|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di
Canossa” è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Colli di Scandiano e di Canosa Sauvignon
Colli di Scandiano e di Canosa Sauvignon frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Sauvignon passito
Colli di Scandiano e di Canosa Sauvignon riserva
Colli di Scandiano e di Canosa Malvasia
Colli di Scandiano e di Canosa Malvasia frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Malvasia spumante
Colli di Scandiano e di Canosa Pinot
Colli di Scandiano e di Canosa Pinot frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Pinot spumante
Colli di Scandiano e di Canosa Chardonnay
Colli di Scandiano e di Canosa Chardonnay frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Chardonnay spumante
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Grasparossa
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Grasparossa frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Montericco rosso
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Montericco rosso frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Montericco rosato
Colli di Scandiano e di Canosa Lambrusco Montericco rosato frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Cabernet Sauvignon
Colli di Scandiano e di Canosa Cabernet Sauvignon riserva
Colli di Scandiano e di Canosa Marzemino
Colli di Scandiano e di Canosa Marzemino frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Marzemino novello
Colli di Scandiano e di Canosa Malbo gentile
Colli di Scandiano e di Canosa Malbo gentile frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa Malbo gentile novello
Colli di Scandiano e di Canosa bianco
Colli di Scandiano e di Canosa bianco frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa bianco spumante
Colli di Scandiano e di Canosa Classico bianco
Colli di Scandiano e di Canosa Classico bianco frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa rosso
Colli di Scandiano e di Canosa rosso frizzante
Colli di Scandiano e di Canosa rosso novello
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colli di
Scandiano e di Canossa” seguita obbligatoriamente da una delle
specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti
parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon” anche nelle tipologie
frizzante, passito, riserva:
Sauvignon minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo,
Chardonnay, fino ad un massimo del 10%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia” anche nelle tipologie
frizzante e spumante:
Malvasia di Candia aromatica minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, altre uve di vitigni:
Malvasia di Candia bianca, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano
romagnolo, Chardonnay fino ad un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot” anche nelle tipologie
frizzante e spumante:
Pinot bianco e/o Pinot nero per il 100%
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay” anche nelle tipologie
frizzante e spumante:
Chardonnay minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, altre uve di vitigni:
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero fino ad un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa” anche nella
tipologia frizzante:
Lambrusco Grasparossa minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, altre uve da sole
o congiuntamente:
Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo gentile e
Croatina, fino ad una massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso” anche
nella tipologia frizzante:
Lambrusco Montericco minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, altre uve, da sole
o congiuntamente:
Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo
gentile, Ancellotta e Croatina, per un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosato” anche
nella tipologia frizzante:
Le uve devono essere vinificate in bianco:
Lambrusco Montericco minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e Malbo
Gentile, Ancellotta e Croatina, sino ad un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon” anche nella
tipologia riserva:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Sangiovese, Merlot ed Ancellotta fino ad un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino” anche nelle tipologie
frizzante e novello:
Marzemino minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Croatina, Sgavetta, Malbo gentile fino ad massimo del 15%.
“Colli di Scandiano Malbo gentile” anche nelle tipologie frizzante e
novello:
Malbo gentile minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Croatina, Sgavetta fino ad un massimo del 15%.
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco” anche nelle tipologie
classico,frizzante e spumante:
Sauvignon ( localmente detto Spergola o Spergolina) minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altre uve, da sole
o congiuntamente:
Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco, Pinot grigio,
fino ad un massimo del 15%.
é ammessa la presenza di uve provenienti dal vitigno:
Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.
La menzione aggiuntiva “Classico” è riservata al vino bianco
ottenuto con uve prodotte nella zona di origine più antica,
delimitata all’art. 3.
“Colli di Scandiano e di Canosa rosso” anche nelle tipologie
frizzante e novello:
Marzemino minimo 50%
Cabernet Sauvignon e Malbo gentile, congiuntamente o disgiuntamente
sino ad un massimo del 35%,
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio
Emilia.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Colli di
Scandiano e di Canossa” devono essere prodotte nella zona che
comprende, in tutto, i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Albinea Quattro Castella Bibbiano
Montecchio San Polo d’Enza Canossa
Vezzano sul Crostolo Viano Scandiano
Castellarano Casalgrande
E in parte i comuni di:
Reggio Emilia Casina S. Ilario d’Enza
Cavriago
tutti in provincia di Reggio Emilia.
