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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colline
Joniche Tarantine” è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Colline Joniche Tarantine bianco
Colline Joniche Tarantine bianco spumante
Colline Joniche Tarantine Verdeca
Colline Joniche Tarantine rosato
Colline Joniche Tarantine rosso
Colline Joniche Tarantine rosso novello
Colline Joniche Tarantine rosso superiore
Colline Joniche Tarantine Primitivo
Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore
Colline Joniche Tarantine Primitivo liquoroso secco
Colline Joniche Tarantine Primitivo Liquoroso vino dolce naturale
Art 2
I vini a DOC “Colline Joniche Tarantine” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione:
Colline Joniche Tarantine bianco:
(anche nel tipo spumante)
Chardonnay minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca
non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola
Salento-Arco Jonico, presenti nei vigneti sino ad un massimo del
50%.
Colline Joniche Tarantine rosso e rosato:
(anche nei tipi superiore, novello)
Cabernet Sauvignon minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola
Salento-Arco Jonico, presenti nei vigneti sino ad un massimo del
50%.
Colline Joniche Tarantine Primitivo
(anche nei tipi superiore, liquoroso secco e liquoroso vino dolce
naturale)
Primitivo minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola
Salento-Arco Jonico, presenti nei vigneti sino ad un massimo del
15%.
Colline Joniche Tarantine Verdeca:
Verdeca minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca
non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola
Salento-Arco Jonico, presenti nei vigneti sino ad un massimo del
15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento
dei vini a DOC “Colline Joniche Tarantine” comprende gli interio
territori amministrativi dei comuni di:
Laterza Mottola Crispiano Martina Franca
e parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Castellaneta Ginosa Palagianello Massafra
Statte Grottaglie
tutti in provincia di Taranto.
La zona è così delimitata:
la delimitazione della zona inizia ad est con la strada provinciale
Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine
tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il comune di
Villa Castelli, in provincia di Brindisi.
Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della
provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 metri
ad est della masseria Mannara, laddove ricade l’intersezione tra il
confine del comune di Martina Franca ed il confine della provincia
di Taranto.
Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della
provincia di Taranto ed è proprio quest’ultimo che delimita la zona
delle Colline Joniche ad est, a nord e ad Ovest, includendo i
confini est e nord del comune di Martina Franca, il confine nord del
comune di Mottola, il confine nord del comune di Laterza e parte del
confine ovest del comune di Ginosa.
Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da est
ad ovest si giunge al confine ovest del comune di Ginosa che
coincide con il confine tra la provincia di Taranto e Matera e,
quindi, con il confine tra le regioni Puglia e Basilicata.
Percorrendo in direzione sud il suddetto confine, si giunge sino a
quota 69 in località Castelluccio e da qui, risalendo verso nord
lungo la carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i
confini sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa
(interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di
mappa 66. Proseguendo in direzione sud, lungo i confini dei fogli di
mappa 66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente
inclusi), si giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci.
A questo punto, percorrendo in direzione est il confine sud del
foglio 102, lungo la strada comunale di Leuci, si interseca la
strada provinciale 154.
Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in
direzione nord il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il
confine sud del foglio 103. In corrispondenza del Casone Bagone.
A questo punto si percorre in direzione est il confine sud del
foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada
comunale Bandiera.
Da questo punto si percorre in direzione nord il confine est ed il
confine nord del foglio di mappa 103 fino ad incrociare nuovamente
la strada provinciale 154.
Da questo punto si percorrono in direzione nord i confini est dei
fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine
sud-ovest del foglio di mappa 51, in località Castelluccio a quota
176.
A questo punto, seguendo detto confine di foglio sa giunge prima a
quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone, ci si porta sino a
quota 138 all’inizio del tratto carreggiabile che porta fino a
Contrada Perrone.
Da quota 138, si percorre in direzione nord, lungo il confine est
del foglio di mappa 51 del comune di Ginosa, la carrareccia che,
passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a sud di
questa giunge sino a quota 225 in località Difesa Le Cesine lungo il
confine sud del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice
sud-ovest del foglio di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente
incluso) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada
Pezzulli con la strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto, percorrendo in direzione sud i confini ovest dei
fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al
punto di intersecazione tra la strada comunale di Giancipoli e la
strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto si percorre in direzione nord la strada comunale di
Roccavetere, lungo i confini est dei fogli di mappa n. 75 e 73, fino
ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine sud del
foglio di mappa 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57
(interamente incluao).
