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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Colli Maceratesi” è riservata Ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Colli Maceratesi bianco
Colli Maceratesi Ribona
Colli Maceratesi spumante
Colli Maceratesi passito
Colli Maceratesi rosso
Colli Maceratesi rosso novello
Colli Maceratesi rosso riserva
Art 2
I vini a DOC “Colli Maceratesi” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Colli Maceratesi bianco
Colli Maceratesi spumante
Colli Maceratesi passito:
Maceratino (Ribona o Montecchiese) minimo 70%
Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio,
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia Lunga (localmente Malvasia
toscana), e Grechetto per la sola provincia di Macerata, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
possono concorrer altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive
province di Macerata ed Ancona, congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Colli Maceratesi Ribona:
Ribona (Maceratino o Mentecchiese) minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vini altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e/o
autorizzati per la provincia di Macerata o Ancona,
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un massimo del 15%
Colli Maceratesi rosso:
Sangiovese minimo 50%
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima,
Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Macerata ed Ancona, fino ad
un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione comprende l’intero
territorio amministrativo della provincia di Macerata
e l’intero territorio amministrativo del comune di:
Loreto
in provincia di Ancona
idonei alla coltura, con l’esclusione cioè dei terreni
ubicati ad un’altitudine superiore ai 450 metri s.l.m. e di
quelli siti in pianura e nei fondovalle.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Maceratesi”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi
per ettaro, di vigneto in coltura specializzata, non deve
essere inferiore a:
2.200 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e,
comunque, riconducibili alla spalliera semplice.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Marche può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
d.o.c. “Colli Maceratesi”, in coltura specializzata, non
deve essere superiore alle:
Colli Maceratesi bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Colli Maceratesi Ribona 13,00 tonnellate/ettaro
Colli Maceratesi spumante 13.00 tonnellate/ettaro
Colli Maceratesi rosso 13,00 tonnellate/ettaro
Colli Maceratesi rosso novello 13,00 tonnellate/ettaro
Colli Maceratesi rosso riserva 10,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto
non superi del 20% il limite massimo su stabilito.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Colli Maceratesi bianco 10,50% vol.
Colli Maceratesi Ribona 10,50% vol.
Colli Maceratesi spumante 9,50% vol.
Colli Maceratesi rosso 11,00% vol.
Colli Maceratesi rosso novello 10,50% vol.
Colli Maceratesi rosso riserva 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l’invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione,
l’appassimento delle uve, devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’art 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti
all’albo della stessa denominazione di origine controllata
oppure con mosto concentrato e rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La colmatura è ammessa secondo le norme vigenti.
Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono essere
elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “passito” deve essere ottenuta con appassimento
delle uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei
eventualmente igro – termocondizionati e/o sottoposti a
ventilazione forzata, fino ad ottenere un tenore zuccherino
non inferiore a:
260,00 grammi/litro
La vinificazione deve essere antecedente al 31 Marzo
successivo all’anno di produzione delle uve
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente
per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per
almeno
tre mesi
e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non
inferiore ai sei mesi
Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente
mosto o mosto concentrato di uve di vigneti iscritti
all’albo della denominazione di originr controllata, oppure
mosto concentrato e rettificato.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta con macerazione
carbonica di almeno il 50% delle uve.
La resa massima delle uve in vino, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per
ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione
dei vini spumanti, sono le seguenti:
Colli Maceratesi bianco 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi Ribona 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi spumante 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi passito 40% 52,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi rosso 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi rosso novello 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Colli Maceratesi rosso riserva 70% 70,00 ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75% per le tipologie tranquille e spumante e il 43%
per la tipologia passito, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo
minimo di invecchiamento:
Colli Maceratesi rosso riserva 24 mesi di cui almeno 3 in
legno
Colli Maceratesi passito 24 mesi di cui almeno 3 in legno
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° Dicembre
dell’anno di produzione delle uve
Per i vini di cui all’art 1 la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
soltanto con le DOC “Rosso Piceno”, “Esino” e verso la IGT
“Marche”.
Art 6
I vini a DOC“Colli Maceratesi”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Colli Maceratesi bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Colli Maceratesi Ribona:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Colli Maceratesi rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Colli Maceratesi rosso novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fruttato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Colli Maceratesi rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granata con
l’età;
profumo: complesso, leggermente etereo, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Colli Maceratesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: secco, gradevolmente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
Colli Maceratesi passito:
colore: giallo paglierino – ambrato più o meno carico;
profumo: caratteristico dell’appassimento, etereo, intenso;
sapore: dall’amabile al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
legno.
Art 7
Alla DOC “Colli Maceratesi“ è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi. ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione
e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località,
dalle quali effettivamente provengono le uve, è consentito
soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale
22/Aprile/1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali
possono essere riportate in etichetta soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli usti per la
denominazione di origine controllata del vino, salve le
norme generali più restrittive
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti in materia.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art 1 l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per le
tipologie “riserva e passito”
Le menzioni “vigna, podere, fattoria, tenuta” seguite dal
relativo toponimo, sono consentite alle condizioni previste
dalla legge per tutte le tipologie di cui all’art 1.
Art 8
I vini di cui all’art 1 possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale
fino a 60 litri ad eccezione dei vini a DOC “Colli
Maceratesi riserva, spumante e passito” per i quali sono
consentiti recipienti di capacità da 0,375 a 5,000 litri.
Per la tappatura dei recipienti si applicano le norme
vigenti in via generale per i rispettivi settori.
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