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Articolo 1 –(Riconoscimento denominazione)
La denominazione di origine controllata “Colli Martani”
nelle seguenti tipologie: Rosso; Bianco; Trebbiano;
Grechetto; Grechetto di Todi; Sangiovese anche riserva;
Cabernet Sauvignon, anche riserva; Merlot, anche riserva;
Sauvignon; Chardonnay; Riesling; Spumante; è riservata ai
vini ottenuti dai vigneti dell’omonima zona di produzione e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 – (Vitigni ammessi)
La denominazione di origine controllata “Colli Martani” con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Trebbiano;
Grechetto;
Sangiovese;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Sauvignon;
Chardonnay;
Riesling,
è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Colli Martani Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Grechetto e Colli Martani Grechetto di Todi
Grechetto: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.
Colli Martani Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nelle province di produzione:
massimo 15%.
Colli Martani Merlot anche nella tipologia Riserva:
Merlot: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.
Colli Martani Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Chardonnay
Chardonnay: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia
Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Riesling:
Riesling: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia Bianca di Candia e Malvasia bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di
produzione: massimo 50%. Le uve derivanti dai vitigni
Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o
congiuntamente, non devono superare il 10% del totale
complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Rosso:
Sangiovese: minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.
Colli Martani Spumante:
Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente:
minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e
Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono
superare il 10% del totale complessivo dei vitigni
complementari. Il vino Colli Martani Grechetto può essere
designato con la sottodenominazione geografica di “Todi”,
qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella
rispettiva zona ricadente nel Comune di Todi, indicata nel
successivo art. 3.
Articolo 3 – (Zona raccolta uve)
Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Martani”
devono essere prodotte nella zona appresso indicata in
provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio dei
comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria e parte del
territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello
Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara,
Bettona, Deruta e Collazzone.
Tale zona è così delimitata: partendo da nord in
corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la
linea di delimitazione segue la strada provinciale per
Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada;
circonda quindi sul lato ovest l’abitato di Cantalupo,
attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne
rasenta il centro abitato percorrendo la strada di
circonvallazione sul lato est fino all’incrocio con il fiume
Timia; percorre quest’ultimo in senso ascendente (verso
nord) fino alle sue origini; percorre quindi l’immissario di
detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso
ascendente, fino al fosso Tuderte in prossimità del centro
abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud,
attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano,
fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in
direzione sud- ovest fino in prossimità di Spoleto ove la
strada provinciale Spoleto- Acquasparta inizia ad
affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la
provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta
attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine
con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di
delimitazione segue quindi tale confine provinciale in
direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra
in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in
direzione nord- ovest fino all’ altezza del confine tra la
provincia di Perugina e di Terni. Percorre quindi nuovamente
tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad
inserirsi nuovamente nel percorso di quest’ultima che viene
ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della
località di Rosaro. All’altezza di detta quota si innesta
sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-
Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione,
C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada
per percorrere a sud della stessa la strada poderale “Coste
Pelate” fino alla strada comunale nel tratto Montenero-
Pesciano all’altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue
tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla
poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta
raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre
in senso discendente in direzione nord fino al ponte di
Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud- ovest
fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che
conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le
quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale
Todi- Avigliano, che percorre, in direzione sud- ovest, fino
a quota 436; qui devia, verso nord- ovest, sulla strada
comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392,
367 e 333.
Discende quindi da detto paese verso le località Casaline
Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi
alla quota 155, che percorre, in direzione nord- est, fino
all’ incrocio con la s.s. 79- bis. Risale per detta strada,
in direzione nord- ovest, per Quadro (in direzione Prodo).
All’altezza della quota 637 devia verso destra per la strada
che porta verso Doglio – Monte Castello Vibio, e prosegue in
direzione nord, nord- est, verso quest’ultimo paese fino
all’ altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada
che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso
est, fino all’ incrocio con la strada che collega
Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi,
in direzione sud- est, verso Montemolino ed oltre fino ad
incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con
la detta superstrada, in direzione nord, fino all’ altezza
di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla,
Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue
seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino
a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione
est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di
partenza della delimitazione.
Articolo 4 – (Condizioni ambientali e rese)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all’ art. 1, devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche di qualità.
Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i
vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed
esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa
tra 150- 600 m.l.m.) esclusi i terreni di fondovalle.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità
minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie
rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all’art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino
“Colli Martani” Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per il vino “Colli Martani” Grechetto;
a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per
il vino “Colli Martani Sangiovese”; a t. 10 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata per il vino “Colli Martani”
Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per il vino “Colli Martani” Merlot; a t. 10
per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino
“Colli Martani Sauvignon”; a t. 10 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per il vino “Colli Martani” Chardonnay;
a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per
il vino “Colli Martani” Riesling; a t. 12 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata per il vino “Colli Martani”
Bianco e Colli Martani Spumante; a t. 11 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata per il vino “Colli Martani”
Rosso.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a Doc Colli Martani,
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
dell’effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5 – (Vinificazione)
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art.
3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l’intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente
nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e
nell’ intero territorio dei comuni di Assisi, Foligno,
Marciano, Spello e Trevi.
Per il vino “Colli Martani” Grechetto di Todi le operazioni
di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella
rispettiva zona di produzione, nell’intero territorio del
comune di Todi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini “Colli Martani” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo:
10,5 gradi per il Trebbiano;
11,0 gradi per il Grechetto;
11,5 gradi per il Grechetto di Todi;
11,0 gradi per il Sangiovese;
11,5 gradi per il Cabernet Sauvignon;
11,5 gradi per il Merlot;
11,0 gradi per il Sauvignon;
11,0 gradi per lo Chardonnay;
10,5 gradi per il Riesling;
10,5 gradi per il Bianco;
11,0 gradi per il Rosso;
10,5 gradi per lo Spumante.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali della zona e comunque atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70% per qualsiasi tipologia di vino Colli Martani.
Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il
75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata Colli Martani; oltre il 75%, decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per il
prodotto.
E’consentito l’arricchimento dei mosti aventi diritto alle
denominazione di origine controllata Colli Martani alle
condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria
in vigore. E’ ammessa la pratica della dolcificazione.
Articolo 6 - (Caratteristiche vini al consumo)
I vini di cui all’ art. 2 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colli Martani Trebbiano:
colore : giallo verdolino;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato
caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Colli Martani Grechetto:
colore : giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto
lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Colli Martani Grechetto di Todi:
colore : giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto
lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Colli Martani Sangiovese anche nella tipologia Riserva:
colore : rosso rubino se giovane,con contorni
rosso-arancione se invecchiato;
odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane,
leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato,
caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Colli Martani Cabernet Sauvignon anche nella tipologia
Riserva:
colore : rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei
tendente al granato con l’ invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico,
delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Colli Martani Merlot anche nella tipologia Riserva:
colore : rosso rubino con riflessi violacei talvolta
tendenti al rosso mattone con l’ invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Colli Martani Sauvignon:
colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Colli Martani Chardonnay:
colore : giallo paglierino più o meno intenso con lievi
riflessi verdognoli;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Colli Martani Riesling
colore : giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore:asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Colli Martani Bianco:
colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, delicato, fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Colli Martani Rosso:
colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente
astringente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l.
Colli Martani Spumante:
colore: paglierino più o meno intenso;
perlage: fine e persistente;
odore: fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, elegante, netto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di
legno può rilevarsi un lieve sentore di legno. E’ in facoltà
del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita
la Regione, di modificare con proprio decreto, per i vini di
cui al presente disciplinare, i limiti sopraindicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7 – (Riserva)
Il vino “Colli Martani” Sangiovese deve essere immesso al
consumo dopo aver subito un periodo di maturazione
obbligatorio di almeno un anno, a partire dal 31 Ottobre
dell’anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12% e
venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno
almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un
affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può
portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva”.
I vini “Colli Martani” Cabernet Sauvignon e Merlot possono
essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo
di maturazione obbligatorio di almeno un anno, a partire dal
31 Ottobre dell’anno della vendemmia. Qualora detti vini
vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui
uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un
affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono
portare come specificazione aggiuntiva la dizione “riserva”.
Articolo 8 – (Abbigliamento)
Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a
5 l, devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento e la
tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino
di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo
raso bocca e a fungo per lo spumante ad esclusione di quelle
di capacità di 0,475 e 0,250 per le quali è consentito l’uso
del tappo a vite.
I vini a Doc “Colli Martani” Spumante e tutte le tipologie
con la specificazione Riserva devono essere immessi al
consumo esclusivamente in recipienti di capacità non
superiore a 3 l.
Articolo 9 – (Etichettatura)
Alla denominazione di cui all’ art. 2 è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
“superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e
similari.
E’ tuttavia consentito l’ uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’ acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località – comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3 – e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini così
qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad
esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, è
obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’annata di
produzione.
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