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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLINE DEL GENOVESATO I.G.T. |
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COLLINE DEL GENOVESATO
I.G.T.
D.D. 27/Maggio/2002 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” è
riservata ai mosti ed ai vini rispondenti alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Bianco
Bianco frizzante
Rosso
Rosso frizzante
Rosato
Rosato frizzante
Art 2
La zona di produzione delle uve aventi diritto
alla IGT “Colline del Genovesato” comprende il territorio
amministrativo della provincia di Genova incluso nella DOC
“Riviera di ponente (comuni di Arenano e Cogoleto)”, “Golfo
del Tiglio”, “Val Polcevera”.
In particolare i confini della zona sono geograficamente
delimitati (in senso antiorario) da:
il mare Ligure dal confine con la provincia di La Spezia, a
sud;
i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di:
Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Né,
Mezzanego e Borzonasca.
I confini settentrionali dei comuni della provincia di
Genova di:
Borzonasca, San Colombano, Certenoli, Orero, Lorsica, Favale
di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Lavagna e Genova.
Quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di
Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che
segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria,
Cappellino, sino al passo dei Giovi; da passo dei Giovi fino
al monte Turchino lungo la direttrice: Bric Montaldo, monte
Poggio, monte Leco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric
Ronsasco, Prato al Gatto, monte Orditano, monte Sejeu, monte
Oralado, monte Foscallo, Bric Marino, Prato d’Ermo, monte
Turchino; dal monte Turchino fino al monte Reixa e il
confine della provincia di Savona lungo la direttrice: passo
del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bric
del Dente, Passo del Faiallo, monte Reixa e passo della Gava;
infine i confini occidentali dei comuni della provincia di
Genova: Arenano e Cogoleto.
Art 3
Possono concorrere,da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e vini ad IGT “Colline del Genovesato”
le uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Genova.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche.
Art 4
La resa massima di uva per ettaro non deve
essere superiore a 13,00 tonnellate/ettaro per tutti i
vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad IGT
“Colline del Genovesato”.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono
essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano
le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli usati nelle aree di
produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici
competenti e comunque atti a mantenere gli standards
produttivi tradizionali.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Art 5
La resa massima delle uve in vino finito
non deve superare il 70% per tutte le tipologie di vitigno,
sono ammesse le pratiche enologiche dell’arricchimento nelle
annate e nei limiti stabiliti dalla regione Liguria con
proprio decreto.
Art 6
Il titolo alcolometrico volumico minimo
naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto
alla IGT “Colline del Genovesato” è il seguente:
Colline del Genovesato bianco: 9,50% vol.;
Colline del Genovesto rosso e rosato 10,00% vol.
Art 7
All’atto della loror immissione al consumo
i vini ad IGT “Colline del Genovesato” devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Colline del Genovesato bianco 10,00% vol.;
Colline del Genovesato rosso e rosato: 10,50% vol.
Non è ammesso l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese
nella zona di produzione delle uve.
Alla IGT “Colline del Genovesato” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Colline del Genovesato” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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