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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLINA TORINESE DOC |
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COLLINA
TORINESE
D.M. 14/OTTOBRE/1999
D.O.C. |
Art 1:
La denominazione di origine controllata “Collina torinese” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
Collina torinese rosso
Collina torinese Barbera
Collina torinese Bonarda
Collina torinese Malvasia
Collina torinese Pelaverga o Cari
Art 2:
I vini a denominazione di origine controllata “Collina
torinese” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Collina torinese rosso: Barbera minimo 60%
Freisa minimo 25%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo
del 15%;
Collina torinese Barbera: Barbera minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo
del 15%;
Collina torinese Bonarda: Bonarda minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provioncia di Torino, fino ad un massimo
del 15%;
Collina torinese Malvasia: Malvasia minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vini altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;
Collina torinese Pelaverga o Cari: Pelaverga o Cari minimo
85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici. raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Torino, fino ad u massimo
del 15%;
E’ consentita, per questa ultima tipologia, l’iscrizione
all’albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente
individuabili, effettivamente coltivate e/o l’iscrizione di
singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con
l’indicazione della relativa superficie coltivata.
Art 3:
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata “Collina
torinese rosso”
“Collina torinese Barbera”
“Collina torinese Bonarda”
“Collina torinese Malvasia”
ricade nella provincia di Torino, comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Andezeno Arignano Baldissero torinese Brozolo
Brusasco Casalborgone Castagneto Po Castiglione torinese
Cavagnolo Chieri Cinzano Gassino torinese
Lauriano Marentino Monbello di Torino Moncalieri
Montaldo torinese Monteu da Po Moriondo torinese Pavarolo
Pecetto torinese Pino torinese Riva presso Chieri Rivalba
San Raffaele Cimena San Sebastiano da Po
Sciolze Verrua Savoia
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata “Collina
torinese Pelaverga o Cari”
ricade nella provincia di Torino e comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Baldissero torinese Montaldo torinese Pavarolo
e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:
Andezzeno; il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada
comunale per C.na Fraiteria e bricco Andio ed i confini
comunali di Chieri e Montaldo torinese;
Arignano: il territorio compreso tra la strada comunale
della C.na della Cappella, la s.p, 121 ed i confini comunali
di Riva presso Chieri, Moriodo torinese, Monbello di Torino
e Marentino;
Castiglione torinese: il territorio compreso tra la s.p, 96.
la stada comunale per S. Martino – Castiglione torinese, la
s.p. 122 ed i confini comunali di Gassino torinese e
Pavarolo;
Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, s.s. 10, la
sponda del rio Civera ed i confini comunali di Pino
torinese, Baldissero torinese, Pavarolo, Montaldo torinese
ed Andezzeno;
Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del
rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano,
Andezzeno e Montaldo torinese;
Pino torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra
del rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti
Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini
comunali di Baldissero torinese e Chieri.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o
di zone tradizionalmente vocate, di giacitura ed esposizione
adatti situati preminentemente in terreni argilloso –
calcarei, esclusi quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese d’uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui all’art 2 ed i titolo
alcolometrici minimi naturali delle relative uve destinate
alla vinificazione, devono essere rispettivamente le
seguenti:
“Collina torinese rosso” resa uva t/ha 10
titolo alcolometrico volumico min. naturale 10%
“Collina torinese Barbera” resa uva t/ha 9
titolo alcolometrico volumico min. naturale 10%
“Collina torinese Bonarda” resa uva t/ha 9
titolo alcolometrico volumico min. naturale 10%
“Collina torinese Malvasia” resa uva t/ha 11
titolo alcolometrico volumico min. naturale 9,50%
“Collina torinese Pelaverga o Cari”
resa uva t/ha 8
titolo alcolometrico volumico min. naturale 9,50%
Nelle annate favorevoli, i quantitativi d’uve ottenuti e da
destinare alle produzioni dei vini a denominazione di
origine controllata “Collina torinese”, devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi il 20%i limiti medesimo, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’intero territorio della regione Piemonte.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero
per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
sentita la regione interessata e comunicate all’ispettorato
repressione frodi ed alla competente CCIAA.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora si superi questo limite, ma non oltre il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione per tutto il prodotto.
Art 6:
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Collina torinese rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Collina torinese Barbera”
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l
“Collina torinese Bonarda”
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Collina torinese Malvasia”
colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco, fragrante che ricorda l’uva di origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%, di cui
svolto almeno 5,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Collina torinese Pelaverga o Cari”
colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell’uva di origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%, di cui
svolto almeno 5,00%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare con proprio decreto i limiti indicati
dell’acidità totale e dell’estratto secco netto:
Art 7:
Alla denominazione di
cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari:
E’ consentito l’uso d’indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da indurre in inganno
l’acquirente.
Per i vini di cui all’art 2, le specificazioni dei vitigni:
Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno
essere riportate in etichetta con caratteri di dimensione
inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la
denominazione “Collina torinese” e con lo stesso colore:
Il vino a denominazione di origine controllata “Collina
torinese rosso” può utilizzare in etichetta l’indicazione
“Novello”, secondo la vigente normativa per i novelli.
Le operazioni d’imbottigliamento possono essere effettuate
nell’ambito dell’intera regione Piemonte.
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