Da questo punto si percorre il confine sud ed est dei fogli di mappa
57 e 39 (interamente inclusi), fino al punto in cui si incrociano la
strada comunale di Roccavetere con la strada provinciale
Ginosa-Ginosa Marina, confine sud-ovest del foglio di mappa 33 del
comune di Ginosa, a quota 185.
A questo punto mantenendosi a sud di questa, in direzione est,
toccando rispettivamente quote 151 e 159, si giunge sino a quota 158
in località San Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i
confini sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa
(interamente inclusi).
Giunti a quota 158, si risale verso nord il confine del foglio di
mappa 34 del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa 42 e
giungendo sino al confine con il comune di Laterza.
Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione est toccando
rispettivamente quote 179, 202 e 164 in località Lamione del
Brigante a 151 in località La Guardiola sino a giungere alla Gravina
di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di
Laterza.
Si continua a percorrere detto confine in direzione est toccando,
dapprima quota 118 e, quindi, quota 126 in località Masseria
Panettiere, laddove il confine interseca la strada provinciale 181,
quindi, quote 190 e 179 in località Parco del Marchese, quote 171,
184 e 219.
Da quota 219 si risale verso nord sempre lungo il confine ed in
corrispondenza del limite est del foglio di mappa 135 del comune di
Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite più a nord del foglio
di mappa 76 del comune di Castellaneta escluso dalla zona Colline
Joniche tarantine.
Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali di
Castellaneta e Laterza e si prosegue verso sud sino a giungere al
margine nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli
di mappa 66 e75 (interamente inclusi) e toccando quote 262 e 225 in
prossimità della Gravina della Vernata.
Seguendo prima il confine sud del foglio di mappa 66 del comune di
Castellaneta e risalendo poi il confine est dello stesso foglio si
giunge ad attraversare il foglio di mappa 67 (parzialmente incluso)
di questo comune toccando le quote 102 e 95 e di qui si comincia a
risalire in direzione nord lungo la strada carrareccia che conduce
sino a quota 121 e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia
interseca la strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la
strada provinciale 181.
A questo punto in direzione sud lungo i limiti dei fogli di mappa 63
e 69 (interamente inclusi) del comune di Castellaneta ci si porta
sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
provinciale 181, ai limiti dei fogli di mappa 68 (interamente
incluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.
Percorrendo la carreggiabile in direzione est si tocca quota 89 e,
quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a
nord verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71
(parzialmente inclusi), si giunge all’innesto con la strada
provinciale 181 a quota 85.
Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione nord-est si
tocca quota 91 in località Pagliarone al confine con il foglio di
mappa 72 (interamente incluso).
Da quota 91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in
direzione sud-est, si giunge a quota 81 in corrispondenza
dell’intersezione della suddetta strada provinciale 181 con la via
Appia.
Da questo punto si risale in direzione nord-est mantenendo a sud la
suddetta strada provinciale 181 in territorio del comune di
Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente
incluso) e, intersecando la carreggiabile che porta a nord in
località Cave di Tufo, si tocca quota 78, quindi 82 giungendo sino
all’intersezione con la strada statale n. 7 Appia Km. 620 e, poco
oltre, all’intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello
e Castellaneta e si prosegue, quindi, in direzione est verso
Masseria Santa Colomba a quota 90, con inclusione della medesima
nella zona di produzione.
Da quota 90, si prosegue in località Parco di Stalla lungo la strada
che, toccando quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza
dell’intersezione con la strada che porta verso nord alla Masseria
Parco di Stalla, torna a quota 88 per giungere a quota 83 in
corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale 38
Palagianello-Mottola e, risalendo verso Masseria Coppolapiatta,
giunge all’intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e
Palagiano, dopo aver attraversato il foglio di mappa 7 (parzialmente
incluso) del comune di Palagianello ed il foglio 6 (interamente
incluso) dello stesso comune.
Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano
(interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si
giunge, dopo l’intersezione con la linea ferroviaria Taranto-Bari,
sino all strada statale n. 7 Appia in territorio di Massafra.
Proseguendo lungo la strada statale n. 7 Appia in direzione sud-est
si giunge a quota 59 in località Masseria Palombaro con inclusione
dell’intera area dei fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.
A quota 59 si lascia la strada statale n. 7 Appia poco oltre la
Masseria Palombaro e si imbocca, verso nord, la carreggiabile che,
attraversando i fogli di mappa 38, 40 e 41 (parzialmente inclusi),
giunge sino al centro abitato di Massafra in corrispondenza del
foglio di mappa 115 (parzialmente incluso).
