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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI EUGANEI
D.O.C. |
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COLLI EUGANEI
D.M. 10/OTTOBRE/1994
Modificato il 26/settembre/1997
Modificato 1/Ottobre/2004
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Colli Euganei” devono essere ottenuti dalle
uve delle varietà di viti presenti nei vigneti, in ambito
aziendale, nella seguente composizione ampelografica:
“Colli Euganei bianco”
Garganega dal 30 al 50%
Prosecco dal 10 al 30%
Tocai Friulano e Sauvignon, da soli o congiuntamente dal 20
al 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
seguenti vitigni:
Pinella, Pinot bianco, Riesling italico e Chardonnay, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
“Colli Euganei rosso”
Merlot dal 60 all’80%
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Barbera, Raboso
veronese, da soli o congiuntamente dal 20 al 40%
“Colli Euganei Fior d’Arancio”
Moscato giallo minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 5%.
“Colli Euganei Serprino”
Prosecco minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 10%.
“Colli Euganei Chardonnay”
Chardonnay minimo 90%
Colli Euganei Pinello”
Pinello o Pinella minimo 90%
“Colli Euganei Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 90%
“Colli Euganei Tocai italico”
Tocai italico minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 10%
“Colli Euganei Moscato”
Moscato bianco minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 5%.
“Colli Euganei Cabernet”
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, congiuntamente minimo
90%
“Colli Euganei Cabernet Franc”
Cabernet Franc minimo 90%
“Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 90%
“Colli Euganei Merlot”
Merlot minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 10%.
Art 3
La zona di produzione dei vini “Colli
Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo
dei comuni di:
Arquà Petrarca Galzignano Torreglia
Ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Abano Terme Montegrotto Terme Battaglia Terme
Carrara San Giorgio Monselice Baone
Este Cinto Euganeo Lozzo Atestino
Vò Rovolon Cèrvarese Santa Croce
Teolo Selvazzano Dentro
Tutti in provincia di Padova
Tale zona è così delimitata:
partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e
Cèrvarese Santa Croce, nel punto in cui essa attraversa lo
Scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine
tra i due comuni si raggiunge la località Parafava in quel
di Frassanelle.
Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada
comunale Frassanelle - Montemerlo e seguendo la stessa, con
andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo.
Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale,
la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est, la
provinciale dei Colli (Padova – Teolo), si prosegue ancora
verso est fino ad incontrare lo Scolo Pogese che
l’attraversa.
Si segue quindi detto scolo verso sud – est, si continua con
il Rio Caldo fino a raggiungere lo Scolo Rialto in comune di
Montrgrotto Terme.
Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge
verso est per raggiungere la stazione di Montegrotto e
proseguendo sempre verso est si raggiunge la strada statale
n. 16 in località Mezzavia.
Riprende poi verso sud, lungo la predetta statale per circa
3,000 km., procede quindi verso sud – est lungo lo scolo che
dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello.
Riprende verso sud lungo il Fosso Comuna attraverso la
strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua
lungo lo Scolo Pistorello sino a raggiungere la strada
Bassette e poi verso ovest lo Scolo Chiodare, prosegue lungo
questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in
prossimità del centro di Battaglia Terme.
Continua verso sud – ovest per raggiungere il centro di
Battaglia Terme.
Da questo punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il
confine di Monselice, in località Rivella.
Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla
rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova
circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo
la quale si arriva fino alla località Motta di Este.
Si procede lungo il Canale Bisatto (Canale d’Este) e
seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si
procede oltre fino a raggiungere il Ponte di Lozzo Atestino
nei pressi di
Villa Correr, indi ripiegando verso sud e girando attorno al
Monte di Lozzo, si segue il Canaletto di Valbona fino a
raggiungere la località Castello Albrizzi.
Da Castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che
porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada
pedemontana si raggiunge nuovamente il Canale Bisatto
all’altezza di Casa Ongaro.
Seguendo sempre il Canale Bisatto, con andamento verso est,
si arriva alla località Motosella, da questa procedendo
verso nord – est, si salta alla località Boaria Bezzolato
passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino – Vò di
Sotto (che corre parallela allo Scolo Canaletto), la si
percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a
raggiungere a Ponte Decima la strada provinciale Crosara
Boccon – Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente
verso ovest, si raggiunge il Ponte sul Canale Bisatto.
Si procede lungo lo stesso per circa due chilometri fino a
raggiungere lo Scolo Consorziale Condotto che si ricongiunge
a nord allo Scolo Canaletto.
Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con
la provincia di Vicenza in prossimità della località San
Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad
incontrare lo Scolo Fossona.
