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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Etruschi Viterbesi” seguita dalle specificazioni relative al colore
o al nome dei vitigni e/o alla specificazione novello, frizzante, è
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e
passiti, rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Concorrono alla produzione dei vini di cui al
precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni, presenti
nell’ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognino
di essi:
“Colli Etruschi Viterbesi bianco” secco, amabile, frizzante:
Malvasia toscana o del Lazio massimo 30%
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) dal 40 al 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di
Viterbo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Colli Etruschi Viterbesi rosso” secco, amabile, novello, frizzante,
“Colli Etruschi Viterbesi rosato” secco, amabile, frizzante:
Montepulciano dal 20 al 45%
Sangiovese dal 50 al 65%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Viterbo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Colli Etruschi Viterbesi Procanico” tranquillo, frizzante:
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Grechetto” tranquillo, frizzante:
Greco bianco (localmente detto Grechetto) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Rossetto” secco o amabile:
Trebbiano giallo (localmente detto Rossetto) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello” secco o amabile, tranquillo,
passito, frizzante:
Moscato bianco (localmente detto Moscatello) minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Viterbo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%, con
esclusione della Malvasia di Candia.
“Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese rosato” secco, amabile,
frizzante:
ottenuto dalla vinificazione in bianco o in rosato dei seguenti
vitigni:
sangiovese minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Greghetto”
Greghetto rosso (localmente detto Greghetto) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Violone”
Montepulciano rosso (localmente detto Violone) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo” amabile
Canaiolo nero (localmente detto Canaiolo o Cannaiola) minimo 85%
“Colli Etruschi Viterbesi Merlot”
Merlot minimo 875%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Viterbo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%, con
l’esclusione del Ciliegiolo.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Etruschi
Viterbesi” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni
di:
Viterbo Vitorchiano Bomarzo
Graffignano Celleno Civitella d’Agliano
Bagnoreggio Castiglione in Teverina Lubriano
Vetralla Blera Villa San Giovanni in Tuscia
Barbarano Romano Vejano Oriolo Romano
Monte Romano Tuscania Arlena di Castro
Tessennano Canino Cellere
Piansano Ischia di Castro Farnese
Valentano Latera Onano
Proceno Acquapendente Grotte di Castro
Gradoli Capodimonte Marta
Montefiascone Bolsena San Lorenzo Nuovo
Orte Bassano in Teverina.
Tutti in provincia di Viterbo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Etruschi Viterbesi”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve, ai mosti e ai vini ottenuti, le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione adatti, situati ad un’altitudine non
superiore ai 600 metri s.l.m. con esclusione di quelli di
fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine
alluvionale e quelli di pianura costiera.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia,
l’irrigazione di soccorso, limitatamente ad un massimo di due volte
all’anno prima dell’invaiatura.
Per i reimpianti ed i nuovi impianti, sono escluse le forme di
allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto
tale da assicurare un minimo di 2.500 ceppi/ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse
per la produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
rispettivamente le seguenti:
“Colli Etruschi Viterbesi bianco” 15,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato” 14,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Procanico” 15,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Grechetto” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Rossetto” 12,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello” 10,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Greghetto” 14,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese rosato” 14,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Violone” 13,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo” 10,00 tonn./ettaro
“Colli Etruschi Viterbesi Merlot” 11,00 tonn./ettaro
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa
deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo
conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di
impianto e allevamento.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli Etruschi Viterbesi”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
modificare i limiti di produzione di uva per ettaro sopra indicati
ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
indicati nel successivo art. 5; dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla C.C.I.A.A. di
Viterbo.
Art 5
La resa massima dell’uva in vino finito, non deve
essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia di vino “passito”, la resa di uva/vino non deve
essere superiore al 45%.