A questo punto, ripresa la strada statale n. 7 Appia, si prosegue in
direzione sud-est lungo i limiti a sud dei fogli di mappa 58 e 64
(interamente inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa
73 (parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi
il limite sud del foglio di mappa 75 del comune di Massafra prima a
quota 38 e poi a quota 36.
Lasciata la strada statale n. 7 Appia si imbocca verso nord la
carreggiabile che porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite sud
del foglio 80 (interamente incluso) di Massafra si giunge al confine
tra il territorio comunale di Massafra e quello di Statte così come
delimitato dalla legge regionale 20/10/1993, n. 22, che ha
modificato il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale
9/4/1993, n. 6.
Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e mantenendosi a
sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel foglio di mappa
94 (interamente incluso) Statte e, successivamente, Masseria San
Giovanni, ricadente nel foglio di mappa 114 (interamente incluso)
sempre di Statte.
Si giunge, dunque, a lambire il limite a nord della discarica
comunale, situata a nord della strada statale n. 7 Appia, e si
giunge sino all’alveo principale della Gravina di Leucaspide,
ricadente nel foglio di mappa 115, limite della zona di produzione
in territorio di Statte.
Si risale l’alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima e
83 poi sino a giungere al limite sud del foglio di mappa 95
(interamente incluso).
Seguendo detto limite verso est ci si dirige in direzione Masseria
Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge il
quartiere Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di
Statte.
Percorrendo detta strada in direzione sud verso Taranto, lungo il
limite ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) di Statte
per circa 1,100 chilometri, si giunge sino a quota 65.
Da questo punto si prosegue in direzione est lungo il limite sud del
foglio di mappa 117, verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la
strada che interseca la ferrovia sud-est, a quota 70, si prosegue in
direzione est lungo il limite sud del foglio di mappa 122
(interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel
territorio comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre
che, percorsa in direzione sud, lungo i limiti ovest dei fogli di
mappa 139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto e Statte, porta a
quota 38 e, sempre in direzione sud, ci si porta nella strada che
risale lungo il limite sud del foglio di mappa 141, innestandosi
nella strada statale 172 dei Trulli.
Risalendo verso nord per un tratto di quest’ultima strada, sempre
lungo il limite sud del foglio di mappa 141 in direzione Masseria
Santa Teresa(esclusa) e passando a nord di questa, si giunge sino
alla strada campestre che, percorsa in direzione nord, porta prima a
quota 33 e successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa
Bianca.
Proseguendo sempre verso nord lungo il limite est del foglio di
mappa 142 (interamente incluso) di Taranto e Statte si confluisce
nella strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all’altezza
della Gravina di Mazzaracchio.
Proseguendo per circa 350 metri circa, oltre quota 75, in direzione
nord, si segue verso sud sud-est i limiti sud dei fogli di mappa
125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto e Statte sino a
giungere, a quota 82, all’innesto con la strada statale 172 dei
Trulli che, percorsa in direzione nord per Martina Franca, arriva ad
intersecare il confine del comune di Statte, per portarsi in
territorio comunale di Crispiano.
In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine sud del
comune di Crispiano in direzione est sino al punto in cui questo
interseca i confini dei comuni di Montemensola e Grottaglie.
Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottahlie sino
al punto in cui questo interseca la strada provinciale 74, a quota
78,80.
Da questo punto si procede in direzione dell’abitato di Grottaglie
percorrendo per chilometri 4,500 la strada provinciale 74 fino a
raggiungere Piazza IV Novembre del centro urbano di Grottaglie.
Da questo punto, la delimitazione procede in direzione nord
percorrendo per chilometri 0,120 la piazza IV Novembre sino al
raggiungimento della via XXV Luglio.
Da questo punto si prosegue in direzione nord percorrendo l’intera
via XXV Luglio e u tratto della strada provinciale 71
Grottaglie-Martina Franca per chilometri0,910.
Il percorso continua dal punto precedentemente indicato in direzione
nord-est percorrendo per chilometri 0,720 un tratto della strada
interpoderale ivi tracciata, sino al raggiungimento della strada
provinciale 72 Grottaglie-Martina Franca.
Da qui si procede sempre in direzione nord-est percorrendo per
chilometri 0,600 l’intera via Capri sino all’inizio di viale
Lavoiser.
Da questo punto si procede nella stessa direzione nord-est risalendo
il tratto di viale Lavoiser per chilometri 0,250 sino
all’intersezione con viale della Costituzione.
Il percorso prosegue in direzione sud-est percorrendo per chilometri
0,630 viale della Costituzione sino al raggiungimento della strada
provinciale 73 Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in
direzione nord per chilometri 1,530 della strada provinciale 73,
fino al raggiungimento di quota 198, laddove ricade il confine tra
il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto, ed il comune di
Villa Castelli, in provincia di Brindisi.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colline Joniche Tarantine”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, semplice
o doppia o ad alberello.