In particolare la zona di produzione è così delimitata:
partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di
congiunzione del confine comunale di Montecchio con il Torrente
Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord – est, il
confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale
che porta a Gazzaro.
Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via
Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa.
Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale
di S.Ilario d’Enza in prossimità di Gaida, che segue, verso sud,
fino all’incontro con il confine comunale di Montecchio.
Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di
Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata via
Guardanavona.
Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue
poi con la strada provinciale che conduce a Roncina.
Segue la predetta strada raggiunge La località Roncina prosegue con
via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino
all’incontro con via Fratelli Rosselli.
Prosegue verso sud con tale via fino all’incontro con via Bartolo da
Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi.
Procede con essa verso sud fino a San Rigo dove si congiunge con la
strada che porta a Rivalta.
Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la strada
statale Reggio Emilia – Rivalta, indi in prossimità di quota
101,400, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in
località Cristo con la strada Reggio Emilia – Albinea.
Prosegue verso nord – est, toccando la località Case Camorani, indi
segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e
giunge a Case Oleari.
La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato
stradale che in direzione sud – est passa per Case Tacoli, Villa
Veneri e, in località Osteria si congiunge con la strada statale che
conduce a Scandiano, che segue in direzione Fogliano fino a Bosco.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
– est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino
ad incontrare il Canale Secchia.
Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di
Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località
San Donnino, con il confine comunale di Casalgrande.
Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con
il confine comunale di Castellarano, che segue fino a congiungersi
con il Torrente Tresinaro a quota 171, da cui inizia il confine
comunale di Viano.
Prosegue verso sud con tale confine, indi risalendo a nord in
località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano
sul Crostolo, che segue risalendo sempre verso nord, fino a
congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a
Casina.
La segue fino all’incontro con la strada comunale, che passando da
Paullo e Costaferrata conduce a Borgogno, dove si ricongiunge con il
confine comunale di Canossa.
La delimitazione segue verso sud tale confine, risalendo poi a nord
per congiungersi con il confine comunale di San Polo d’Enza.
Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in
prossimità della località Sconnavacca con il confine comunale di
Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad
incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione dl vino a DOC “Colli di Scandiano e
di Canossa bianco”, con la specificazione “Classico”, devono essere
prodotte nella zona di origine più antica, comprendente, tutto il
territorio amministrativo :
Albinea
e in parte il territorio amministrativo di:
Viano Scandiano Casalgrande Castellarano Reggio Emilia
in provincia di Reggio Emilia.
La descrizione della zona è la seguente:
partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di
congiunzione del confine comunale di Albinea, con il Torrente
Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord – est,
detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa
Corbelli, prosegue quindi con essa fino all’Osteria del Capriolo.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di
Reggio Emilia, seguendo la strada provinciale Albinea – Reggio
Emilia e toccando nell’ordine le località Cristo e Case Camorani,
indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali
e che passando in prossimità di quota 83 e 77, giunge a Case Oleari.
La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato
stradale che, in direzione sud – est, passa per Case Tacoli, Villa
Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la strada statale
che conduce a Scandiano, che segue in direzione Fogliano fino a
Bosco.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
– est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino
ad incontrare il canale Secchia.
Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa
località, toccando quote 78 e 76, prosegue lungo il tracciato
stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in
località Molini.
Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di
Reggio Emilia fino a Castellarano.
Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che,
passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località
Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge
Case Piloni ed il Rio di San Valentino.
Risale il corso del rio fino alla località Scuole, ove imbocca il
tracciato stradale che, passando per Ca’ de Prodi, Telarolo,
Rondinara, Ca’ de Gatti e proseguendo in direzione sud, passa per la
Minghetta e raggiunge, deviando verso nord – ovest, in prossimità di
quota 228, la località San Polo (sede comunale di Viano).
Proseguendo poi lo stesso tracciato stradale, la linea di
delimitazione passa per Case D’Aulli, Ca’ de’ Vezzoli, Regnano, Ca’
di Regnano, Ca’ Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest’ultima
località incontra il confine comunale di Albinea – Viano.
Segue il predetto confine sino al confine comunale di Vezzano –
Albinea, che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da
cui la delimitazione ha avuto inizio.
Art 4
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini di cui all’art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
“Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon” 10,00% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canosa Sauvignon passito” 11,00% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot” 10,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot spumante” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay” 10,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay spumante” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia spumante” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco” 10,00% vol.;
“colli di Scandiano e di Canossa bianco spumante” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico” 10,00% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco” 9,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon” 11,00% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino” 10,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile” 10,50% vol.;
“Colli di Scandiano e di Canossa rosso” 10,50% vol.
