|
|
|
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI DI LUNI DOC |
|
COLLINE DI LEVANTO
D.M. 11/AGOSTO/1995
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Colline di Levanto”,
è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti
dell’omonima zona di produzione delimitata dall’art. 3 che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colline di Levanto”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Colline di Levanto bianco”
Vermentino minimo 40%
Albarola minimo 20%
Bosco minimo 5%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di La Spezia, da soli o congiuntamente, sino ad un
massimo del 35%
“Colline di Levanto rosso”
Sangiovese minimo 40%
Ciliegiolo minimo 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di La Spezia, da soli o congiuntamente, dal 20 al
40%
Il vino a d.o.c. “Colline di Levanto rosso” è prodotto anche
nella tipologia “novello”.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Colline
di Levanto” devono essere prodotte nella zona appresso
indicata che comprende in parte i territori amministrativi
dei seguenti comuni:
Levanto Bonassola Framura
Deiva Marina
In provincia di La Spezia.
Tale zona è così delimitata:
a partire dal mare in prossimità della Punta Mesco si segue
il confine che delimita il comune di Levanto con quello di
Monterosso al Mare fino al raggiungimento della curva di
livello dei 400 metri s.l.m. che viene seguita fin sotto la
Cima Colletto a nord dell’abitato di Lavaggiorosso dove si
scende alla quota di 300 metri s.l.m. che viene seguita fino
ad incrociare il bivio per San Giorgio sulla provinciale
332.
Da qui si segue la stessa provinciale 332 per un piccolo
tratto per poi risalire alla curva di livello dei 400 metri
s.l.m. in corrispondenza di RCA Gaibana che viene poi
seguita fino al ricongiungimento della provinciale 332 in
corrispondenza del bivio per Reggimonti; da qui si segue la
stessa provinciale 332 fino ad incrociare la curva di
livello di 500 metri s.l.m. che viene seguita fino alla
località La Fuganella ove, scendendo lungo l’impluvio, si
raggiunge la curva di livello dei 400 metri s.l.m. che viene
seguita fino al fosso a nord dell’abitato Chiappa.
Da qui si scende, seguendo il fosso, fino in corrispondenza
dell’abitato di Piazza in corrispondenza del raccordo
autostradale che viene seguito fino ad incrociare la curva
di livello dei 300 metri s.l.m.
Quest’ultima viene seguita fino al congiungimento con il
confine di provincia di Genova che viene seguito fino al
mare.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. “Colline di Levanto”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
delimitata dall’art. 3, con caratteristiche collinari, a
specifica vocazione viticola e con caratteristiche
pedoclimatiche omogenee.
Il terreno è di natura siliceo – argillosa e presenta
reazione sub – acida.
Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a
controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.
La densità di piantagione è di minimo 5.000 ceppi/ettaro
nell’allevamento a controspalliera, mentre per l’allevamento
a pergoletta è di minimo 6.000 ceppi/ettaro.
I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui agli art. 1 e 2, in coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
“Colline di Levanto bianco” 9,00 tonn./ettaro
“Colline di Levanto rosso” 9,00 tonn./ettaro
La resa in vino finito per ettaro è pari a: 63,0 hl/ettaro
In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere
superiore a kg. 2,500/ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Qualora la resa superi tali limiti tutta la produzione non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima
della vendemmia, può, in relazione all’andamento climatico
ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un
limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a
quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero
per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di La Spezia.
Art 5
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colline di Levanto bianco” 10,50% vol.;
“Colline di Levanto rosso” anche novello 10,50% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Le eventuali eccedenze purché fino ad un
massimo del 5% non hanno diritto alla denominazione di
origine controllata; qualora la resa superi quest’ultimo
limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione
di origine controllata.
Tale resa dovrà essere mantenuta anche in caso di
arricchimento, così come specificato nei commi precedenti.
La vinificazione della citata tipologia di vino a d.o.c.
“Colline di Levanto rosso novello” deve avvenire nel
rispetto della normativa che disciplina i vini novelli.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti destinati alla
produzione dei vini a d.o.c. “Colline di Levanto” alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in
materia e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito
il solo impiego di rettificati.
E’ comunque consentita l’autoconcentrazione.
L’arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese
massime precedentemente indicate.
Art 6
I vini di cui agli articoli 1 e 2 all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colline di Levanto bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente, tendente al fruttato,
caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Colline di Levanto rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente, tenue vinosità;
sapore: asciutto, delicato, armonico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Colline di Levanto rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicatio per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
E’ vietato usare assieme alla d.o.c. “Colli di Levanto” di
cui agli art. 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
frazioni, aree, località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto, purché in conformità alle norme vigenti in
materia.
Art 8
I vini a d.o.c. “colline di Levanto” debbono essere immessi
al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma
bordolese della capacità massima di 0,750 litri.
Per ciò che concerne la presentazione, deve essere consona
ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Solo per le capacità di 0,187 litri è consentita la chiusura
con tappo metallico a vite, per le altre capacità è
consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o
composto di sughero, raso bocca.
|
|
|