Per i vigneti impiantatati prima dell’approvazione del presente
disciplinare, allevati con forma a pergola, è consentita
l’iscrizione all’albo dei vigneti per un periodo massimo di 10
anni, trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o
alberello saranno automaticamente cancellati dall’albo.
E’ fatto obbligo, per tutti i vigneti impiantati dopo l’approvazione
del presente disciplinare di produzione, di un numero di piante per
ettaro non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro, di vigneto in coltura
specializzata, ammessa alla produzione dei vini di cui all’art 1 non
deve essere superiore a:
Colline Joniche Tarantine bianco 12,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine bianco spumante 12,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine Verdeca 11,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine rosato 12,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine rosso e novello 12,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine rosso superiore 11,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine Primitivo 11,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore 10,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine Primitivo liquoroso 10,00 t/Ha.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Puglia, annualmente, sentite le organizzazioni di
categoria, prima della vendemmia, può modificare i limiti di cui
sopra con la procedura prevista dal’articolo 10 della legge n.
164/1992.
Le uve atte a produrre i vini a DOC “Colline Joniche Tarantine”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Colline Joniche Tarantine bianco 11,50% vol.
Colline Joniche Tarantine bianco spumante 10,00% vol.
Colline Joniche Tarantine Verdeca 10,50% vol.
Colline Joniche Tarantine rosato 12,00% vol.
Colline Joniche Tarantine rosso e novello 12,00% vol.
Colline Joniche Tarantine rosso superiore 12,50% vol.
Colline Joniche Tarantine Primitivo 12,50% vol.
Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore 13,00% vol.
Colline Joniche Tarantine Primitivo liquoroso 12,00% vol.
I vini a DOC “Colline Joniche Tarantine rosso superiore” e “Colline
Joniche Tarantine Primitivo superiore”, la cui produzione massima
per ettaro in coltura specializzata non abbia superato
rispettivamente:
Colline Joniche Tarantine rosso superiore 10,00 t/Ha.
Colline Joniche Tarantine Primitivi superiore 9,00 t/Ha.
che abbiano subito un periodo di invecchiamento non inferiore a
30 mesi
Di cui almeno 12 in botti di legno
A decorrere dal 1° Gennaio successivo alla vendemmia
Immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Colline Joniche Tarantine rosso superiore 13,00% vol.
Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore 13,50% vol.
possono riportare in etichetta la menzione “riserva superiore”.
Art 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate
alla produzione dei vini a DOC “Colline Joniche Tarantine”, ivi
compreso l’imbottigliamento, la elaborazione dei tipi spumante,
novello, liquoroso secco e liquoroso dolce naturale, nonché
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
dei territori amministrativi dei comuni anche solo parzialmente
compresi nella zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini, ad esclusione per il vino a DOC “Colline Joniche
Tarantine rosato” per il quale la resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 60%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, l’eccedenza non avrà ditritto alla denominazione di origine
controllata ma può essere classificata con un’indicazione geografica
tipica di quelle utilizzabili per il territorio di cui trattasi.
Oltre la resa del 75% decade il diritto alla denominazione di
origine per tutto il prodotto, fermo restando la possibilità di
utilizzare una indicazione geografica tipica prevista per il
territorio.
Art 6
I vini a DOC “Colline Joniche Tarantine”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Colline Joniche Tarantine bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,500 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine Verdeca:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: più o meno fruttato, caratteristico;
sapore: secco, equilibrato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Colline Jonniche Tarantine rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Colline Joniche rosso superiore:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto,, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine Primitivo secco:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granata da
vecchio;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore: 24,00 gr/l.
Colline Joniche Trarantine Primitivo amabile:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granata da
vecchio;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: amabile, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 15,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore: 24,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granata da
vecchio;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore: 25,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine Primitivo liquoroso secco:
colore: rosso granata più o meno intenso, tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 35,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 gr/l.
Colline Joniche Tarantine Primitivo liquoroso dolce naturale:
colore: rosso granata più o meno intenso, tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: dolce, tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 gr/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Colline Joniche Tarantine” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, in conformità della
normativa vigente.
Può essere usata l’espressione “vigna” a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei vigneti e che tale menzione
seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e sia nei documenti di accompagnamento durante il
trasporto.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC Colline Joniche
Tarantine” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Colline Joniche Tarantine”, per
l’immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di
volume nominale fino a litri 5,000.
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