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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colline
Lucchesi” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Colline Lucchesi rosso” anche nella tipologia riserva
“Colline Lucchesi Sangiovese” anche nella tipologia riserva
“Colline Lucchesi Merlot” anche nella tipologia riserva
“Colline Lucchesi bianco”
“Colline Lucchesi Vermentino”
“Colline Lucchesi Sauvignon”
“Colline Lucchesi Vin Santo”
“Colline Lucesi Vin Santo occhio di pernice”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Colline
Lucchesi” (anche nelle tipologie riserva)
Accompagnata facoltativamente dal riferimento al colore rosso o
bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui
appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca, provenienti
da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colline Lucchesi rosso”
Sangiovese dal 45 al 70%
Canaiolo e/o Ciliegiolo fino ad un massimo del 30%
Merlot fino ad un massimo del 15%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%,
ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino ad un
massimo del 5%.
“Colline Lucchesi Merlot”
Merlot minimo 85%
“Colline Lucchesi Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorre alla produzione di detti vini sia per la tipologia
Merlot che Sangiovese altri vitigni a bacca rossa, presenti in
ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lucca fino ad un massimo del 15%, con esclusione dell’Aleatico e del
Moscato.
“Colline Lucchesi bianco”
Trebbiano Toscano dal 45 al 70%
Greco, Grechetto, Vermentino bianco, Malvasia del Chianti, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 45%
Chardonnay e/o Sauvignon fino ad un massimo del 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%.
“Colline Lucchesi Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Colline Lucchesi Vermentino”
Vermentino minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini sia il Sauvignon
che il Vermentino, altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito
aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca,
fino ad un massimo del 15%,
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Colline
Lucchesi” si estende nei territori dei comuni di
Lucca Capannoni Porcari
In provincia di Lucca.
Tale zona è così delimitata:
partendo da nord presso il Serchio nel paese di Sesto, scende a sud,
segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla
strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a
Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di San Michele di
Moriano, San Lorenzo, San Quirico di Moriano e San Arlascio fino a
Villa Boccella.
Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue
poi la strada che passa per Villa Barsanti, sotto il seminario
arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di Villa Sardi per
giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli.
Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca –
Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che
passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca –
Camaiore preso il Ponte del Giglio e su questa prosegue per un
tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e50 località
Frantoio, Villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano,
presso quote 33 e 31 e Villa Orsetti; di qui la delimitazione segue
la strada che da Monte San Quirico conduce a Sant’Alesio che segue
per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue
le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto Villa Albertini,
sotto Corte Buchignani, Boscherecci, Casa Santini, Casa Lanizzi,
sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto.
Da questa località con strada e sentieri, il confine volge a nord
passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote
354 e 324, del C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per
Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di
pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto
quota 198, casa Montecchio, presso quota 78, Cave e l’Osteria.
Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo,
si va sotto casa Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, casa
Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spèsina e poi con linea retta
sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204 e di
qui con linea quasi retta a Sesto di Poriano punto di partenza.
Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni
in golena e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si passa
dall’altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del
confine settentrionale è in linea quasi retta che passa sotto quota
204, sopra le località Frantoio, sotto quota 348, sopra il colle di
Matraia, casa Mivesto, quota 336 e sotto quota 282.
Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia
conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada
secondaria presso quota 262 e una linea
leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo Grande e
sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di
fronte a Colle di Sotto.
La linea di delimitazione segue poi il confine fra le due province,
fino a poco dopo la fornace di Laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con
la strada provinciale Lucca – Pescia, fino all’incrocio delle
Quattro Mura. Qui il confine, lasciata la strada provinciale di
Lucca – Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda
parallelamente a rio Leccio, costeggiando le colline conduce a
Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 sulla strada
secondaria che passa presso Palazzo Rossi, casa Matteoni, a levante
di Villa Bottini; il confine segue il viale della villa stessa,
taglia la via provinciale e con andamento che segue le pendici
collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo – Gragnano
seguendo poi il corso del rio Ralla fino sotto casa Maionchi; di qui
volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la
strada Borgonuopvo – Camigliano e la segue fino a quota 55; discende
e poi volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da
qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso nord per
breve tratto lungo la carrozzabile Rimortoli – Segromigno fino a
quota 41.
Qui il confine segue l’andamento collinare sotto quota 38, Paradiso.
