebbiano frizzante”
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico il tranquillo,
abboccato, vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli d’Imola Pignoletto”
“Colli d’Imola Pignoletto frizzante”
colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;
profumo: vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, armonico il tranquillo,
abboccato e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli d’Imola Chardonnay”
“Colli d’Imola Chardonnay frizzante”
colore: paglierino più o meno chiaro;
profumo: vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, armonico il tranquillo,
abboccato e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Art 7
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata “Colli d’Imola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.
Nella designazione del vino a DOC “Colli d’Imola” può essere
utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal
corrispettivo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia ne registri che nei documenti di accompagnamento.
Nel suddetto caso, la produzione massima di uva ad ettaro dovrà
essere inferiore del: 20% rispetto ai valori indicati all’art. 4
riferiti ad ogni singola denominazione.
Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 è consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purcHé non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l’acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la denominazione
“Colli d’Imola” immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione
di origine controllata”, deve precedere immediatamente in etichetta
la specificazione relativa al vitigno che a sua vota deve precedere
quelle relative alle tipologie.
La specificazione del vitigno e delle relative tipologie, devono
essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione
inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione
“Colli d’Imola” e con lo stesso colore.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli d’Imola”
senza alcuna specificazione, il riferimento alle varietà di vite che
li compongono è consentito solo su etichette complementari e
comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di
quelli utilizzati per l’indicazione della denominazione di origine
controllata.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Colli d’Imola” è
obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve sui
contenitori di capacità nominale pari o inferiore a litri cinque.
Art 8
Nel confezionamento dei vini a DOC “Colli d’Imola”.
È vietato l’utilizzo del tappo a corona ed a vote nei contenitori di
capacità nominale superiore a 0,375 litri.
Per le versioni Frizzanti, è consentito l’utilizzo del tappo a fungo
di sughero, ancorato con gabbietta, tradizionalmente utilizzato
nella zona di produzione.
E’ consentito l’uso di contenitori in ceramica, tradizionalmente
utilizzati nella zona. |