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la
regione Emilia – Romagna, con proprio decreto, potrà stabilire , di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve, inferiore di mezzo grado a
quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti
minimi previsti dalla normativa vigente.
Art 5
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di
Canossa” devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Negli impianti che verranno realizzati ed iscritti all’Albo dopo
l’entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di
allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva
singola (Guyot, Casarza, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice
e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con
parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina).
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di
impianto per i nuovi vigneti non potrà essere inferiore a:
1.600 ceppi/ettaro
Per i sistemi a filare con parete sdoppiata la densità di
piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a:
2.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva
per ettaro ammessa per la produzione dei vini a DOC “Colli di
Scandiano e di Canossa” non deve essere superiore ai limiti di
seguito specificati:
“Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon” 15,000 tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia” 16,000 tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot” 15,000 tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay” 15,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa” 16,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco” 16,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon 15,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino” 16,000 tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile” 16,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco” 16,000 tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico” 15,000
tonnellate/ettaro
“Colli di Scandiano e di Canossa rosso” 15,000 tonnellate/ettaro
Le rese ad ettaro, anche nelle annate favorevoli, devono essere
riportate nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in più
l’intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di
origine controllata.
La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei
mosti parzialmente fermentati di cui all’art. 2 del presente
disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per
tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino finito superi detto limite, ma non oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
La denominazione di origine controllata “Colli di
Scandiano e di Canossa” seguita dal riferimento al nome dei vitigni:
Pinot, Chardonnay, Malvasia, o dalla specificazione bianco, può
essere utilizzata per produrre il vino spumante, ottenuto con mosto
e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga
a mezzo di rifermentazione naturale in autoclave o in bottiglia in
ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La menzione “riserva”, unitamente all’annata di produzione, è
riservata ai vini tranquilli “Sauvignon” con un invecchiamento
minimo di:
18 mesi di cui almeno sei mesi in fusti di legno
a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
La menzione “riserva”, unitamente all’annata di produzione è
riservata ai vini tranquilli della DOC “Colli di Scandiano e Canossa
Cabernet Sauvignon” con un invecchiamento minimo di:
24 mesi di cui almeno sei in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia
Art 7
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini,
di vinificazione ivi compresa la presa di spuma, l’affinamento in
bottiglia, la spumantizzazione e l’invecchiamento devono essere
effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Reggio
Emilia.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire
che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati
nei territori delle province di Parma e di Modena, a condizione che
le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver
effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni e producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all’art. 3 del presente
disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione
ivi compresa la presa di spuma e l’affinamento in bottiglia, la
spumantizzazione e l’invecchiamento devono essere effettuate
nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del vino a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico”
devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione
delimitata dall’art. 3 e nell’ambito dell’intero territorio dei
comuni compresi parzialmente i tale zona.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la
vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Colli di Scandiano bianco classico” a quelle aziende produttrici
singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di
vinificazione, ma all’interno della zona di cui al primo comma del
presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con
continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del vino a
DOC “Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico” già DOC
“Bianco di Scandiano” nei cinque anni precedenti all’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
La dolcificazione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”
può essere effettuata con mosto d’uva concentrato o con mosto d’uva
parzialmente fermentato tutti provenienti da uve di vigneti iscritti
all’Albo atte alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e
di Canossa” prodotti nelle zone delimitate dal precedente articolo 3
o con mosto concentrato e rettificato.
L’arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con
l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà
previste dal presente disciplinare di produzione e iscritte all’Albo
o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”
aggiunti nell’arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire un’eguale quantità di vino a d.o.c.
La dolcificazione per la presa di spuma, nell’arco dell’intera
annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati,
mosti di uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte
alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” o
con mosto concentrato e rettificato, anche sui prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e
costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini nella tipologia “novello” devono essere ottenuti con almeno
il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte possono presentare
lieve sentore di legno.