La strada sotto quota 48 che prosegue per Marlia, costeggia il parco
della Villa Reale e l’ingresso alla stessa e prosegue per San
Pancrazio sotto casa Ballarano, la chiesa di san Gemignano, per
congiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colline Lucchesi” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E’ elusa
ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso
per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di
3.500 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini
a DOC “Colline Lucchesi”, con o senza l’indicazione del vitigno, non
deve essere superiore a
10,00 tonn./ettaro in coltura specializzata
La produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a
4,000 kg./ceppo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolato in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colline Lucchesi” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno dell’intero territorio amministrativo dei
comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui
all’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Colline Lucchesi rosso” 10,50% vol.;
“Colline Lucchesi Merlot” 11,00% vol.;
“Colline Lucchesi Sangiovese” 11,00% vol.;
“Colline Lucchesi bianco” 10,00% vol.;
“Colline Lucchesi Vermentino” 10,50% vol.;
“Colline Lucchesi Sauvignon” 10,50% vol.;
I vini a DOC “Colline Lucchesi rosso”, “Colline Lucchesi Merlot”
“Colline Lucchesi Sangiovese” sottoposti ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a
Due anni
Ed ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
11,50% vol.
può portare in etichetta la specificazione “Riserva”
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve
La resa massima dell’uva in vino finito non deve superare il 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le proprio
caratteristiche.
Per l’elaborazione del vino a DOC “Colline Lucchesi rosso” è
consentita la pratica del governo toscano purché sia rispettata la
resa massima uva/vino.
Art 6
I vini a DOC “Colline Lucchesi” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colline Lucchesi rosso”
colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se vecchio;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo dell’annata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colline Lucchesi rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
“Colline Lucchesi bianco”
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colline Lucchesi Sangiovese”
colore: rosso rubino, granata se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colline Lucchesi Sangiovese riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Colline Lucchesi Merlot”
colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colline Lucchesi Merlot riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Colline Lucchesi Sauvignon”
colore: dal paglierino al dorato chiaro;
profumo: delicato quasi aromatico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Colline Lucchesi Vermentino”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso e delicato;
sapore: asciutto, morbido e fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
La tipologia “Colline Lucchesi Vin Santo” è ottenuta da uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti all’Albo.
La tipologia “Colline Lucchesi Vin Santo occhio di pernice” è
ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca rossa iscritti
all’Albo.
I vini a DOC “Colline Lucchesi Vin Santo e Vin Santo occhio di
pernice” dovranno essere ottenuti da uve che, dopo aver subito
un’accurata cernita, siano sottoposte ad appassimento naturale e
siano state ammostate non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a
27,00%
E’ ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa di uva fresca in vin Santo finito non deve essere superiore
al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento dei vini a DOC
“Colline Lucchesi Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice” debbono
avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non
superiore a 500 litri; dopo il periodo di invecchiamento
obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti:
L’immissione al consumo dei vini a DOC “Colline Lucchesi Vin Santo e
Vin Santo occhio di pernice” non può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico totale minimo di:
16,00 vol.
All’atto dell’immissione al consumo i vini a DOC “Colline Lucchesi
Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice” devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colline Lucchesi Vin Santo”
colore: giallo dorato intenso tendente all’ambrato;
profumo: gradevole, armonico, caratteristico;
sapore: piacevolmente dolce di passito nel tipo amabile, asciutto
vellutato, armonico il tipo secco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima per il tipo secco: 4,5 g/l;
acidità totale minima per il tipo amabile: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
“Colline Lucchesi Vin Santo occhio di pernice”
colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
Art 7
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC
“Colline Lucchesi”, deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Colline Lucchesi”
è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, vecchio, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchio privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone, località, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, purché comprese nella zona di produzione delimitata
nel precedente art. 3. nell’osservanza delle norme comunitarie e
nazionali in vigore.
E’ consentito riportare in etichetta le qualificazioni secco,
abboccato, amabile e dolce nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di etichettatura dei prodotti.
I vini a DOC “Colline Lucchesi” di cui al presente disciplinare, se
immessi al consumo in contenitori di capacità non superiore a litri
5,000 per quanto riguarda l’abbigliamento e la tipologia, devono
essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
I vini a DOC “Colline Lucchesi” tipologia “Vin Santo e Vin Santo
occhio di pernice” possono essere commercializzati solo in
recipienti di capacità non superiore a litri 5,000 e chiusi con
tappatura consona alla qualità del prodotto.
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