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all’art. 1 devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
anche nei territori del comune di Orvieto, ricadente nella provincia
di Terni e del comune di Vignanello, ricadente nella provincia di
Viterbo, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di
aver già vinificato le uve proprie provenienti dalla zona delimitata
nel precedente art. 3, e destinate alla produzione dei vini a DOC
“Orvieto” o “Vignanello”, almeno cinque anni prima della data di
approvazione del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Colli Etruschi
Viterbesi” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo come appresso indicato:
“Colli Etruschi Viterbesi bianco” 9,50% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato” 9,50% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Procanico” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Grechetto” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Rossetto” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Greghetto” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Violone” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo” 10,00% vol.;
“Colli Etruschi Viterbesi Merlot” 10,00% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi, leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche. E’ ammessa, nell’ambito
aziendale, la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che
concorrono alla produzione dei vini a DOC “Colli Etruschi
Viterbesi”. Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei
vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella
cantina del vinificatore.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti
iscritti all’Albo dei vigneti della d.o.c. “Colli Etruschi
Viterbesi” ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
E’ possibile produrre il vino “novello”, “frizzante”, “passito” nel
rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative in
vigore.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 del presente disciplinare,
all’atto dell’immissione al consumo, devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colli Etruschi Viterbesi bianco”
“Colli Etruschi Viterbesi bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico a volte frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi rosso”
“Colli Etruschi Viterbesi rosso frizzante”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;
sapore: asciutto o amabile, pieno, armonico a volte frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta
vivace per fragranza di fermentazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi rosato”
“Colli Etruschi Viterbesi rosato frizzante”
colore: rosa più o meno intenso, con riflessi violacei;
profumo: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e
vivace (il frizzante);
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Procanico”
“Colli Etruschi Viterbesi Procanico frizzante”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, equilibrato, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Grechetto”
“Colli Etruschi Viterbesi Grechetto frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con
retrogusto leggermente amarognolo, anche frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Rossetto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;
sapore: secco o amabile, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello”
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello frizzante”
colore: giallo paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
profumo: caratteristico dell’uva moscato;
sapore: secco o amabile, aromatico, caratteristico del moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/lk;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Moscatello passito”
colore: giallo dorato tendente all’ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso, complesso con sentore di muschiato caratteristico;
sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 50,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 22,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese rosato”
“Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese rosato frizzante”
colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;
profumo: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e
vivace (il frizzante);
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colli etruschi Viterbesi Greghetto”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Violone”
colore: rosso rubino intenso tendente al violaceo;
profumo: caratteristico con retrogusto di marasca;
sapore: asciutto, pieno, più o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, aromatico, persistente;
sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Etruschi Viterbesi Merlot”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico, giustamente tannico,
con leggero retrogusto erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Colli Etruschi
Viterbesi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative,
frazioni, aree, località.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’Albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse ottenuti
siano distintamente indicate e rispettivamente caricati nella
denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori
di cantina.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva
“Trebbiano toscano” deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo
localmente usato “Procanico”.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva
“Grechetto rosso” deve essere utilizzato il etichetta il sinonimo
localmente usato “Greghetto”
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva
“Trebbiano giallo” deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo
usato “Rossetto”.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva
“Montepulciano” deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo
localmente usato “Violone”
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva
“Canaiolo nero” deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo
localmente usato “Canaiolo” e obbligatoriamente ed esclusivamente,
per le uve provenienti dai vigneti dei comuni di:
Marta Capodimonte
E limitativamente alla limitrofa località di San Savino nel comune
di Tuscanica, il sinonimo localmente usato “Cannaiola”
L’Albo dei vigneti dei vini a DOC “Colli Etruschi Viterbesi”
comprende i vigneti iscritti agli Albi dei vini a DOC “Est!, Est!!,
Est!!! Di Montefiascone”, “Orvieto”, “Vignanello”
Ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché
posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare,
ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di
cantina ai sensi dell’art. 7 comma 3, della Legge 10/02/1992, n.
164, purché siano rispettate le norme vigenti in materia.
Art 8 Nei recipienti contenenti i vini a DOC “Colli Etruschi
Viterbesi”, può essere riportata in etichetta l’annata di produzione
delle uve e deve figurare l’indicazione ”secco o amabile”, ove
esistano ambedue le tipologie.
I vini a DOC “Colli Etruschi Viterbesi” con le menzioni di vitigno,
devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non
superiore a litri 3,000 ed utilizzando tappi di sughero fatta
eccezione per le bottiglie con capacità fino a litri 0,375 e devono
avere indicate in etichetta l’annata di produzione delle uve. |