Da questo punto si segue il confine con la provincia di
Vicenza lungo il corso dello Scolo Canaletto fino a quando
quest’ultimo si incontra con lo Scolo Bandizzà Abbandonata.
Si segue quindi lo Scolo Bandizzà fino all’incrocio con lo
Scolo Comuna in località Ponte Canale e quest’ultimo fino
alla Botte sullo Scolo Fossona in prossimità di Ponte Tezze,
e procedendo oltre, si attraversa il centro di Bastia fino
ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra
Rovolon e Cervarese Santa Croce, punto di partenza.
Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località
Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, composta dagli
appezzamenti contraddistinti dai seguenti numeri mappali
della sezione U, foglio XX; 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 49, 50, 51, e 52.
Tale località è così delimitata:
partendo da Montecchia segue la strada verso sud – ovest
fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che
incrocia la strada per Padova all’altezza del chilometro
9,300, segue tale strada verso sud – est e circa 200 metri
prima di giungere al detto incrocio, segue il sentiero in
direzione nord – est all’altezza di V.le Emo, prosegue per
quello che in direzione nord – ovest raggiunge Montecchia da
dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli
Euganei” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili all’Albo dei
vigneti di cui alla presente denominazione unicamente i
vigneti posti in zona collinare e pedecollinare con
esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici che
organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di
piano ed in particolare di quelli torbosi e vallivi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere a controspalliera e tali da
permettere l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e
dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltivazione
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
di cui all’art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici
volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
“Colli Euganei bianco” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Colli Euganei spumante” 12,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Colli Euganei rosso” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Colli Euganei Fior d’Arancio” 9,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Colli Euganei Serprino” 10,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Colli Euganei Chardonnay” 12,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Colli Euganei Moscato” 12,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Colli Euganei Pinello” 9,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Colli Euganei Pinot bianco” 10,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Colli Euganei Tocai italico” 12,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Colli Euganei Cabernet” 11,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Colli Euganei Cabernet Franc” 11,00 tonn./ettaro 11,00%
vol.
“Colli Euganei Cabernet Sauvignon” 11,00 tonn./ettaro 11,00%
vol.
“Colli Euganei Merlot” 11,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Il presidente della giunta regionale può modificare, previo
parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la
vitivinicoltura di cui alla Legge regionale n. 545/1985, i
limiti di cui sopra anche in riferimento a singole zone
geografiche, con la procedura prevista dall’art. 10 della
Legge n. 164, del 10/02/1992.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal quinto comma del presente articolo,
saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi
“spumanti” potranno avere un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9,50% vol.
purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga
espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Colli
Euganei rosso”, “Colli Euganei Cabernet”, “Colli Euganei
Cabernet Franc”, “Colli Euganei Cabernet Sauvignon” e “Colli
Euganei Merlot” con la specificazione “riserva”, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
11,50% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli è ammessa, con provvedimento del presidente
della giunta regionale, adottato secondo le procedure di cui
all’art. 10 della Legge n. 164, del 10/02/1992 e al
precedente comma 10, la riduzione del titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione
dei vini di cui alla presente denominazione.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la conservazione
per l’appassimento delle uve, l’invecchiamento e
l’affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata dall’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’intero territorio dei comuni anche soltanto
in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni
confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad
altre province.
Tali comuni sono:
Arquà Petrarca Galzignano Terme Torreggia
Abano Terme Montegrotto Terme Battaglia Terme
Carrara San Giorgio Monselice Baone
Este Cinto Euganeo Lozzo Atestino
Vò Rovolon Cervarese Santa Croce
Teolo Selvazzano Dentro Pernumia
In provincia di Padova
Agugliano Alettone
In provincia di Vicenza
E’ consentito, inoltre, che tali operazioni siano effettuate
anche nel comune di
Conselve, sempre in provincia di Padova.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore rispettivamente a:
“Colli Euganei bianco” 70%
“Colli Euganei Fior d’Arancio” 65%
“Colli Euganei Fior d’Arancio passito” 50%
“Colli Euganei Serprino” 70%
“Colli Euganei Chardonnay” 70%
“Colli Euganei Moscato 65%
“Colli Euganei Pinello” 70%
“Colli Euganei Pinot bianco” 70%
“Colli Euganei Tocai italico” 70%
“Colli Euganei rosso” 70%
“Colli Euganei Cabernet” 70%
“Colli Euganei Cabernet Franc” 70%
“Colli Euganei Cabernet Sauvignon” 70%
“Colli Euganei Merlot” 70%
La parte eccedente di tali rese non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Per l’arricchimento è consentito oltre al mosto concentrato
rettificato, il mosto concentrato ottenuto da uve prodotte
nella stessa zona di produzione.
