Art. 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Lanuvini” e “Colli Lanuvini Superiore” è riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Il vino “Colli Lanuvini” anche con la qualificazione
“Superiore” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dai vitigni
seguenti nella proporzione indicata a fianco di
ciascuno di essi:
Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un
massimo del 70%;
Trebbiano (toscano,verde e giallo) in misura non
inferiore al 30%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino
anche uve provenienti da altri vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la Provincia di Roma per non più
del 10%.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione appresso indicata che comprende in tutto
il territorio amministrativo comunale di Genzano ed
in parte quello di Lanuvio,in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:a nord,partendo dal
punto d’incontro dei confini comunali tra Nemi,Velletri
e Genzano in prossimità di Monte Canino,il limite
segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano
e Velletri sino ad incontrare quello di Lanuvio in
contrada Pedica.Percorre quindi in direzione sud il
confine comunale Lanuvio-Velletri fino ad incontrare
il confine della provincia di Latina.Lungo tale
confine si dirige verso ovest sino a Ponte
Guardapassi per risalire quindi verso nord,sempre
lungo il confine della provincia di Latina,fino ad
incontrare la quota 128,all’incrocio della via di
Anzio con la strada che porta a Lanuvio;segue
quest’ultima in direzione Vimmercati e,percorrendo
la strada della lettara,raggiunge la strada
consortile di Monte Giove Vecchio,che segue verso
nord (circa m 300) e poco dopo aver superato
l’ingresso del casale di San Giovanni,all’altezza
della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino,devia
verso nord-ovest e,con una linea,resta in direzione
dell’elettrodotto esistente,si congiunge con la
strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al
confine comunale di Ariccia,tale confine verso
nord,sino ad incontrare,a nord dell’abitato di
Genzano,quello tra tale comune e Nemi,quindi procede
in direzione sud-est lungo il confine di Genzano,con
Nemi,sino ad incontrare quello di Velletri,in
prossimità del Monte Canino.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti
destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1
devono essere quelle tradizionali della zona
e,comunque,atte a conferire alle ,uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti d’impianto,le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino “Colli Lanuvini” è stabilita in tonnellate 14,5
per ettaro di vigneto in coltura specializzata per
il vino normale ed in tonnellate 13 per la tipologia
“Superiore”.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati,la
resa per ettaro di coltura promiscua deve essere
calcolata rispetto a quella specializzata in
rapporto all’effettiva superficie coperta dalla
vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Colli Lanuvini”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi,fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio,con proprio decreto,sentite le
organizzazioni di categoria interessate,di anno in
anno,prima della vendemmia può stabilire un limite
massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a
quello fissato nel presente disciplinare dandone
immediata comunicazione al Ministero delle Risorse
Agricole e Forestali-Comitato Nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione per il vino di cui
all’art. 1 devono essere effettuate nell’intero
della zona di produzione delimitata nel precedente
art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino “Colli Lanuvini” un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo
del 10,5%.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche
enologiche locali,leali e costanti,atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata,ma non oltre il 75%,l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla tipologia di vino “Colli
Lanuvini Superiore” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale dell’11,5% e
devono essere oggetto di denuncia separata.
Art. 6
Il vino “Colli Lanuvini” all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore vinoso,delicato e gradevole;sapore secco (o
amabile),sapido di giusto corpo armonico:
titolo alcolometrico volumico minimo 11%;
acidità totale minima 4,5%;
estratto secco minimo 16 per mille.
E’ in facoltà del Ministero delle risorse
Agricole,Alimentari e Forestali-Comitato Nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origini e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini,con proprio
decreto,modificare i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco minimo.
Art. 7
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi
gli aggettivi “extra”, ”fine”, ”scelto”, ”selezionato” e simili.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi,r agioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e
località-comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3-e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
La menzione “Superiore” è riservata alla tipologia
tranquilla dei vini “Colli Lanugini” provenienti da
uve aventi le caratteristiche di cui all’art. 5
ultimo comma del presente disciplinare e che vengano
immessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 12%.
Art. 8
I vini a denominazione di origine controllata “Colli
Lanuvini”,qualora confezionati in recipienti di
capacità uguale o inferiore a 5 litri,devono essere
imbottigliati in recipienti di vetro di forma
consona all’immagine di un vino do qualità ed aventi
le capacità previste dalle normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia.
I recipienti di capacità normale da 0,5 a 1,5 litri
devono essere muniti di una chiusura con tappo di
sughero o con tappo a vite;per tutti i recipienti è
esclusa la tappatura con tappo a corona.E’
consentita la capsula a strappo per i recipienti
fino a 0,375.
Il vino a denominazione di origine controllata
“Colli Lanuvini” Superiore può essere confezionato
solo in bottiglie di vetro dalle capacità previste
dalle richiamate normative aventi un contenuto da lt
0,2509 a lt 0,750.Per le sole bottiglie da lt 0,250
è ammessa la chiusura con tappo a vite,mentre per
tutte le altre solo con tappo di sughero.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di
produzione delle uve,purché veritiera e
documentabile.
NOTE PER CHI LEGGE
Il presente disciplinare è stato pubblicato il 26
agosto dell’anno 1996 e sostituisce il disciplinare
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 febbraio 1971.
Il 13 settembre 1996 è stata pubblicata sulla G.U. -
serie generale una rettifica riguardante l’art. 6,
dov’era erroneamente scritto “titolo alcolometrico
volumico complessivo minimo 12%” anziché 11%,come da
testo sopra riportato.
Il disciplinare di produzione è prossimo a
modifiche,soprattutto per ciò che concerne la
tipologia “Superiore”.
www.consorziocollilanuvini.it