Art 8
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Scandiano Sauvignon”:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: secco, armonico, caratteristico, di giusto corpo, sapido,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano Sauvignon frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: secco, armonico, caratteristico, di giusto corpo, sapido,
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano Sauvignon riserva”:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato, con
lieve sentore di legno;
sapore: secco, armonico, caratteristico, di giusto corpo, sapido,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano Sauvignon passito”:
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
profumo: caratteristico, etereo, gradevolmente aromatico, fine;
sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot”:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Pinot spumante”:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay”:
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, fine, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato, morbido, tranquillo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, fine, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato, morbido, fresco e vivace; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay spumante”:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia”:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, anche intenso;
sapore: dolce, amabile, abboccato o secco, aromatico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, anche intenso;
sapore: dolce, amabile, abboccato o secco, aromatico, fresco e
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia spumante”:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, anche intenso;
sapore: dolce, amabile, abboccato o secco, aromatico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco”:
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico”:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: secco, abboccato, amabile o dolce, armonico caratteristico,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco frizzante”:
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: secco, abboccato, amabile o dolce, armonico caratteristico,
fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco spumante”:
“Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico spumante”:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: secco, armonico caratteristico, di giusto corpo, fresco e
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa”:
colore: rosso rubino;
profumo: spiccatamente vinoso, intenso;
sapore: secco, abboccato, amabile o dolce, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, gradevolmente fruttato, fresco;
sapore: dolce, amabile, secco, abboccato, amabile o dolce, sapido ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso”:
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: secco o abboccato, fresco, caratteristico, gradevole, di
giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso
frizzante”:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: secco o abboccato, fresco, caratteristico, gradevole, di
giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosato”:
colore: rosato;
profumo: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: secco o abboccato, fresco, caratteristico, gradevole, di
giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosato
frizzante”:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosato;
profumo: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: secco o abboccato, fresco, caratteristico, gradevole, di
giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, gradevole, erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon riserva”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, gradevole, erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico,
tranquillo, lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;
“Colli di Scandiano Marzemino”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto,, abboccato, amabile o dolce, lievemente erbaceo,
pieno, gradevole, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano Marzemino frizzante”:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto,, abboccato, amabile o dolce, lievemente erbaceo,
pieno, gradevole, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino novello”:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, gradevole, tranquillo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile”:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, abboccato, amabile, dolce, pieno, lievemente
erbaceo, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile frizzante”:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, abboccato, amabile, dolce, pieno, lievemente
erbaceo, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile novello”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, tranquillo, talvolta lievemente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa rosso”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: asciutto, gradevole, pieno ed armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa rosso frizzante”:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: asciutto, gradevole, pieno ed armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli di Scandiano e di Canossa rosso novello”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: asciutto, gradevole, pieno ed armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti
all’acidità totale e all’estratto secco netto.
Art 9
La tipologia “Colli di Scandiano e di Canossa passito” è
riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno:
Sauvignon minimo 90%
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore,
riferita all’uva fresca, al 40%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere
effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le uve destinate all’appassimento devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.;
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Colli di Scandiano e di Canossa passito” deve avvenire dopo che le
stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i
seguenti metodi:
sulla pianta con vendemmia tardiva;
su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al
vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00% vol.
Il vino a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa passito” può essere
immesso al consumo a decorrere dal:
10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
di cui almeno 12 mesi in botti di legno
Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con vini di diverse
annate, mantenendo l’85% del vino dell’annata dichiarata.
Art 10
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Colli di Scandiano e di Canossa” è vietato l’uso di qualsiasi
qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art 11
I vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” seguiti dalla
specificazione “Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco
classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso
e rosato, Marzemino, Malbo gentile, rosso e rosato” previsti nel
presente disciplinare nella tipologia “frizzante”, se confezionati
in recipienti di capacità inferiori a litri 5,000, possono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di
sughero anche a fungo ancorato, nel rispetto delle condizioni e
delle deroghe di cui ai decreti ministeriali 7/07/1993 e 10/05/1995
e successive modifiche.
Tali vini, nella tipologia “frizzante”, devono recare in etichetta
la locuzione di:
secco con residuo zuccherino da 0 a 15,0 g/l;
semisecco o abboccato con residuo zuccherino da 12 a 35 g/l;
amabile con residuo zuccherino da 30 a 50 g/l;
dolce con residuo zuccherino oltre i 45,0 g/l;
e possono indicare l’annata di produzione delle uve.
I vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” previsti dal presente
disciplinare nella tipologia “tranquillo”, se confezionati in
recipienti di capacità inferiore a litri 5,000, possono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di
sughero o altro materiale consentito, raso bocca.
I vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” previsti dal presente
disciplinare nella tipologia “frizzante” con la specificazione
“Malvasia, bianco, bianco classico, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco
Montericco rosso e rosato, Malbo gentile, rosso e rosato” devono
essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità massima di
3,000 litri.
E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
per le tipologie “novello e riserva”.
|