Le DOC « Colli Euganei bianco”, “Colli Euganei Fior
d’Arancio”, “Colli Euganei Moscato”, “Colli Euganei
Chardonnay”, “Colli Euganei Pinot bianco” possono essere
utilizzate per designare i “vini spumanti” naturali ottenuti
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in
ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli
spumanti.
La DOC “Colli Euganei Pinello” e “Colli Euganei Serprino”
può essere utilizzata per designare i corrispondenti “vini
frizzanti” naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme
nazionali e comunitarie.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la
produzione degli spumanti e dei vini frizzanti devono essere
effettuate nel territorio di cui al precedente art. 3, fatti
salvi i diritti già acquisiti.
Il vino a DOC “Colli Euganei Fior d’Arancio” può essere
elaborato nella tipologia “passito” purché le uve fresche
siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a
portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
12,00% vol.
Il vino a DOC “Colli Euganei Fior d’Arancio passito” non può
essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione
e di affinamento di almeno:
un anno a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione
delle uve
Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia,
il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si
attenua nei mesi freddi.
Il vino a DOC “Colli Euganei rosso” può essere elaborato
nella tipologia “novello”, secondo le normative vigenti.
Art 6
I vini a DOC “Colli Euganei”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Euganei bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, fine, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a semisecco, sapido, fine, vellutato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
residuo zuccherino massimo: 45,0 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Fior d’Arancio”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: marcatamente aromatico, caratteristico;
sapore: da amabile a dolce, più o meno vivace, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Fior d’Arancio spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: marcatamente aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, intenso, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;
residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Euganei Fior d’Arancio passito”
colore: giallo dorato, brillante;
profumo: complesso, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Colli Euganei Serprino”
“Colli Euganei Serprino frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, delicato, fine;
sapore: secco, talvolta abboccato, vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Pinello”
“Colli Euganei Pinello frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, più o meno vivace o
frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Moscato”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: amabile o dolce, intenso e caratteristico di
moscato,
tranquillo o più o meno vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Moscato spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: dolce, intenso, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;
residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico, delicato;
sapore: secco, talvolta abboccato, tranquillo o più o meno
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Chardonnay spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico, delicato;
sapore: da secco a semisecco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 45,0 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Pinot bianco”
colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, tranquillo o più o meno
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Pinot bianco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a semisecco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 45,0 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei Tocai italico”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta abboccato, tranquillo o più o meno
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Euganei rosso”
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: marcatamente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta abboccato, morbido, anche vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei rosso novello”
colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;
profumo: caratteristico, fruttato, fragrante, fine;
sapore: asciutto o morbido, armonico, anche lievemente
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/L;
“Colli Euganei rosso riserva”
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: etereo, fine e persistente;
sapore. Asciutto, sapido, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet riserva”
colore: rosso rubino intenso, si fa granata con
l’invecchiamento; profumo: etereo, gradevole,
caratteristico,
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet Franc”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intensamente erbaceo;
sapore: asciutto, intensamente erbaceo e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet Franc riserva”
colore: rosso rubino, si fa granata con l’invecchiamento;
profumo: etereo, intenso, erbaceo;
sapore: asciutto, intensamente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Cabernet Sauvignon riserva”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;
profumo: gradevole, piacevolmente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Merlot”
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico, anche
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Euganei Merlot riserva”
colore: rosso rubino, leggermente granata se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico, ampio;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Per i vini a DOC “Colli Euganei”, ad esclusione della tipologia
“novello”, che abbiano un residuo zuccherino superiore a 4,0
g/l. è obbligatorio riportare in etichetta il titolo
zuccherino e/o le locuzioni “abboccato o amabile” previste
dalle normative vigenti.
La qualificazione aggiuntiva “riserva” può essere utilizzata
per i vini aventi le caratteristiche previste all’art. 4,
comma 11 ed immessi al consumo dopo un periodo minimo di
invecchiamento non inferiore a:
24 mesi, di cui almeno sei in botti di legno
a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Alla DOC “Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle
quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai
decreti ministeriali 22/aprile/1992.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Colli Euganei”, di cui al presente disciplinare, ad
eccezione dei vini “Moscato e Fior d’arancio spumanti” deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini di cui alla presente denominazione di
origine controllata ai fini dell’immissione al consumo
devono utilizzare fino a litri 2,000 unicamente bottiglie di
vetro.
I contenitori di capacità non superiore a litri 0,500
possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le
bottiglie fino a litri 2,000 è fatto divieto di utilizzare
chiusure del tipo a corona, vite o simili.
Art 9 Chiunque produce, vende pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Colli Euganei”, vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31
della Legge 10/02/1992, n. 164.
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