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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLINA DEL MILANESE
IGT |
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COLLINA DEL MILANESE
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”,
accompagnata o meno dalle specificazione previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Collina del Milanese” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Collina del Milanese bianchi, rossi e rosati”
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province
di Milano, Lodi e Pavia.
La IGT “Collina del Milanese” con la specificazione di uno
dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per
le province di Milano, Lodi e Pavia è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province
di Milano, Lodi e Pavia, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Collina del Milanese” con la specificazione
di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Il vino ad IGT “Collina del Milanese passito” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da uno o più vitigni
aromatici raccomandati e/o autorizzati per le province di
Milano Lodi e Pavia; qualora il vino ad IGT “Collina del
Milanese” provenga per almeno l’85% dal vitigno “Verdea” può
portare nella sua presentazione il riferimento al detto
vitigno.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT Collina del
Milanese” comprende la parte collinare del territorio
amministrativo del comune di:
San Colombano al Lambro in provincia di Milano,
Graffignana e Sant’ Angelo Lodigiano in provincia di Lodi,
Inverno Monteleone e Miradolo Terme in provincia di Pavia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Collina del Milanese” non deve essere superiore a:
Collina del Milanese bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Collina del Milanese rosso 15,00 tonnellate/ettaro
Collina del Milanese rosato 15,00 tonnellate/ettaro
Collina del Milanese con vitigno 13,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Collina
del Milanese”, seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Collina del Milanese bianco 9,50% vol.;
Collina del Milanese rosso 10,00% vol.;
Collina del Milanese rosato 10,00% vol.;
Collina del Milanese passito Verdea 11,00% vol.;
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti
valori, possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale
non deve essere superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Collina del Milanese” anche
con la specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
Collina del Milanese bianco 10,00% vol.;
Collina del Milanese rosso 10,50% vol.;
Collina del Milanese rosato 10,50% vol.;
Collina del Milanese passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Collina del Milanese” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Collina del Milanese” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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