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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Colli di Rimini” è riservata ai vini bianchi e rossi che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Colli di Rimini rosso”
“Colli di Rimini bianco”
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon”
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon riserva”
“Colli di Rimini Biancame”
“Colli di Rimini Rèbola” nelle tipologie secco, amabile,
dolce e passito.
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Colli di Rimini”, accompagnata facoltativamente dal
riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente
da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai
vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Rimini, provenienti da
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Colli di Rimini rosso”
Sangiovese dal 60 al 75%,
Cabernet Sauvignon dal 15 al 25%
Possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti
vitigni, presenti in ambito aziendali, da soli o
congiuntamente:
Merlot, Barbera, Montepulciano, Ciliegiolo, Terrano,
Ancellotta, massimo 25%.
“Colli di Rimini bianco”
Trebbiano romagnolo dal 50 al 70%
Biancame e Mostosa da soli o congiuntamente dal 30 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Rimini fino
ad un massimo del 20%.
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale,
autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Rimini,
fino ad un massimo del 15%.
“Colli di Rimini Biancame”
Biancame minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti
vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente:
Pignoletto, Chardonnay, Riesling italico, Sauvignon, Pinot
bianco, Müller Thurgau, fino ad un massimo del 15%
“Colli di Rimini Rèbola”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni, presenti in ambito aziendal, da soli o
congiuntamente:
Biancame, Mostosa, Trebbiano romagnolo sino ad un massimo
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve del vino a DOC
“Colli di Rimini”, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Coriano Gemmano Mondaino
Monte Colombo Montefiore Conca Monte Gridolfo
Montescudo Morciano di Romagna Poggio Berni
Saludecio San Clemente Torriana
Verrucchio
E parte del territorio amministrativo dei comuni di
Cattolica Misano Adriatico San Giovanni in Marignano
Riccione Rimini Santarcangelo di Romagna
Il cui limite a valle e così delimitato:
Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica che nel
tratto urbano è denominata anche via Garibaldi.
Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica.
San Giovanni in Marignano: dalla strada statale n. 16
Adriatica.
Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica compreso il
tratto di via circonvallazione.
Rimini: dalla strada statale n. 16 Adriatica fino
all’imbocco della nuova circonvallazione che segue fino
all’incrocio con la strada statale n. 9 Via Emilia; quindi
lungo questa in direzione Santarcangelo fino al cavalcavia
dell’autostrada A 14, segue poi il tracciato autostradale in
direzione Santa Giustina immettendosi poi in via Longiano,
quindi in via Antica Emilia fino a riprendere in località
Santa Giustina la strada statale n. 9 Via Emilia; segue
quindi questa fino al confine con il comune di Santarcangelo.
Santarcangelo: dal confine con il comune di Rimini segue la
strada statale n. 9 Via Emilia fino all’abitato di
Santarcangelo, quindi via Braschi (tratto urbano della Via
Emilia) poi ancora lungo la strada statale n. 9 fino al
confine provinciale.
Tutti in provincia di Rimini.
Art 4
il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:
“Colli di Rimini rosso” 11,50% vol.
“Colli di Rimini bianco” 11,00% vol.
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon” 11,50% vol.
“Colli di Rimini Biancame” 10,50% vol.
“Colli di Rimini Rèbola” 11,50% vol.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Colli di Rimini” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a
conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedecollinari, ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso –
argillosa su sostrato ghiaioso o ricchi di scheletro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere atti a non modificare le
caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto
dell’evoluzione tecnico – agronomica.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura. E’ consentita
l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi
annui prima dell’invaiatura.
Le resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione
dei vini a d.o.c. “Colli di Rimini” non deve essere
superiore ai limiti di seguito specificati:
“Colli di Rimini rosso” 11,0 tonn./ettaro
“Colli di Rimini bianco” 12,0 tonn./ettaro
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon” 11,0 tonn./ettaro
“Colli di Rimini Biancame” 12,0 tonn./ettaro
“Colli di Rimini Rèbola” 11,0 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini
a DOC « Colli di Rimini » devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, fermi restando i limiti della resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre tale
valore decade il diritto alla denominazione di origine per
tutta la produzione.
La regione Emilia – Romagna , con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di
anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione
di uva per ettaro inferiore a quelli stabiliti nel presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e
alla C.C.I.A.A. di Rimini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di
affinamento e di invecchiamento, devono essere effettuate
all’interno della provincia di Rimini. La vinificazione può
essere effettuata singolarmente per uve provenienti dallo
stesso vitigno. Nel caso della vinificazione disgiunta,
l’assemblaggio deve essere effettuato entro il termine
previsto per la dichiarazione delle produzioni vitivinicole.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre
il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito per la tipologia
“Colli di Rimini Rèbola passito”
Non dovrà essere superiore al 50%.
Il vino a DOC “Colli di Rimini Rèbola passito”, dovrà essere
ttenuto da leggero appassimento delle uve, sino ad
assicurare alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri
riduttori di:
260 grammi/litro
Detto appassimento può avvenire su graticci, in locali
termoigrocondizionati o con ventilazione forzata.
Art 6
I vini a DOC “Colli di Rimini” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli di Rimini rosso”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo pieno, talvolta leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli di Rimini bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli di Rimini Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino, talvolta carico;
profumo: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli di Rimini Biancame”
colore: giallo paglierino carico con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, talvolta con note floreali:
sapore: asciutto, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l:
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli di Rimini Rèbola secco”
colore: dal giallo paglierino chiaro al lievemente dorato;
profumo: delicatamente fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristica morbidezza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Colli di Rimini Rèbola amabile”
colore: dal giallo paglierino all’ambrato;
profumo: delicatamente fruttato, caratteristico;
sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori: da 12 a 45 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Colli di Rimini Rèbola dolce”
colore: dal giallo paglierino all’ambrato;
profumo: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori: da 50 a 80 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Colli di Rimini Rèbola passito”
colore: dal giallo dorato all’ambrato;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: dolce e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,0 grammi/litro
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 20,0 g/l;
Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato
l’affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di
sapore di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti
vini con la DOC. “Colli di Rimini”, deve figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC “Colli di Rimini Cabernet Sauvignon”,
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
due anni
è ottenuto da uve con un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,00% vol.
può portare la specificazione aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° gennaio dell’anno successivo all’annata di produzione
delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Colli di
Rimini” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali; vinificatore, viticoltore,
tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono
consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone, località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Le bottiglie di capacità non superiore a litri 3,000,
contenenti vini a d.o.c. “Colli di Rimini” di cui al
presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda
l’abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio e devono essere chiuse
esclusivamente con tappo di sughero, raso bocca.
Per i recipienti di capacità da 0,187 litri è consentita la
chiusura con tappo a vite. |