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Art 1
La indicazione geografica tipica “Colli di
Salerno”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colli di Salerno” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Colli di Salerno” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a
bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Salerno.
I vini ad IGT “Colli di Salerno” con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Coda di Volpe
Falanghina
Fiano
Greco
Moscato
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno,
fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Colli di Salerno” comprende la parte collinare
dell’intero territorio amministrativo della provincia di
Salerno, nella regione Campania.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Colli di Salerno” non deve essere superiore a:
Colli di Salerno bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Colli di Salerno bianco con vitigno 14,00 tonnellate/ettaro
Colli di Salerno rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Colli di Salerno rosso e rosato con vitigno 12,00
tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colli di
Salerno” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Colli di Salerno bianco 9,50% vol.;
Colli di Salerno rosso 10,00% vol.;
Colli di Salerno rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Colli di Salerno”, all’atto dell’immissione
al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di:
Colli di Salerno bianco 10,00% vol.;
Colli di Salerno rosso 10,50% vol.;
Colli di Salerno rosato 10,50% vol.;
Colli di Salerno bianco, rosso e rosato frizzante 10,50%
vol.;
Colli di Salerno novello 11,00% vol.;
Colli di Salerno passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Colli di Salerno” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Colli di Salerno” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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